3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
figli per i quali la paternità o maternità non può essere
dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro
diritto al mantenimento o agli alimenti.

Art. 3
1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la
cittadinanza.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti
degli adottati prima della data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato,
questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso
di altra cittadinanza o la riacquisti.
4. Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza
italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la
maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra
cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla
cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa.

Art. 4
1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno
degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati
cittadini per nascita, diviene cittadino:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e
dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza
italiana;
b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche
all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza
italiana;
c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente
da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara,
entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la
cittadinanza italiana.
2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente
senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età,
diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza
italiana entro un anno dalla suddetta data.

Art. 5
1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano
acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da
almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre
anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento,
annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste
separazione legale.

Art. 6
1. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi
dell'articolo 5:
a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo,
titolo 1, capi I, II e III, del codice penale;
b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge
preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di
reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una
pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità
giudiziaria straniera quando la sentenza sia stata riconosciuta in
Italia;
c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi
inerenti alla sicurezza della Repubblica.
2. Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal
procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello
stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, anche
ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b).
3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della
condanna.
4. L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione
della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per
uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), primo
periodo, nonchè per il tempo in cui è pendente il procedimento di
riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma
1, lettera b), secondo periodo.

Art. 7
1. L'istanza per l'acquisto o la concessione della cittadinanza
italiana, di cui all'articolo 7 ed all'articolo 9 della legge 5
febbraio 1992, n. 91, si presenta al prefetto competente per
territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero,
qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare.
2. Nell'istanza devono essere indicati i presupposti in base ai
quali l'interessato ritiene di aver titolo all'acquisto o alla
concessione della cittadinanza.
3. L'istanza dev'essere corredata della seguente documentazione,
in forma autentica:
a) estratto dell'atto di nascita, o equivalente;
b) stato di famiglia;
c) documentazione relativa alla cittadinanza dei genitori,
limitatamente all'ipotesi in cui trattisi di elemento rilevante
per l'acquisto della cittadinanza;
d) certificazioni dello Stato estero, o degli Stati esteri, di
origine e di residenza, relative ai precedenti penali ed ai
carichi penali pendenti;
e) certificato penale dell'autorità giudiziaria italiana;
f) certificato di residenza;
g) copia dell'atto di matrimonio o estratto per riassunto del
registro dei matrimoni, limitatamente all'ipotesi di acquisto
della cittadinanza per matrimonio.
4. Ai fini della concessione, di cui all'articolo 9 della legge 5
febbraio 1992, n. 91, il Ministro dell'interno è autorizzato ad
emanare, con proprio decreto, disposizioni concernenti
l'allegazione di ulteriori documenti.
5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge
12 gennaio 1991 n. 13.

Art. 8
1. Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge
l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative
previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla
sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme
parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere
riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.
2. L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa
quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa, corredata
dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due
anni.
Art. 9
1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del
Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su
proposta del Ministro dell'interno:
a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli
ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini
per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in
entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni,
comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1,
lettera c);
b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che
risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno
cinque anni successivamente alla adozione;
c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per
almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se
risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della
Repubblica;
e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel
territorio della Repubblica;
f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel
territorio della Repubblica.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il
Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere
concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi
all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello
Stato.

Art. 10
1. Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se
la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla
notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla
Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.

Art. 11
1. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una
cittadinanza straniera conserva quella italiana ma può ad essa
rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero.

Art. 12
1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo
accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato
o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non
partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno
Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione
che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego,
la carica o il servizio militare.
2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno
Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego
pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio
militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia
acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza
italiana al momento della cessazione dello stato di guerra.

Art. 13
1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e
dichiara previamente di volerla riacquistare;
b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle
dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla
riacquistare;
c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o
stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel
territorio della Repubblica;
d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel
territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo
stesso termine;
e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione
di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un
ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il
servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla
riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno
due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver
abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti
o prestati nonostante l'intimazione di cui all'articolo 12, comma
1.
2. Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi
l'abbia perduta in applicazione dell'articolo 3, comma 3, nonchè
dell'articolo 12, comma 2.
3. Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il
riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con
decreto del Ministro dell'interno, per gravi e comprovati motivi e
su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione può
intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle
condizioni stabilite.

Art. 14
1. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza
italiana. se convivono con esso acquistano la cittadinanza
italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in
possesso di altra cittadinanza.

Art. 15
1. L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto,
salvo quanto stabilito dall'articolo 13, comma 3, dal giorno
successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le
formalità richieste.

Art. 16
1. L'apolide che risiede legalmente nel territorio della
Repubblica è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce
all'esercizio dei diritti civili ed agli obblighi del servizio
militare.
2. Lo straniero rifugiato dallo Stato italiano secondo le
condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni
internazionali è equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione
della presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti al
servizio militare.
Art. 17
1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli
8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso
l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n.
123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 219 della legge 19
maggio 1975 n. 151.
Art. 18
1. Le persone già residenti nei territori che sono appartenuti
alla monarchia austro-ungarica ed emigrate all'estero prima del 16
luglio 1920 ed i loro discendenti in linea retta sono equiparate,
ai fini e per gli effetti dell'articolo 9, comma 1, lettera a),
agli stranieri di origine italiana o nati nel territorio della
Repubblica.
Art. 19
1. Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio 1956 n.
27, sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei
provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza
italiana, effettuate ai sensi dell'articolo 19 del Trattato di
pace tra le potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a
Parigi il 10 febbraio 1947.
Art. 20
1. Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza
acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non
per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 21
1. Ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 9, la
cittadinanza italiana può essere concessa allo straniero che sia
stato affiliato da un cittadino italiano prima della data di
entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che risieda
legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sette anni
dopo l'affiliazione.

Art. 22
1. Per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, abbiano già perduto la cittadinanza italiana ai
sensi dell'articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555 cessa
ogni obbligo militare.

Art. 23
1. Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il
riacquisto e la rinunzia alla cittadinanza e la prestazione del
giuramento previste dalla presente legge sono rese all'ufficiale
dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o
intende stabilire la propria residenza ovvero, in caso di
residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare
del luogo di residenza,
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché gli atti o i
provvedimenti attinenti alla perdita, alla conservazione e al
riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti nei
registri di cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a
margine dell'atto di nascita.

Art. 24
1. Il cittadino italiano, in caso di acquisto o riacquisto di
cittadinanza straniera o di opzione per essa, deve darne, entro
tre mesi dall'acquisto, riacquisto o opzione, o dal raggiungimento
della maggiore età, se successivo, comunicazione mediante
dichiarazione all'ufficiale dello stato civile del luogo di
residenza, ovvero, se residente all'estero, all'autorità consolare
competente.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono soggette alla medesima
disciplina delle dichiarazioni di cui all'articolo 23.
3. Chiunque non adempia agli obblighi indicati nel comma 1 è
assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire
duecentomila a lire due milioni. Competente all'applicazione della
sanzione amministrativa è il prefetto.

Art. 25
1. Le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente
legge sono emanate entro un anno dalla sua entrata in vigore, con
decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del
Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e
dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

Art. 26
1. Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, la legge 31
gennaio 1926, n. 108, il regio decreto - legge 1° dicembre 1934,
n. 1997 convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 517, l'articolo
143 -ter del codice civile, la legge 21 aprile 1983, n. 123,
l'articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n.. 184, la legge 15
maggio 1986, n. 180, e ogni altra disposizione incompatibile con
la presente legge.
2. è soppresso l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 5,
comma secondo, della legge 21 aprile 1983, n. 123, e all'articolo
1, comma 1, della legge 15 maggio 1986, n. 180.
3. Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi
internazionali.

Art. 27
1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.

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