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RICHIESTA DI ASILO POLITICO


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La richiesta di asilo politico, ai sensi della Convenzione di Ginevra, va presentata dal cittadino straniero all'ufficio di polizia di frontiera, al momento dell'ingresso in Italia, o presso l'Ufficio immigrazione della Questura. Dopo il foto segnalamento del richiedente, la domanda è inoltrata dalla Questura alla competente Commissione Territoriale che si esprimerà in merito al riconoscimento dello status di rifugiato.

Per completare la richiesta di asilo politico, il richiedente dovrà presentare all'Ufficio Immigrazione della Questura:

  • l'apposito modulo, previsto dalla Convenzione di Ginevra, nel quale riportare le motivazioni per le quali si richiede l'asilo, redatto nella lingua conosciuta dalla straniero e sottoscritto dallo stesso;
  • copia del passaporto, se in possesso;
  • ogni altra documentazione in possesso del richiedente, comprovante i motivi della richiesta.

Una volta ricevuto lo status di rifugiato, lo straniero potrà richiedere all'Ufficio Immigrazione il rilascio del permesso di soggiorno.

Per avere maggiori informazioni sulle normative per il riconoscimento dello status di Rifugiato e le nuove modalità operative introdotte ai sensi dell'art. 32 della legge n. 189/02 (Bossi-Fini) e del relativo regolamento d'attuazione, è disponibile "L'opuscolo informativo per il richiedente lo status di rifugiato" realizzato dalla Commissione Nazionale per il diritto d'Asilo del Ministero dell'Interno e redatto in italiano, inglese, francese, spagnolo, arabo.

Dal 19 gennaio 2008 sono in vigore le norme sull'attribuzione a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o ad apolidi della qualifica di rifugiato (Decreto legislativo del 19 novembre 2007, n. 251) o di persona ammissibile alla protezione sussidiaria.