Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo
comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente
disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.
Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme
più favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6
marzo 1998, n. 40.
Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti
concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana
ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti
previsti dal presente testo unico. Sono fatte salve le
disposizioni interne, comunitarie e internazionali più favorevoli
comunque vigenti nel territorio dello Stato.
Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le
disposizioni del presente testo unico costituiscono principi
fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le
materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di
riforma economico-sociale della Repubblica.
Le disposizioni del presente testo unico non si applicano
qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato
di guerra.
Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di
seguito denominato regolamento di attuazione, é emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge 6 marzo 1998, n. 40.
Prima dell'emanazione, lo schema del regolamento di cui al
comma 6 é trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere
delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni. Decorso tale termine, il regolamento é emanato
anche in mancanza del parere.
Art. 2 ( nota ) -
Diritti e doveri dello straniero (Legge 6 marzo 1998,
n. 40, art. 2, Legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1)
- Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel
territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti
fondamentali della persona umana previsti dalle norme di
diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e
dai principi di diritto internazionale generalmente
riconosciuti.
- Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello
Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al
cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in
vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano
diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le
convenzioni internazionali prevedano la condizione di
reciprocità, essa é accertata secondo i criteri e le modalità
previste dal regolamento di attuazione.
- La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione
dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10
aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri
regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro
famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti
rispetto ai lavoratori italiani.
- Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita
pubblica locale.
- Allo straniero é riconosciuta parità di trattamento con il
cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei
diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la
pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi,
nei limiti e nei modi previsti dalla legge.
- Ai fini della comunicazione allo straniero dei
provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e
l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in
una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò
non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola,
con preferenza per quella indicata dall'interessato.
- La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle
forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo
che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla
amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine
pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente
in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorità del
Paese di cui é cittadino e di essere in ciò agevolato da ogni
pubblico ufficiale interessato al procedimento.
L'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e
ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare,
nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione,
la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese
a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano
proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in
materia di libertà personale, di allontanamento dal territorio
dello Stato, di tutela dei minori di status personale ovvero
in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero
urgente e hanno altresì l'obbligo di far pervenire a tale
rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero
che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla
legge.
Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di
stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di
stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di
rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state
adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
- Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui
all'articolo 11, comma 4, possono stabilire situazioni
giuridiche più favorevoli per i cittadini degli Stati
interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire
o limitare le immigrazioni clandestine.
- Lo straniero presente nel territorio italiano é comunque
tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa
vigente.
Art. 2-bis.
Comitato per il coordinamento e il
monitoraggio
- E' istituito il Comitato per il coordinamento e il
monitoraggio delle disposizioni del presente testo unico,
di seguito denominato "Comitato".
- Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal Vice
Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro
delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed è
composto dai Ministri interessati ai temi trattati in
ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da
un presidente di regione o di provincia autonoma designato
dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome.
- Per l'istruttoria delle questioni di competenza del
Comitato, è istituito un gruppo tecnico di lavoro presso
il Ministero dell'interno, composto dai rappresentanti dei
Dipartimenti per gli affari regionali, per le pari
opportunità, per il coordinamento delle politiche
comunitarie, per l'innovazione e le tecnologie, e dei
Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della
giustizia, delle attività produttive, dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, del lavoro e delle
politiche sociali, della difesa, dell'economia e delle
finanze, della salute, delle politiche agricole e
forestali, per i beni e le attività culturali, delle
comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro
per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati
dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni,
in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere
invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica
amministrazione interessata all'attuazione delle
disposizioni del presente testo unico, nonché degli enti e
delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro di cui all'articolo 3,
comma 1.
- Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli
affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il
Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le
modalità di coordinamento delle attività del gruppo
tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio
dei ministri".
Art. 3 ( nota
) - Politiche migratorie (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 3)
- Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i
Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli
enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi
nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone
ogni tre anni
salva la necessità di un termine più breve il documento
programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli
stranieri nel territorio dello Stato, che é approvato dal
Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni
parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal
ricevimento del documento programmatico. Il documento
programmatico é emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti,
con decreto del Presidente della Repubblica ed é pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il
Ministro dell'Interno presenta annualmente al Parlamento una
relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti
attuativi del documento programmatico.
- Il documento programmatico indica le azioni e gli
interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con
gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le
organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie
e con organizzazioni non governative, si propone di svolgere
in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di
accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresì le misure
di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri
soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non
debbono essere disciplinate con legge.
- Il documento individua inoltre i criteri generali per la
definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato,
delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni
familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale
degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle
diversità e delle identità culturali delle persone, purché non
confliggenti con l'ordinamento giuridico, e prevede ogni
possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di
origine.
- Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui
all'articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono
annualmente definite, entro il termine del 30 novembre
dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto,
sulla base dei criteri generali individuati nel documento
programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere
nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche
per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e
delle misure di protezione temporanea eventualmente
disposte ai sensi dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi
l'opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati
durante l'anno. I visti di ingresso ed i permessi di
soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di
carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono
rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso
di mancata pubblicazione del decreto di programmazione
annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può
provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro
il 30
novembre, nel limite delle quote stabilite per l'anno
precedente.
- Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di
bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti
locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento
dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto
impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli
interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello
Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti
all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel
rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare di concerto con il Ministro dell'interno, si provvede
all'istituzione di Consigli territoriali per l'immigrazione,
in cui siano rappresentati le competenti amministrazioni
locali dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e le
associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza
agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori
di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di
promozione degli interventi da attuare a livello locale.
- -bis. Fermi restando i
trattamenti dei dati previsti per il perseguimento delle
proprie finalità istituzionali, il Ministero dell'interno
espleta, nell'ambito del Sistema statistico nazionale e
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,
le attività di raccolta di dati a fini statistici sul
fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le
pubbliche amministrazioni interessate alle politiche
migratorie.
- Nella prima applicazione delle disposizioni del presente
articolo, il documento programmatico di cui al comma 1 é
predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso documento
indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al
comma 4.
- Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 é
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle
Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto é emanato
anche in mancanza del parere.
TITOLO II
Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal
territorio dello stato
CAPO I
Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno
Art. 4
- Ingresso nel territorio dello Stato
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4)
- L'ingresso nel territorio dello Stato é consentito allo
straniero in possesso di passaporto valido o documento
equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di
esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza maggiore,
soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente
istituiti.
- Il visto di ingresso è rilasciato
dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
nello Stato di origine o di stabile residenza dello
straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono
equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla
base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o
consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del
visto di ingresso l'autorità diplomatica o consolare
italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta
in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese,
francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i
doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al
soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti
previsti dalla normativa in vigore per procedere al
rilascio del visto, l'autorità diplomatica o consolare
comunica il diniego allo straniero in lingua a lui
comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese,
spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per
motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non
deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di
visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27,
28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa
o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della
domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle
relative responsabilità penali, l'inammissibilità della
domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di
soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel
territorio dello Stato, una preventiva comunicazione
all'autorità di frontiera
- Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma
4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con
l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà
l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri
di essere in possesso di idonea documentazione atta a
confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la
disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la
durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di
soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese
di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con
apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla
base dei criteri indicati nel documento di programmazione di
cui all'articolo 3, comma 1. Non è
ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali
requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con
i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la
soppressone dei controlli alle frontiere interne e la
libera circolazione delle persone o che risulti
condannato, anche con sentenza non definitiva,
compresa quella adottata a seguito di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per reati previsti
dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura
penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la
libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione
clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina
dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al
reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o
allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
impiegare in attività illecite. Impedisce l’ingresso
dello straniero in Italia
anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno
dei reati previsti dalle
disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della
legge 22 aprile 1941, n. 633,
relativi alla tutela del diritto di autore, e degli
articoli 473 e 474 del codice penale.
Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento
familiare, ai sensi dell'articolo 29, non è
ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta
e attuale per l'ordine pubblico o
la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali
l'Italia abbia sottoscritto accordi per la
soppressione dei controlli alle frontiere interne e la
libera circolazione delle persone.
- L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per
soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni, e per
soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la
concessione di un permesso di soggiorno in Italia con
motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per
soggiorni inferiori a tre mesi saranno considerati validi
anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da
autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a
specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati
dall'Italia ovvero a norme comunitarie.
- Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva
comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, ogni
opportuno provvedimento di revisione o modifica dell'elenco
dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto,
anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi
internazionali in vigore.
- Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono
respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che
abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia
trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che
debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad
accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai
fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi
di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle
relazioni internazionali.
- L'ingresso é comunque subordinato al rispetto degli
adempimenti e delle formalità prescritti con il regolamento di
attuazione.
Art. 4-bis
(Accordo di integrazione)
(Legge 15 luglio 2009, n.94, art. 1)
- Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con
integrazione quel processo
finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani
e di quelli stranieri, nel
rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con
il reciproco impegno a
partecipare alla vita economica, sociale e culturale della
società.
- Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente articolo, con
regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
e del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sono stabiliti i criteri e le
modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero,
contestualmente alla
presentazione della domanda di rilascio del permesso di
soggiorno ai sensi
dell’articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per
crediti, con l’impegno a
sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da
conseguire nel periodo di validità
del permesso di soggiorno. La stipula dell’Accordo di
integrazione rappresenta
condizione necessaria per il rilascio del permesso di
soggiorno. La perdita integrale
dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e
l’espulsione dello
straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore
secondo le modalità di cui
all’articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero
titolare di permesso di
soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione
sussidiaria, per motivi
umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo
periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di
cittadino dell’Unione europea,
nonchè dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno
che ha esercitato il
diritto al ricongiungimento familiare.
- All’attuazione del presente articolo si provvede con le
risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Art. 5
- Permesso di soggiorno (Legge 6 marzo
1998, n. 40, art. 5)
- Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli
stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che
siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
rilasciati, e in corso di validità, a norma del
presente testo unico o che siano in possesso di permesso di
soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente
autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei
limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.
- Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le
modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore
della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni
lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed é
rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o
dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può
prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai
soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa
di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni
di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura,
ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.
- -bis. Lo straniero che richiede il permesso di
soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici
- -ter.La richiesta di rilascio e di rinnovo del
permesso di soggiorno è sottoposta al
versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un
minimo di 80 e un
massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di
concerto con il Ministro dell’interno, che stabilisce altresì
le modalità del versamento
nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui
all’articolo 14-bis, comma.
Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio
ed il rinnovo del
permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per
protezione sussidiaria, per
motivi umanitari.
- La durata del permesso di soggiorno é quella prevista dal
visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo
unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni
internazionali in vigore. La durata non può comunque essere:
- superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
- abrogata
- superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un
corso per studio o per formazione debitamente certificata;
il permesso é tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di
corsi pluriennali;
- abrogata
- superiore alle necessità specificamente documentate,
negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal
regolamento di attuazione.
- -bis. Il permesso di
soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito
della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui
all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di
soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di
soggiorno e comunque non può superare:
- in relazione ad uno o più contratti di lavoro
stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
- in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, la durata di un anno;
- in relazione ad un contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, la durata di due
anni.
- -ter. Allo straniero che
dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di
seguito per prestare lavoro stagionale può essere
rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un
permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità,
per la durata temporale annuale di cui ha usufruito
nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo
provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato
ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente nel caso
in cui lo straniero violi le disposizioni del presente
testo unico.
- -quater. Possono inoltre
soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri
muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo
rilasciato sulla base della certificazione della
competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana
della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26
del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non può
avere validità superiore ad un periodo di due anni.
- -quinquies. La
rappresentanza diplomatica o consolare italiana che
rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai
sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto di
ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5
dell'articolo 26, ne dà comunicazione anche in via
telematica al Ministero dell'interno e all'INPS per
l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9
dell'articolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione. Uguale comunicazione è data al Ministero
dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento
familiare di cui all'articolo 29 entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione.
- -sexies. Nei casi di
ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, la
durata del permesso di soggiorno non può essere superiore
a due anni.
- Il rinnovo del permesso di
soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della
provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima
della scadenza, ed è
sottoposto alla verifica delle condizioni previste per
il rilascio e delle diverse
condizioni previste dal presente testo unico. Fatti
salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico
e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno
è rinnovato per una durata non superiore a quella
stabilita con rilascio iniziale.
- -bis. Lo straniero che
richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto
a rilievi fotodattiloscopici.
- Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e,
se il permesso di soggiorno é stato rilasciato, esso é
revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti
richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello
Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9,
e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne
consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità
amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di
rifiuto
del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso
di soggiorno dello straniero che ha
esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del
familiare ricongiunto, ai sensi
dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della
effettività dei vincoli familiari
dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e
sociali con il suo Paese d'origine, nonchè,
per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche
della durata del suo soggiorno nel
medesimo territorio nazionale.
- -bis. Nel valutare la pericolosità dello straniero
per l'ordine pubblico e la sicurezza dello
Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei
controlli alle frontiere interne e la libera circolazione
delle persone ai fini dell'adozione del
provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso
di soggiorno per motivi familiari,
si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati
previsti dagli articoli 380, commi 1
e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, ovvero per i reati di
cui all'articolo 12, commi 1 e 3.
- -ter. Il permesso di soggiorno è rifiutato o
revocato quando si accerti la violazione
del divieto di cui all’articolo 29, comma 1-ter.
- Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono
essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi
internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero
non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno
degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in
particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano.Il
permesso di soggiorno per motivi umanitari
è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel
regolamento
di attuazione.
- Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo
equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato
appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in
Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore
con le modalità e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi é
rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno.
Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila.
Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni
dall'ingresso nel territorio dello Stato può essere disposta
l'espulsione amministrativa.
- Il permesso di soggiorno e la
carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati
mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con
caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da
approvare con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
in attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio
dell'Unione europea il 16 dicembre 1996, riguardante
l'adozione di un modello uniforme per i permessi di
soggiorno.
- -bis. Chiunque contraffà
o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di
soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di
soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di
determinare il rilascio di un visto di ingresso o di
reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto
di soggiorno o di una carta di soggiorno, oppure
utilizza uno
di tali documenti contraffatti o alterati è punito
con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità
concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a
querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La
pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico
ufficiale.
- Il permesso di soggiorno é rilasciato, rinnovato o
convertito entro venti giorni dalla data in cui é stata
presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le
condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento
di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero,
in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da
rilasciare in applicazione del presente testo unico.
- -bis. In attesa del rilascio o del rinnovo
del permesso di soggiorno, anche ove non
venga rispettato il termine di venti giorni di cui al
precedente comma, il lavoratore
straniero puo' legittimamente soggiornare nel territorio dello
Stato e svolgere
temporaneamente l'attivita' lavorativa fino ad eventuale
comunicazione dell'Autorita'
di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di
lavoro, con l'indicazione
dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo
del permesso di soggiorno.
L'attivita' di' lavoro di cui sopra puo' svolgersi alle
seguenti condizioni:
a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per
motivi di lavoro sia stata
effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del
contratto di soggiorno,
secondo le modalita' previste nel regolamento d'attuazione,
ovvero, nel caso di
rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della
scadenza del permesso, ai sensi
del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della
Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni
dalla scadenza dello
stesso;
b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta
attestante l'avvenuta
presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del
permesso.3.
Art. 5-bis
Contratto di soggiorno per lavoro
subordinato
- Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato
stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di
lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione
europea o apolide, contiene:
- la garanzia da parte del datore di lavoro della
disponibilità di un alloggio per il lavoratore che
rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per
gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- l'impegno al pagamento da parte del datore di
lavoro delle spese di viaggio per il rientro del
lavoratore nel Paese di provenienza.
- Non costituisce titolo valido per il rilascio del
permesso di soggiorno il contratto che non contenga le
dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
- Il contratto di soggiorno per
lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto
dall'articolo 22 presso lo sportello unico per
l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha
sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la
prestazione lavorativa secondo le modalità previste nel
regolamento di attuazione.
Art. 6
- Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6; r.d. 18 giugno 1931, n. 773,
artt. 144, comma 2 e 148)
- Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro
subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato
anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per
motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque
prima della sua scadenza e previa
stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero
previo rilascio della certificazione attestante la
sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26,
in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito
delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4,
secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.
- Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività
sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli
inerenti all'accesso alle prestazioni
sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle
prestazioni scolastiche
obbligatorie,
e per quelli inerenti agli atti
di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i
documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma
8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica
amministrazione ai fini del rilascio di licenze,
autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse
dello straniero comunque denominati.
- Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di
pubblica sicurezza, non
ottempera, senza giustificato motivo, all’ordine di
esibizione del passaporto o di altro
documento di identificazione e del permesso di soggiorno o
di altro documento
attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è
punito con l’arresto fino ad
un anno e con l’ammenda fino ad euro 2.000.
non
esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro
documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta
di soggiorno, é punito con l'arresto fino a sei mesi e
l'ammenda fino a lire ottocentomila.
- Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale
dello straniero, questi
è sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici e segnaletici.
- Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal
regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza,
quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri
informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito
da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al
sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel
territorio dello Stato.
- Salvo quanto é stabilito nelle leggi militari, il Prefetto
può vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in
località che comunque interessano la difesa militare dello
Stato. Tale divieto é comunicato agli stranieri per mezzo
della autorità locale di pubblica sicurezza o col mezzo di
pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto,
possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica.
- Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero
regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime
condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal
regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello
straniero si considera abituale anche in caso di documentata
ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza.
Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà
comunicazione alla questura territorialmente competente.
- Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che
soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al
questore competente per territorio, entro i quindici giorni
successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio
abituale.
- Il documento di identificazione per stranieri é rilasciato
su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro
dell'interno. Esso non é valido per l'espatrio, salvo che sia
diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi
internazionali.
- Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente
articolo é ammesso ricorso al tribunale amministrativo
regionale competente.
Art. 7
- Obblighi dell'ospitante e del datore di
lavoro (R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)
- Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno
straniero o apolide, anche se parente o affine. o lo assume
per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo
stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o
urbani, posti nel territorio dello Stato, é tenuto a darne
comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità
locale di pubblica sicurezza.
- La comunicazione comprende, oltre alle generalità del
denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del
passaporto o del documento di identificazione che lo
riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui
la persona é alloggiata, ospitata o presta servizio ed il
titolo per il quale la comunicazione é dovuta.
- -bis. Le violazioni
delle disposizioni di cui al presente articolo sono
soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 160 a 1.100 euro.
Art. 8
- Disposizioni particolari (R.d. 18
giugno 1931, n. 773, art. 149)
- Le disposizioni del presente capo non si applicano ai
componenti del sacro collegio e del corpo diplomatico e
consolare.
Art. 9-
Permesso di soggiorno CE per soggiornamenti di lungo periodo
- Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un
permesso di soggiorno in corso
di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non
inferiore all'importo annuo
dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai
familiari, di un reddito sufficiente
secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3,
lettera b) e di un alloggio idoneo che
rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale
per gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità
igienico-sanitaria accertati dall'Azienda
unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere
al questore il rilascio del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,
per sé e per i familiari di cui
all'articolo 29, comma 1.
- Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo è a tempo indeterminato
ed è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta.
- -bis. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo è
subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un
test di conoscenza della
lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono
determinate con decreto del
Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della
ricerca.41
- La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli
stranieri che:
a) soggiornano per motivi di studio o formazione
professionale;
b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi
umanitari ovvero hanno chiesto
il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una
decisione su tale richiesta;
c) soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il
riconoscimento dello status di rifugiato e sono
ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale
richiesta;
d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata
previsto dal presente testo unico
e dal regolamento di attuazione;
e) godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione
di Vienna del 1961 sulle relazioni
diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle
relazioni consolari, dalla convenzione
del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna
del 1975 sulla rappresentanza
degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni
internazionali di carattere universale.
- Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo non può essere rilasciato
agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza
dello Stato. Nel valutare la
pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello
straniero ad una delle categorie
indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, come sostituito dall'articolo 2
della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n.
646, ovvero di eventuali condanne
anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380
del codice di procedura penale,
nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo
381 del medesimo codice. Ai fini
dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del
permesso di soggiorno di cui al
presente comma il questore tiene conto altresì della durata
del soggiorno nel territorio
nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo
dello straniero.
- Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, non si
computano i periodi di soggiorno
per i motivi indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3.
- Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non
interrompono la durata del
periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo del
medesimo periodo quando sono
inferiori a sei mesi consecutivi e non superano
complessivamente dieci mesi nel quinquennio,
salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di
adempiere agli obblighi militari, da
gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e
comprovati motivi.
- Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato:
a) se è stato acquisito fraudolentemente;
b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;
c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il
rilascio, di cui al comma 4;
d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un
periodo di dodici mesi consecutivi;
e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo
periodo da parte di altro Stato
membro dell'Unione europea, previa comunicazione da parte di
quest'ultimo, e comunque in
caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo
superiore a sei anni.
- Lo straniero al quale è stato revocato il permesso di
soggiorno ai sensi delle lettere d)
ed e) del comma 7, può riacquistarlo, con le stesse modalità
di cui al presente articolo. In tal
caso, il periodo di cui al comma 1, è ridotto a tre anni.
- Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta
l'espulsione è rilasciato un
permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del
presente testo unico.
- Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo
periodo, l'espulsione può essere disposta:
a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello
Stato;
b) nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
c) quando lo straniero appartiene ad una delle categorie
indicate all'articolo 1 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, ovvero all'articolo 1 della legge 31
maggio 1965, n. 575, sempre che
sia stata applicata, anche in via cautelare, una delle misure
di cui all'articolo 14 della legge 19
marzo 1990, n. 55.
- Ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione di cui
al comma 10, si tiene conto
anche dell'età dell'interessato, della durata del soggiorno
sul territorio nazionale, delle
conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi
familiari, dell'esistenza di legami familiari
e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali
vincoli con il Paese di origine.
- Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente
soggiornante nel territorio dello
Stato, il titolare del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo può:
a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di
visto e circolare liberamente sul
territorio nazionale salvo quanto previsto dall'articolo 6,
comma 6;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività
lavorativa subordinata o autonoma salvo
quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta
allo straniero. Per lo svolgimento
di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula
del contratto di soggiorno di cui
all'articolo 5-bis;
c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di
previdenza sociale, di quelle relative ad
erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di
quelle relative all'accesso a beni e
servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla
procedura per l'ottenimento di
alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia
diversamente disposto e sempre che sia
dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul
territorio nazionale;
d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei
limiti previsti dalla vigente
normativa.
- È autorizzata la riammissione sul territorio nazionale dello
straniero espulso da altro Stato
membro dell'Unione europea titolare del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo
periodo di cui al comma 1 che non costituisce un pericolo per
l'ordine pubblico e la sicurezza
dello Stato.
Art. 9-bis
Stranieri in possesso di soggiorno CE per
soggiornanti
di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro
- Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo
rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea e in
corso di validità, può chiedere di
soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore
a tre mesi, al fine di:
a) esercitare un'attività economica in qualità di lavoratore
subordinato o autonomo, ai sensi
degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26. Le certificazioni di
cui all'articolo 26 sono rilasciate dallo
Sportello unico per l'immigrazione;
b) frequentare corsi di studio o di formazione professionale,
ai sensi della vigente normativa;
c) soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di
essere in possesso di mezzi di
sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio
dell'importo minimo previsto dalla
legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa
sanitaria e di una assicurazione sanitaria
per il periodo del soggiorno.
- Allo straniero di cui al comma 1 è rilasciato un permesso di
soggiorno secondo le modalità
previste dal presente testo unico e dal regolamento di
attuazione.
- Ai familiari dello straniero titolare del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo e in possesso di un valido titolo di soggiorno
rilasciato dallo Stato membro di
provenienza, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi
di famiglia, ai sensi dell'articolo
30, commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto in
qualità di familiari del
soggiornante di lungo periodo nel medesimo Stato membro e di
essere in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 29, comma 3.
- Per soggiorni inferiori a tre mesi, allo straniero di cui ai
commi 1 e 3 si applica l'articolo 5,
comma 7, con esclusione del quarto periodo.
- Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3 è consentito l'ingresso
nel territorio nazionale in
esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva
residenza all'estero per la procedura
di rilascio del nulla osta di cui all'articolo 22.
- Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3 è rifiutato
e, se rilasciato, è revocato, agli
stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza
dello Stato. Nel valutare la pericolosità si
tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una
delle categorie indicate nell'articolo
1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito
dall'articolo 2 della legge 3 agosto
1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.
575, come sostituito dall'articolo
13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali
condanne, anche non definitive,
per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura
penale, nonchè, limitatamente ai
delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice.
Nell'adottare il provvedimento si
tiene conto dell'età dell'interessato, della durata del
soggiorno sul territorio nazionale, delle
conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi
familiari, dell'esistenza di legami familiari
e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali
vincoli con il Paese di origine.
- Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6 è adottato
il provvedimento di espulsione ai
sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b), e
l'allontanamento è effettuato verso lo Stato
membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di
soggiorno. Nel caso sussistano i
presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione ai
sensi dell'articolo 13, comma 1,
e dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,
l'espulsione è adottata sentito lo Stato
membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno e
l'allontanamento è effettuato fuori dal
territorio dell'Unione europea.
- Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 9, è rilasciato,
entro novanta giorni dalla richiesta, un permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo
periodo. Dell'avvenuto rilascio è informato lo Stato membro
che ha rilasciato il precedente
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Art. 9-ter
Status di soggiornante di lungo periodo-CE
per i titolari di Carta blu UE
- Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da un altro
Stato membro ed
autorizzato al soggiorno in Italia alle condizioni previste
dall'articolo 27-quater, puo'
chiedere al Questore il rilascio del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di
lungo periodo, di cui all'articolo 9.
- La disposizione di cui al comma 1 si applica agli stranieri
che dimostrino:
a) di aver soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per
cinque anni nel
territorio dell'Unione in quanto titolari di Carta blu UE;
b) di essere in possesso, da almeno due anni, di un permesso
Carta blu UE ai sensi
dell'articolo 27-quater. Le assenze dello straniero dal
territorio dell'Unione non
interrompono la durata del periodo di cui al presente comma e
sono incluse nel
computo del medesimo periodo quando sono inferiori a dodici
mesi consecutivi e non
superano complessivamente i diciotto mesi nel periodo di cui
alla lettera a).
- Ai titolari di Carta blu UE, in possesso dei requisiti
previsti al comma 2, e'
rilasciato dal questore un permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo
periodo, recante la dicitura, nella rubrica 'annotazioni', 'Ex
titolare di Carta blu UE'.
- Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 e' revocato nelle
ipotesi previste
all'articolo 9, comma 7, lettere a), b), c) ed e), nonche' nel
caso di assenza dal
territorio dell'Unione per un periodo di ventiquattro mesi
consecutivi.
- Ai familiari dello straniero titolare di un permesso di
soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo, concesso ai sensi del presente
articolo, in possesso di
un valido documento, e' rilasciato un permesso di soggiorno
per motivi di famiglia ai
sensi degli articoli 5, comma 3-sexies, e 30, commi 2 e 6,
previa dimostrazione di
essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma
3.
- Ai familiari dello straniero titolare di un permesso di
soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo concesso ai sensi del presente
articolo, in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, e' rilasciato il
permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo qualora abbiano soggiornato,
legalmente ed
ininterrottamente, per cinque anni nel territorio dell'Unione
di cui gli ultimi due nel
territorio nazionale.
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio
dello Stato da almeno
sei anni, titolare di un permesso di soggiorno per un
motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale
dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento
proprio e dei familiari, può richiedere al questore il rilascio
della carta di soggiorno per sé, per il coniuge e per i figli
minori conviventi.
La carta di soggiorno é a tempo indeterminato.
La carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo
straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un
cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione
europea residente in Italia.
La carta di soggiorno é rilasciata sempre che nei
confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per
taluno dei delitti di cui all'articolo 380 nonché, limitatamente
ai delitti non colposi, all'articolo 381 del codice di procedura
penale o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva,
salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al
rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca,
se é stata emessa sentenza di condanna, anche non definitiva,
per reati di cui al presente comma. Qualora non debba essere
disposta l'espulsione e ricorrano i requisiti previsti dalla
legge, é rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del
rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della
stessa é ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale
competente.
Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente
soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare della carta
di soggiorno può:
- fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di
visto;
- svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita,
salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero
o comunque riserva al cittadino;
- accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla
pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente
disposto;
- partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche
l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in armonia
con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla
partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello
locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.
Nei confronti del titolare della carta di soggiorno
l'espulsione amministrativa può essere disposta solo per gravi
motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando
lo stesso appartiene ad una delle categorie indicate
dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327,
ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n.
646, sempre che sia applicata, anche in via cautelare, una delle
misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
CAPO II
Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione
Art. 10
- Respingimento (Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 8)
- La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si
presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti
richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel
territorio dello Stato.
- Il respingimento con accompagnamento alla frontiera é
altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri:
- che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai
controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito
dopo;
- che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati
temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di
pubblico soccorso.
- Il vettore che ha condotto alla
frontiera uno straniero privo dei documenti di cui
all'articolo 4, o che deve essere comunque respinto a
norma del presente articolo, è tenuto a prenderlo
immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di
provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di
viaggio eventualmente in possesso dello straniero. Tale
disposizione si applica anche quando l'ingresso è negato
allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe
dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di
imbarcarlo o le autorità dello Stato di destinazione gli
abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello
Stato.
- Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo
4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle
disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il
riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero l'adozione di
misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
- Per lo straniero respinto é prevista l'assistenza
necessaria presso i valichi di frontiera.
- I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati
dall'autorità di pubblica sicurezza.
Art. 10-bis
Ingresso e soggiorno illegale nel
territorio dello Stato
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero
che fa ingresso ovvero si
trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle
disposizioni del presente testo
unico nonché di quelle di cui all’articolo 1 della legge 28
maggio 2007, n. 68, è punito
con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al
presente comma non si
applica l’articolo 162 del codice penale.
- Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo
straniero destinatario
del provvedimento di respingimento ai sensi dell’articolo 10,
comma 1 ovvero allo
straniero identificato durante i controlli della polizia di
frontiera, in uscita dal
territorio nazionale.
- Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si
applicano le
disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del
decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274.
- Ai fini dell’esecuzione dell’espulsione dello straniero
denunciato ai sensi del
comma 1 non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui
all’articolo 13, comma 3, da
parte dell’autorità giudiziaria competente all’accertamento
del medesimo reato. Il
questore comunica l’avvenuta esecuzione dell’espulsione ovvero
del respingimento
di cui all’articolo 10, comma 2, all’autorità giudiziaria
competente all’accertamento
del reato.
- Il giudice, acquisita la notizia dell’esecuzione
dell’espulsione o del
respingimento ai sensi dell’articolo 10, comma 2, pronuncia
sentenza di non luogo a
procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio
dello Stato prima del
termine previsto dall’articolo 13, comma 14, si applica
l’articolo 345 del codice di
procedura penale.
- Nel caso di presentazione di una domanda di protezione
internazionale di cui
al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il
procedimento è sospeso. Acquisita
la comunicazione del riconoscimento della protezione
internazionale di cui al decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del
permesso di soggiorno
nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 6, del presente
testo unico, il giudice
pronuncia sentenza di non luogo a procedere.
Art. 11
- Potenziamento e coordinamento dei controlli
di frontiera
- Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri
adottano il piano generale degli interventi per il
potenziamento e il perfezionamento, anche attraverso
l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di
rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilità con i
sistemi informativi di livello extranazionale previsti dagli
accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle
disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati
personali.
- -bis. Il Ministro
dell'interno, sentito, ove necessario, il Comitato
nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, emana le
misure necessarie per il coordinamento unificato dei
controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana.
Il Ministro dell'interno promuove altresì apposite misure
di coordinamento tra le autorità italiane competenti in
materia di controlli sull'immigrazione e le autorità
europee competenti in materia di controlli
sull'immigrazione ai sensi dell'Accordo di Schengen,
ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388.
- Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi
automatizzati e dei relativi contratti é data comunicazione
all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
- Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal
Ministro dell'interno, i prefetti delle province di confine
terrestre e i prefetti dei capoluoghi delle regioni
interessate alla frontiera marittima promuovono le misure
occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e
della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti
delle altre province interessate, sentiti i questori e i
dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonché le
autorità marittime e militari e i responsabili degli organi di
polizia, di livello non inferiore a quello provinciale,
eventualmente interessati, e sovrintendono all'attuazione
delle direttive emanate in materia.
- Il Ministero degli affari esteri
e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative
occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di
accelerare l'espletamento degli accertamenti e il rilascio
dei documenti eventualmente necessari per migliorare
l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente testo
unico, e per la reciproca collaborazione a fini di
contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale scopo, le
intese di collaborazione possono prevedere la cessione a
titolo gratuito alle autorita' dei Paesi interessati di
beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate,
nei limiti delle compatibilita' funzionali e finanziarie
definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e, se si tratta di beni, apparecchiature o
servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con il
Ministro competente.
- Per le finalita' di cui al comma
4, il Ministro dell'interno predispone uno o piu'
programmi pluriennali di interventi straordinari per
l'acquisizione degli impianti e mezzi tecnici e logistici
necessari, per acquistare o ripristinare i beni mobili e
le apparecchiature in sostituzione di quelli ceduti ai
Paesi interessati, ovvero per fornire l'assistenza e altri
servizi accessori. Se si tratta di beni, apparecchiature o
servizi forniti da altre amministrazioni, i programmi sono
adottati di concerto con il Ministro competente.
- Presso i valichi di frontiera
sono previsti sevizi di accoglienza al fine di fornire
informazioni e assistenza agli stranieri che intendano
presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per
un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi
sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno
della zona di transito.
Art. 12
- Disposizioni contro le immigrazioni
clandestine (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10)
- Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni
del presente testo unico, promuove, dirige,
organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri
nel teritorio dello Stato ovvero
compie altri atti diretti a procurarne illegalmente
l'ingresso nel territorio dello Stato,
ovvero di altro Stato del quale la persona non ` cittadina
o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la
reclusione da uno a cinque anni
diretti a
procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno
straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso
illegale in altro Stato del quale la persona non è
cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è
punito con la reclusione fino a tre anni e con
la multa fino a 15.000 euro per ogni persona.
- Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato
le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in
Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di
bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.
- Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque, in violazione delle
disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige,
organizza, finanzia o effettua
il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero
compie altri atti diretti a
procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello
Stato, ovvero di altro Stato del
quale la persona non è cittadina o non ha titolo di
residenza permanente, è punito
con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa
di 15.000 euro per ogni
persona nel caso in cui:
a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel
territorio dello Stato di
cinque o più persone;
b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la
sua vita o per la sua
incolumità per procurarne l’ingresso o la permanenza
illegale;
c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento
inumano o degradante per
procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;
d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra
loro o utilizzando servizi
internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o
alterati o comunque
illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o
materie esplodenti. 55
- -bis. Se i fatti di cui al
comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di
cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la
pena ivi prevista è
aumentata.
Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre
profitto anche indiretto, compie atti diretti a
procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello
Stato in violazione delle disposizioni del presente
testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in
altro Stato del quale la persona non è cittadina o non
ha titolo di residenza permanente, è punito con la
reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di
15.000 euro per ogni persona. La stessa pena si applica
quando il fatto è commesso da tre o più persone in
concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali
di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o
comunque illegalmente ottenuti.
-bis. Le pene di
cui al comma 3 sono aumentate se:
- il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza
illegale nel territorio dello Stato di cinque o più
persone;
- per procurare l'ingresso o la permanenza
illegale la persona è stata esposta a pericolo per
la sua vita o la sua incolumità;
- per procurare l'ingresso o la permanenza
illegale la persona è stata sottoposta a trattamento
inumano o degradante.
- -ter. La pena detentiva è
aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di
25.000
euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare
alla prostituzione o comunque allo
sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano
l’ingresso di minori da impiegare in
attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche
indiretto.5.
- -quater. Le circostanze
attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98
del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai
commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le
diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena
risultante dall'aumento conseguente alle predette
aggravanti.
- -quinquies. Per i
delitti previsti dai commi precedenti le pene sono
diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che
si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia
portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente
l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella
raccolta di elementi di prova decisivi per la
ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura
di uno o più autori di reati e per la sottrazione di
risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
- -sexies. All'articolo
4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole:
"609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti:
"nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del
testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
- Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l’arresto
in flagranza.61
- -bis. Quando sussistono gravi indizi di
colpevolezza in ordine ai reati previsti dal
comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo
che siano acquisiti
elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze
cautelari.62
- .ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre
disposta la confisca del mezzo di
trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso
di applicazione della
pena su richiesta delle parti.6
Nei casi previsti dai commi 1 e 3, é sempre
consentito l'arresto in flagranza ed é disposta la confisca
del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati,
salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio
di linea o appartenente a persona estranea al reato. Nei
medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo,
salvo che siano necessarie speciali indagini.
- Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che
il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di
trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità
dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma
del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel
territorio dello Stato in violazione delle norme del presente
testo unico, é punito con la reclusione fino a quattro anni e
con la multa fino a lire trenta milioni.
- -bis. alvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque a titolo oneroso, al fine
di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in
locazione, un immobile
ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al
momento della stipula o del
rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni.
La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero
l’applicazione della pena su richiesta
delle parti a norma dell’art.444 del codice di procedura
penale, anche se è stata concessa la
sospensione condizionale della pena, comporta la confisca
dell'immobile, salvo che
appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni
vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni
confiscati. Le somme di denaro ricavate
dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono
destinate al potenziamento delle attività di
prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione
clandestina
- Il vettore aereo, marittimo o terrestre é tenuto ad
accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei
documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato,
nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera
dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di
trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di
inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al
presente comma, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per
ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi é
disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca
della licenza, autorizzazione o concessione rilasciato
dall'autorità amministrativa italiana, inerenti all'attività
professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si
osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981,
n. 689.
- Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto
delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle
direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e
agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di
confine e nelle acque territoriali possono procedere al
controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose
trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale,
quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e
di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano
essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente
articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni é redatto
processo verbale in appositi moduli, che é trasmesso entro
quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se
ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive
quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di
polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni,
con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352,
commi 3 e 4, del codice di procedura penale.
- I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia
finalizzate alla prevenzione e repressione
dei reati previsti dal presente articolo sono affidati
dall’autorità giudiziaria procedente in
custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali,
agli organi di polizia che ne
facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia,
ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri
enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile
o di tutela ambientale. I mezzi di
trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si
applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell’articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico
delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309.
- -bis. Nel caso che non siano state presentate
istanze di affidamento per mezzi di trasporto
sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo
301-bis, comma 3, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
I beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici
registri, sequestrati nel corso di operazioni di polizia
finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati
previsti dal presente articolo, possono essere affidati
dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale
agli organi di polizia che ne facciano richiesta per
l'impiego immediato in attività di polizia; se vi ostano
esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta
l'istanza con decreto motivato. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2, 3 e
4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309.
-bis. Nel caso che non siano
state presentate istanze di affidamento, si applicano le
disposizioni dell'art. 301-bis, comma 3, del testo unico
delle disposizioni legislative in materia doganale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 1 della
legge 19 marzo 2001, n. 92.
- -ter. La distruzione può
essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo
nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente.
- -quater. Con il
provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del
comma 8-ter sono altresì fissate le modalità di
esecuzione.
- -quinquies. I beni
acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento
definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati
all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano
avuto l'uso ai sensi del comma 8. I mezzi di trasporto non
assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8,
sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni vigenti in materia di
gestione e destinazione dei beni confiscati
Ai fini della determinazione dell'eventula indennità,
si applica il comma
5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive
modificazioni.
- Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno
dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di
denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni
confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di
prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello
internazionale mediante interventi finalizzati alla
collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le
forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme
affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche
richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione
del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".
- -bis. La nave italiana
in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale
o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato
motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel
trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla
ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che
confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di
migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto
dello Stato.
- -ter. Le navi della
Marina militare, ferme restando le competenze
istituzionali in materia di difesa nazionale, possono
essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al
comma 9-bis.
- -quater. I poteri di cui
al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle
acque territoriali, oltre che da parte delle navi della
Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di
polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto
internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se
la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di
altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o
con bandiera di convenienza.
- -quinquies. Le modalità
di intervento delle navi della Marina militare nonché
quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre
unità navali in servizio di polizia sono definite con
decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della
difesa, dell'economia e delle finanze e delle
infrastrutture e dei trasporti.
- -sexies. Le disposizioni
di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto
compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico
aereo.
Art. 13
( note
) - Espulsione amministrativa (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 11)
- Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato,
il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello
straniero anche non residente nel territorio dello Stato,
dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei
ministri e al Ministro degli affari esteri.
- L'espulsione é disposta dal prefetto quando lo straniero:
a) é entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai
controlli di frontiera e non é stato respinto ai sensi
dell'articolo 10;
b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in assenza
della comunicazione di cui
all'articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto il
permesso di soggiorno nel
termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza
maggiore, ovvero quando il
permesso di soggiorno e' stato revocato o annullato o
rifiutato ovvero e' scaduto da
più di sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il rinnovo
ovvero se lo straniero si e'
trattenuto sul territorio dello Stato in violazione
dell'articolo 1, comma 3, della legge
28 maggio 2007, n. 68.
si é trattenuto nel territorio dello Stato senza aver
richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto,
salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero
quando il permesso di soggiorno é stato revocato o
annullato, ovvero é scaduto da più di sessanta giorni e
non ne é stato chiesto il rinnovo;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate
nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n.
327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre
1982, n. 646.
-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi
del comma 2, lettere a) e b), nei
confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare ovvero del
familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene
anche conto della natura e della
effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della
durata del suo soggiorno nel territorio
nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari,
culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.
-ter. L'espulsione non e' disposta, ne' eseguita
coattivamente qualora il
provvedimento sia stato già adottato, nei confronti dello
straniero identificato in
uscita dal territorio nazionale durante i controlli di
polizia alle frontiere esterne.
- L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto
motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a
gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo
straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova
in stato di custodia cautelare in carcere, il questore,
prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta
all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza
di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione
all'accertamento della responsabilità di eventuali
concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati
connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso
l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando
l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze
processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede
all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla
osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non
provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento
della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta
di nulla osta, il questore può adottare la misura del
trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai
sensi dell'articolo 14.
- -bis. Nel caso di arresto in flagranza o di
fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della
convalida, salvo che applichi la misura della custodia
cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5,
del codice di procedura penale, o che ricorra una delle
ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai
sensi del comma 3.
- -ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si
applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento
penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per
qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in
carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo
stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara
l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla
osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento è
immediatamente comunicato al questore.
- -quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e
3-ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta
espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento
che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a
procedere. E' sempre disposta la confisca delle cose
indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice
penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13,
13-bis, 13-ter e 14.
- -quinquies. Se lo straniero espulso rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine
previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima
del termine di prescrizione del reato più grave per il quale
si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'articolo
345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era
stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata
massima della custodia cautelare, quest'ultima è
ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di
procedura penale.
-sexies. Il nulla osta all'espulsione
non può essere concesso qualora si proceda per uno o più
delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a),
del codice di procedura penale, nonché dall'articolo 12
del presente testo unico.
L'espulsione è sempre eseguita dal questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5.
- L'espulsione e' eseguita dal questore con accompagnamento
alla frontiera a mezzo
della forza pubblica:
a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c) del
presente articolo, ovvero
all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis;
c) quando la domanda di permesso di soggiorno e' stata
respinta in quanto
manifestamente infondata o fraudolenta;
d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non
abbia osservato il termine
concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5;
e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di
cui al comma 5.2 e di
cui all'articolo 14, comma 1-bis;
f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre
ipotesi in cui sia stata disposta
l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come
conseguenza di una
sanzione penale;
g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.».
- -bis. Si configura il rischio di fuga di cui al
comma 4, lettera b), qualora ricorra
almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto
accerti, caso per caso, il
pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria
esecuzione del provvedimento
di espulsione:
a) mancato possesso del passaporto o di altro documento
equipollente, in corso di
validità;
b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la
disponibilità di un
alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato;
c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le
proprie generalità;
d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla
competente
autorità, in applicazione dei commi 5 e 13, nonché
dell'articolo 14;
e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2.8
Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel
territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è
scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è
stato chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene
l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro
il termine di quindici giorni. Il questore dispone
l'accompagnamento immediato alla frontiera dello
straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo
che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del
provvedimento.
- Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione,
qualora non ricorrano
le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera
di cui al comma 4, può
chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione,
la concessione di un
periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi
di rimpatrio
volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. Il
prefetto, valutato il singolo caso,
con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero
a lasciare
volontariamente il territorio nazionale, entro un termine
compreso tra 7 e 30 giorni.
Tale termine può essere prorogato, ove necessario, per un
periodo congruo,
commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale,
quali la durata del
soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che
frequentano la scuola
ovvero di altri legami familiari e sociali, nonché
l'ammissione a programmi di
rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter.
La questura, acquisita la
prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa
l'autorità giudiziaria
competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo
10-bis, ai fini di cui al
comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del presente
comma non si
applicano, comunque, allo straniero destinatario di un
provvedimento di
respingimento, di cui all'articolo 10.
5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura
provvede a dare adeguata
informazione allo straniero della facoltà di richiedere un
termine per la partenza
volontaria, mediante schede informative plurilingue. In caso
di mancata richiesta del
termine, l'espulsione e' eseguita ai sensi del comma 4.
5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza
volontaria, il questore chiede
allo straniero di dimostrare la disponibilità di risorse
economiche sufficienti derivanti
da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine
concesso, compreso tra una e
tre mensilità dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone,
altresì, una o più delle
seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento
equipollente in corso
di validità, da restituire al momento della partenza; b)
obbligo di dimora in un luogo
preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente
rintracciato; c) obbligo
di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un
ufficio della forza pubblica
territorialmente competente. Le misure di cui al secondo
periodo sono adottate con
provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica
all'interessato, disposta ai
sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante
l'avviso che lo stesso ha
facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore
memorie o deduzioni al
giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro
48 ore dalla notifica al
giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne
ricorrono i presupposti,
dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le
misure, su istanza
dell'interessato, sentito il questore, possono essere
modificate o revocate dal giudice
di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette
misure e' punito con la
multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini
dell'espulsione dello straniero,
non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3
da parte dell'autorità
giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore
esegue l'espulsione,
disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalità
previste all'articolo 14.85
- -bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore
comunica immediatamente e, comunque,
entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace
territorialmente competente il
provvedimento con il quale è disposto l’accompagnamento alla
frontiera. L’esecuzione del
provvedimento del questore di allontanamento dal territorio
nazionale è sospesa fino alla
decisione sulla convalida. L’udienza per la convalida si
svolge in camera di consiglio, con la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente
avvertito. L’interessato è anch’esso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il
giudice tiene l’udienza. Lo straniero è
ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di
fiducia munito di procura speciale. Lo
straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese
dello Stato, e, qualora sia sprovvisto
di un difensore, è assistito da un difensore designato dal
giudice nell'ambito dei soggetti iscritti
nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, nonché, ove
necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il
provvedimento può stare in giudizio
personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente
delegati. Il giudice provvede alla
convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore
successive, verificata l'osservanza
dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal
presente articolo e sentito l'interessato, se
comparso. In attesa della definizione del procedimento di
convalida, lo straniero espulso è
trattenuto in uno dei centri di identificazione ed espulsione,
di cui all'articolo 14, salvo che il
procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato
adottato il provvedimento di
allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri
disponibili. Quando la convalida
è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera
diventa esecutivo. Se la
convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per
la decisione, il provvedimento
del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di
convalida è proponibile ricorso per
cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione
dell'allontanamento dal territorio
nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il
giudice di pace deve provvedere alla
convalida decorre dal momento della comunicazione del
provvedimento alla cancelleria.87
- -ter. Al fine di assicurare la tempestività del
procedimento di convalida dei provvedimenti di
cui ai commi 4 e 5, e all’art. 14, comma 1, le questure
forniscono al giudice di pace, nei limiti
delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la
disponibilità di un locale idoneo.
- Abrogato
- Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma
1 dell'articolo 14, nonché ogni altro atto concernente
l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati
all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di
impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui
conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese,
inglese o spagnola.
- Avverso il decreto di espulsione può essere presentato
ricorso all'autorità
giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente
comma sono disciplinate
dall'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150.
Avverso il
decreto di espulsione può essere presentato unicamente
il ricorso al tribunale in composizione monocratica del
luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto
l'espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla data
del provvedimento di espulsione. Il tribunale in
composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso,
decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni
caso, entro venti giorni dalla data di deposito del
ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere
sottoscritto anche personalmente, ed è presentato anche
per il tramite della rappresentanza diplomatica o
consolare italiana nel Paese di destinazione. La
sottoscrizione del ricorso, da parte della persona
interessata, è autenticata dai funzionari delle
rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a
certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro
all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso
all'assistenza legale da parte di un patrocinatore
legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata
avanti all'autorità consolare. Lo straniero è altresì
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da
un difensore designato dal giudice nell'ambito dei
soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29
delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove
necessario, da un interprete.
- Abrogato
- Abrogato
- Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la tutela
giurisdizionale davanti al
giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo
amministrativo.
Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del
comma 1 é ammesso ricorso al tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sede di Roma.
- Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo straniero
espulso é rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando
ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.
- Lo straniero destinatario di un
provvedimento di espulsione
espulso
non può rientrare nel territorio dello Stato senza una
speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso
di trasgressione lo straniero è punito con l'arresto da sei
mesi ad un anno ed è nuovamente espulso con accompagnamento
immediato alla frontiera. La disposizione di cui al
primo periodo
del presente comma non si applica nei confronti dello
straniero già espulso ai sensi dell'articolo
13, comma 2, lettere a) e b), per il quale è stato
autorizzato il ricongiungimento, ai sensi
dell'articolo 29.9.
- -bis.Nel caso di espulsione
disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di
reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Allo straniero che, già denunciato per il reato di
cui all’art. 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul
territorio nazionale si applica la pena della
reclusione da uno a cinque anni.
La stessa
pena si applica allo straniero che, già denunciato per il
reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto
reingresso sul territorio nazionale.
- -ter. Per i reati di
cui ai commi 13 e 13-bis è obbligatorio
sempre
consentito l'arresto in flagranza
dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e,
nell'ipotesi di cui al comma 13-bis, è consentito il
fermo. In ogni caso contro l'autore del fatto e
si procede con rito direttissimo.
- Il divieto di cui al comma 13
opera per un periodo non inferiore a tre anni e non
superiore a cinque anni, la cui durata e' determinata
tenendo conto di tutte le
circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di
espulsione disposta ai sensi dei
commi 1 e 2, lettera c) del presente articolo, ovvero
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155, può essere previsto un termine superiore a cinque
anni, la cui durata e' determinata
tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo
caso. Per i provvedimenti di
espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al comma
13 decorre dalla scadenza del
termine assegnato e può essere revocato, su istanza
dell'interessato, a condizione che
fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale
entro il termine di cui al comma 5.
Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di
cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel
decreto di espulsione può essere previsto un termine più
breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto
conto della complessiva condotta
tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia.
- Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo
straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di
essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di
entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal
caso, il questore può adottare la misura di cui all'articolo
14, comma 1.
- L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo é
valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8
miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.
Art. 14 ( nota
) - Esecuzione dell'espulsione (Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 12)
- Quando non e' possibile eseguire con immediatezza
l'espulsione mediante
accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa
di situazioni transitorie
che ostacolano la preparazione del rimpatrio o
l'effettuazione dell'allontanamento, il
questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il
tempo strettamente necessario
presso il centro di identificazione ed espulsione più
vicino, tra quelli individuati o
costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Tra le situazioni che
legittimano il trattenimento
rientrano, oltre a quelle indicate all'articolo 13, comma
4-bis, anche quelle
riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo
straniero o di effettuare
accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o
nazionalità ovvero di
acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di
un mezzo di trasporto idoneo.
Quando non é possibile eseguire con immediatezza
l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera
ovvero il respingimento, perché occorre procedere al
soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in
ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero
all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per
l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto
idoneo, il questore dispone che lo straniero sia
trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il
centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino,
tra quelli individuati o costituiti con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la
solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
- -bis. Nei casi in cui lo straniero e' in
possesso di passaporto o altro documento
equipollente in corso di validità e l'espulsione non e'
stata disposta ai sensi
dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c) del presente testo
unico, o ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il
questore, in luogo del
trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più
delle seguenti misure: a)
consegna del passaporto o altro documento equipollente in
corso di validità, da
restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora
in un luogo
preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente
rintracciato; c) obbligo
di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un
ufficio della forza pubblica
territorialmente competente. Le misure di cui al primo
periodo sono adottate con
provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica
all'interessato, disposta ai
sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante
l'avviso che lo stesso ha
facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore
memorie o deduzioni al
giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato
entro 48 ore dalla notifica al
giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne
ricorrono i presupposti,
dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le
misure, su istanza
dell'interessato, sentito il questore, possono essere
modificate o revocate dal giudice
di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette
misure e' punito con la
multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini
dell'espulsione dello straniero
non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui
all’articolo 13, comma 3, da parte
dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del
reato. Qualora non sia
possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le
modalità di cui
all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei
commi 1 o 5-bis del
presente articolo.
- Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da
assicurare la necessaria assistenza
ed il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto
previsto dall'articolo 2, comma 6, è
assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche
telefonica con l'esterno.
- Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette
copia degli atti al giudice di pace
territorialmente competente, per la convalida,104 senza
ritardo e comunque entro le
quarantotto ore dall’adozione del provvedimento.
- L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio
con la partecipazione necessaria
di un difensore tempestivamente avvertito. L’interessato è
anch’esso tempestivamente
informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene
l’udienza. Lo straniero è ammesso
all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia
munito di procura speciale. Lo
straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese
dello Stato, e, qualora sia
sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore
designato dal giudice
nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui
all'articolo 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove
necessario, da un interprete.
L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in
giudizio personalmente
anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati.
Il giudice provvede alla
convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore
successive, verificata l’osservanza
dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall’art.
13 e dal presente articolo, escluso il
requisito della vicinanza del centro di identificazione ed
espulsione di cui al comma 1, e sentito
l’interessato se comparso. Il provvedimento cessa di avere
ogni effetto qualora non sia
osservato il termine per la decisione. La convalida può essere
disposta anche in occasione della
convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera,
nonché in sede di esame del ricorso
avverso il provvedimento di espulsione.
La convalida
comporta la permanenza nel centro per un periodo di
complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento
dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione
di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà,
il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il
termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale
termine, il questore esegue l'espulsione o il
respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al
giudice.
-bis. Quando non
sia stato possibile trattenere lo straniero presso un
centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi
i termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione
o il respingimento, il questore ordina allo straniero di
lasciare il territorio dello Stato entro il termine di
cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento
scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali
della sua trasgressione.
-ter. Lo
straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel
territorio dello Stato in violazione dell'ordine
impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis è punito
con l'arresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si
procede a nuova espulsione con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica.
-quater. Lo
straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene
trovato, in violazione delle norme del presente testo
unico, nel territorio dello Stato è punito con la
reclusione da uno a quattro anni.
-quinquies. Per
i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater è
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si
procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare
l'esecuzione dell'espulsione, il questore può disporre i
provvedimenti di cui al comma 1 del
presente articolo.
- La convalida comporta la permanenza nel centro
per un periodo di complessivi
trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della
nazionalità ovvero
l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi
difficoltà, il giudice, su
richiesta del questore, può prorogare il termine di
ulteriori trenta giorni. Anche prima
di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il
respingimento, dandone
comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale
termine, qualora permangano
le condizioni indicate al comma 1, il questore può chiedere
al giudice di pace la
proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di
sessanta giorni. Qualora
persistono le condizioni di cui al quarto periodo, il
questore può chiedere al giudice
un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo
complessivo di
trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni.
Qualora non sia stato
possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato
compiuto ogni
ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al
rimpatrio del cittadino del
Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della
necessaria documentazione
dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace
la proroga del
trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori
a sessanta giorni, fino ad un
termine massimo di ulteriori dodici mesi. Il questore, in
ogni caso, può eseguire
l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza
del termine prorogato,
dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.
- -bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno
illegale dello straniero e di adottare le
misure necessarie per eseguire immediatamente il
provvedimento di espulsione o di
respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare
il territorio dello Stato
entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato
possibile trattenerlo in un
Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la
permanenza presso tale struttura
non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio
nazionale. L'ordine e' dato
con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di
violazione, delle
conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore può essere
accompagnato dalla
consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della
documentazione necessaria
per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica
del suo Paese in Italia,
anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di
appartenenza ovvero, quando
ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso
il titolo di viaggio.108
- -ter. La violazione dell'ordine di cui al comma
5-bis e' punita, salvo che sussista il
giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro,
in caso di respingimento o
espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o se
lo straniero, ammesso ai
programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui
all'articolo 14-ter, vi si sia
sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se
l'espulsione e' stata disposta
in base all'articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso e
tenuto conto dell'articolo
13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di
detenzione in carcere, si
procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione
per violazione
all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi
del comma 5-bis del
presente articolo. Qualora non sia possibile procedere
all'accompagnamento alla
frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e
5-bis del presente articolo,
nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui
all'articolo 13, comma 3.109
- -quater. La violazione dell'ordine disposto ai
sensi del comma 5-ter, terzo periodo,
e' punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000
a 30.000 euro. Si
applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma
5-ter, quarto periodo.
5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo
straniero destinatario
dell'ordine del questore, di cui ai commi 5-ter e 5-quater,
il giudice accerta anche
l'eventuale consegna all'interessato della documentazione di
cui al comma 5-bis, la
cooperazione resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del
provvedimento di
allontanamento, in particolare attraverso l'esibizione
d'idonea documentazione.
- -quinquies. Al procedimento penale per i reati
di cui agli articoli 5-ter e 5-quater si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis,
20-ter e 32-bis, del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
- -sexies. Ai fini dell'esecuzione
dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi dei
commi 5-ter e 5-quater, non e' richiesto il rilascio del
nulla osta di cui all'articolo 13,
comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente
all'accertamento del
medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione
dell'espulsione
all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del
reato.113
- -septies. Il giudice, acquisita la notizia
dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia
sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra
illegalmente nel territorio
dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13,
comma 14, si applica l'articolo
345 del codice di procedura penale.
- Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5
è proponibile ricorso per
cassazione. Il relativo ricorso non sospende l’esecuzione
della misura.
- Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta
efficaci misure di vigilanza affinché lo
straniero non si allontani indebitamente dal centro e
provvede, nel caso la misura sia
violata, a ripristinare il trattenimento mediante l'adozione
di un nuovo
provvedimento di trattenimento.
Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo
provvedimento è computato nel termine massimo per il
trattenimento indicato dal
comma 5.
Il tribunale in composizione
monocratica, ove ritenga sussistenti i
presupposti di cui all'articolo 13 e al presente articolo,
convalida il provvedimento del questore nei modi di cui agli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito
l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto
qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive.
Entro tale termine, la convalida può essere disposta anche in
sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di
espulsione.
Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 é
proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non
sospende l'esecuzione della misura.
Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci
misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani
indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo
la misura nel caso questa venga violata.
Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera,
possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano
trasporti di linea o con organismi anche internazionali che
svolgono attività di assistenza per stranieri.
Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle
norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno
adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto
disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con
altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i
proprietari o concessionari di aree, strutture e altre
installazioni, nonché per la fornitura di beni e servizi.
Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia
finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il
Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione
economica. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese
occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.
Art. 14-bis
Fondo rimpiatri (Legge 15
luglio 2009. n.94, art.1)
- È istituito, presso il Ministero dell’interno, un Fondo
rimpatri finalizzato a
finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i
Paesi di origine ovvero di
provenienza.
- Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la metà del gettito
conseguito attraverso
la riscossione del contributo di cui all’articolo 5, comma
2-ter, nonché i contributi
eventualmente disposti dall’Unione europea per le finalità del
Fondo medesimo. La
quota residua del gettito del contributo di cui all’articolo
5, comma 2-ter, è assegnata
allo stato di previsione del Ministero dell’interno, per gli
oneri connessi alle attività
istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di
soggiorno.
Art. 14-ter
Programmi di rimpatrio assistito
(Legge 2 agosto 2011, n.129, art.3)
- Il Ministero dell'Interno, nei limiti delle risorse di cui
al comma 7, attua, anche in
collaborazione con le organizzazioni internazionali o
intergovernative esperte nel
settore dei rimpatri, con gli enti locali e con associazioni
attive nell'assistenza agli
immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed assistito
verso il Paese di origine o
di provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo quanto
previsto al comma 3.
- Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le linee
guida per la
realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed
assistito, fissando criteri di
priorità che tengano conto innanzitutto delle condizioni di
vulnerabilità dello
straniero di cui all'articolo 19, comma 2-bis, nonché i
criteri per l'individuazione delle
organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al
comma 1 del presente articolo.
- Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel
territorio e' ammesso ai
programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la prefettura del
luogo ove egli si trova ne
da' comunicazione, senza ritardo, alla competente questura,
anche in via telematica.
Fatto salvo quanto previsto al comma 6, e' sospesa
l'esecuzione dei provvedimenti
emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14,
comma 5-bis. E'
sospesa l'efficacia delle misure eventualmente adottate dal
questore ai sensi degli
articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura, dopo
avere ricevuto dalla
prefettura la comunicazione, anche in via telematica,
dell'avvenuto rimpatrio dello
straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per
l'accertamento del reato
previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del
medesimo articolo.
- Nei confronti dello straniero che si sottrae al programma di
rimpatrio, i
provvedimenti di cui al comma 3 sono eseguiti dal questore con
l'accompagnamento
immediato alla frontiera, ai sensi dell'articolo 13, comma 4,
anche con le modalità
previste dall'articolo 14.
- Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli
stranieri che:
a) hanno già beneficiato dei programmi di cui al comma 1;
b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma
4, lettere a), d) e f) ovvero
nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4-bis, lettere
d) ed e);
c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione come
sanzione penale o come
conseguenza di una sanzione penale ovvero di un provvedimento
di estradizione o di
un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da
parte della Corte
penale internazionale.
- Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al
comma 1 trattenuti nei
Centri di identificazione ed espulsione rimangono nel Centro
fino alla partenza, nei
limiti della durata massima prevista dall'articolo 14, comma
5.
- Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario
assistito di cui al comma 1
si provvede nei limiti :
a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui
all'articolo 14-bis, individuate
annualmente con decreto del Ministro dell'interno;
b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a
tale scopo, secondo le relative
modalità di gestione.
Art. 15 ( nota
) -
Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni
per l'esecuzione dell'espulsione (Legge 6 marzo
1998, n. 40, art. 13)
- Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può
ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per
taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del
codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente
pericoloso.
- -bis. Della emissione del
provvedimento di custodia cautelare o della definitiva
sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti
di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari
viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla
competente autorità consolare al fine di avviare la
procedura di identificazione dello straniero e consentire,
in presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della
espulsione subito dopo la cessazione del periodo di
custodia cautelare o di detenzione.
Art. 16
( note
)
- Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva
o alternativa alla detenzione (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 14)
- Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un
reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei
confronti dello straniero che si trovi in taluna delle
situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando
ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite
di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la
sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo
163 del codice penale ovvero nel pronuniciare sentenza
di condanna
per il reato di cui all'articolo 10-bis, qualora non
ricorrano le cause ostative indicate nell'articolo 14,
comma 1, del presente testo unico, che impediscono
l'esecuzone immediata
dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza
pubblica,può sostituire la medesima pena con la misura
dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.Le
disposzioni di cui al presente
comma si applicano, in caso di sentenza di condanna, ai
reati di cui all'articolo 14, commi
5-ter e 5-quater.
- L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore
anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità
di cui all'articolo 13, comma 4.
- L'espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta
nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti
previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice
di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente
testo unico, puniti con pena edittale superiore nel massimo
a due anni.
- Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine
previsto dall'articolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva
è revocata dal giudice competente.
- Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto,
che si trova in taluna delle situazioni indicate
nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena
detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è
disposta l'espulsione. Essa non può essere disposta nei casi
in cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente
testo unico.
- Competente a disporre l'espulsione di cui al comma 5 è
il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto
motivato, senza formalità, acquisite le informazioni degli
organi di polizia sull'identità e sulla nazionalità dello
straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo
straniero che, entro il termine di dieci giorni, può
proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza.
Il tribunale decide nel termine di venti giorni.
- L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6
è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o
della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque,
lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati
acquisiti i necessari documenti di viaggio. L'espulsione è
eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione
dello straniero con la modalità dell'accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica.
- La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci
anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 5,
sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente
nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di
detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della
pena.
- L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o
alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui
all'articolo 19.
Art. 17
- Diritto di difesa (Legge 6 marzo
1998, n. 40, art. 15)
- Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a
procedimento penale é autorizzato a rientrare in Italia per il
tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di
difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al
compimento di atti per i quali é necessaria la sua presenza.
L'autorizzazione é rilasciata dal questore anche per il
tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su
documentata richiesta della parte offesa o
dell'imputato o del difensore.
CAPO III
Disposizioni di carattere umanitario
Art. 18
( note
) - Soggiorno per motivi di protezione
sociale (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16)
- Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o
di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo
3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti
dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel
corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli
enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave
sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano
concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei
tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione
dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese
nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il
questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica,
o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno
speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero
di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti
dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma
di assistenza ed integrazione sociale.
- Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono
comunicati al questore gli elementi da cui risulti la
sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare
riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla
rilevanza del contributo offerto dallo straniero per
l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale, ovvero per
la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti
indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al
programma di assistenza ed integrazione sociale sono
comunicate al Sindaco.
- Con il regolamento di attuazione sono stabilite le
disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione
del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente
preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per
l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso
regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la
competenza e la capacità di favorire l'assistenza e
l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate
strutture organizzative dei soggetti predetti.
- Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente
articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per
un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di
giustizia.
Esso é revocato in caso di interruzione del programma o di
condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate
dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza,
dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate
dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni
che ne hanno giustificato il rilascio.
- Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo
consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio,
nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo
svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti
minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di
soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di
lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o
rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo é a
tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo
di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo può essere altresì convertito in permesso di
soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia
iscritto ad un corso regolare di studi.
- Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può
essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni
dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della
Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale
per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione
di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la
minore età, e ha dato prova concreta di partecipazione a un
programma di assistenza e integrazione sociale.
- L'onere derivante dal presente articolo é valutato in lire
5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a
decorrere dall'anno 1998.
Art. 19
- Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni
in materia de categorie
vulnerabili. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17)
- In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento
verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di
persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di
cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di
essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia
protetto dalla persecuzione.
- Non é consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti
dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
- degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il
diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
- degli stranieri in possesso della carta di soggiorno,
salvo il disposto dell'articolo 9;
- degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto
grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;
- delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi
successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
- -bis. Il respingimento o l'esecuzione
dell'espulsione di
persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori,
dei componenti di
famiglia monoparentali con figli minori nonché dei minori,
ovvero delle vittime
di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono
effettuate con modalit`
compatibili con le singole situazioni personali, debitamente
accertate.
Art. 20
- Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 18)
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri,
dell'interno, per la solidarietà sociale e con gli altri
Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti
delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di
cui all'articolo 45, le misure di protezione temporanea da
adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo
unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di
conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare
gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.
- Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da
lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento
sull'attuazione delle misure adottate.
TITOLO III
Disciplina del lavoro
Art. 21
- Determinazione dei flussi di ingresso (Legge 6 marzo
1998, n. 40, art. 19; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9,
comma 3, e art. 10; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma
13)
- L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro
subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, avviene
nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di
cui all'articolo 3, comma 4.
Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni
numeriche all'ingresso di lavoratori di Stati che non
collaborano adeguatamente nel contrasto all'immigrazione
clandestina o nella riammissione di propri cittadini
destinatari di provvedimenti di rimpatrio. Con
tali decreti sono altresì assegnate in via preferenziale quote
riservate
ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno
dei genitori fino al terzo grado in linea retta di
ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che
chiedano di essere inseriti in un apposito elenco,
costituito presso le rappresentanze diplomatiche o
consolari, contenente le qualifiche professionali dei
lavoratori stessi, nonché agli Stati non
appartenenti all'Unione europea, con i quali il Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e con
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia
concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi
d'ingresso e delle procedure di riammissione. Nell'ambito di
tali intese possono essere definiti appositi accordi in
materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti
autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato
del lavoro dei paesi di provenienza.
- Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono
inoltre prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di
lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di
determinate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del
rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di
provenienza.
- Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalità
per il rilascio delle autorizzazioni di lavoro.
- I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni
fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento
dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello
nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini
stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle
liste di collocamento.
- -bis. Il decreto annuale
ed i decreti infrannuali devono altresì essere predisposti
in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro
suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza,
elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita presso
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui
al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili
forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e
private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio.
- -ter. Le regioni possono
trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla
presenza e sulla condizione degli immigrati
extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche
le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili
nel triennio successivo in rapporto alla capacità di
assorbimento del tessuto sociale e produttivo.
- Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono
prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare
ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche
stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate dalle
medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni,
nonché gli altri requisiti indicati dal regolamento di
attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le
modalità di tenuta delle liste, per il successivo inoltro agli
uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
- Nell'ambito delle intese o accordi di cui al presente testo
unico, il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può
predisporre progetti integrati per il reinserimento di
lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne
esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai
governi dei Paesi di provenienza, ovvero l'approvazione di
domande di enti pubblici e privati, che richiedano di
predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.
- Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione
di un'anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle
richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e
stabilisce le modalità di collegamento con l'archivio
organizzato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
(I.N.P.S.) e con le questure.
- L'onere derivante dal presente articolo é valutato in lire
350 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.
Art. 22
( nota
) - Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20;
legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt. 8, 9 e 11; legge 8 agosto
1995, n. 335, art. 3, comma 13)
- In ogni provincia è istituito presso la
prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello
unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero
procedimento relativo all'assunzione di lavoratori
subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.
- Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato con uno straniero residente all'estero deve
presentare allo sportello unico per l'immigrazione della
provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede
legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la
prestazione lavorativa:
- richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
- idonea documentazione relativa alle modalità di
sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
- la proposta di contratto di soggiorno con
specificazione delle relative condizioni, comprensiva
dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore
di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel
Paese di provenienza;
- dichiarazione di impegno a comunicare ogni
variazione concernente il rapporto di lavoro.
- Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello
straniero, il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia può richiedere,
presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c)
del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone
iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5,
selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di
attuazione.
- Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le
richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza,
domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a
diffondere le offerte per via telematica agli altri centri
ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro
mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti
dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata
alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o
comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette
allo sportello unico richiedente una certificazione
negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì
al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che
il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo
sportello unico procede ai sensi del comma 5.
- Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo
termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della
richiesta, a condizione che siano state rispettate le
prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del
contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie,
rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta
nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi
determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e
dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro,
trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale,
agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il
nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo
non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
- -bis. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato se
il datore di lavoro risulti condannato negli
ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva,
compresa quella adottata a
seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso
l'Italia e dell'emigrazione
clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati
diretti al reclutamento di persone
da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della
prostituzione o di minori da
impiegare in attività illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai
sensi dell'articolo 603-bis del
codice penale;
c) reato previsto dal comma 12.
- -ter. Il nulla osta al lavoro e', altresi',
rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato,
e' revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti
mediante frode o sono stati
falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non
si rechi presso lo sportello
unico per l'immigrazione per la firma del contratto di
soggiorno entro il termine di
cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di
forza maggiore. La revoca
136 Comma inserito dall'art. 1, co.1, lett. a) del d.lgs. 16
luglio 2012, n. 109, Attuazione della direttiva
2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e
a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che
impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e'
irregolare. del nulla osta e' comunicata al Ministero degli
affari esteri tramite i collegamenti
telematici.
- Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine
dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a
rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice
fiscale, comunicato dallo sportello unico per
l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo
straniero si reca presso lo sportello unico per
l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma
del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a
cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità
consolare competente ed al centro per l'impiego competente.
- Il datore di lavoro che omette di comunicare allo
sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del
rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito
con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per
l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente
il prefetto.
- Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini
dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore
extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal
consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile
residenza del lavoratore.
- Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti
telematici, le informazioni anagrafiche relative ai
lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso
di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per
l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei
permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni
di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni
ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori
extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni
pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a
convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse
informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle
questure, all'ufficio finanziario competente che provvede
all'attribuzione del codice fiscale.
- Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed
il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni
adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.
- La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo
di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore
extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente
soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il
posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto
nelle liste di collocamento per il periodo di residua
validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si
tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per
un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il
periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito
percepita dal lavoratore
straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al
secondo periodo, trovano
applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo
29, comma 3, lettera b).
a sei mesi.
Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di
comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini
dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di
collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori
extracomunitari.
-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o
il master universitario di
secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per
motivi di studio, può
essere iscritto nell’elenco anagrafico previsto dall’articolo
4 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442,
per un periodo non
superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti
previsti dal presente testo
unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno
per motivi di lavoro.
- Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze
lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno
previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia
scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di
legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con
l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5.000
euro per ogni lavoratore impiegato.
- -bis. Le pene per il fatto previsto dal comma
12 sono aumentate da un terzo alla
metà:
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non
lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre
condizioni lavorative di
particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo
603-bis del codice
penale. 143
- -ter. Con la sentenza di condanna il giudice
applica la sanzione amministrativa
accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del
lavoratore straniero
assunto illegalmente.
- -quater. Nelle ipotesi di particolare
sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis,
e' rilasciato dal questore, su proposta o con il parere
favorevole del procuratore della
Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e
cooperi nel procedimento
penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un
permesso di soggiorno ai
sensi dell'articolo 5, comma 6. 145
- -quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al
comma 12-quater ha la durata di sei
mesi e puo' essere rinnovato per un anno o per il maggior
periodo occorrente alla
definizione del procedimento penale. Il permesso di
soggiorno e' revocato in caso di
condotta incompatibile con le finalita' dello stesso,
segnalata dal procuratore della
Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano
meno le condizioni che
ne hanno giustificato il rilascio.
- Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali
dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il
lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali
e di sicurezza sociale maturati e può goderne
indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità
al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti
dalla normativa vigente, al compimento del
sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito
contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
- Le attribuzioni degli istituti di patronato e di
assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152,
sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino
regolare attività di lavoro in Italia.
- I lavoratori italiani ed extracomunitari possono
chiedere il riconoscimento di titoli di formazione
professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi
specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone
condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per
singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre
partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i
corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel
territorio della Repubblica.
- Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di
Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di
attuazione.
Art. 23
- Titoli di prelazione
- Nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta
delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e
realizzati anche in collaborazione con le regioni, le
province autonome e altri enti locali, organizzazioni
nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei
lavoratori, nonché organismi internazionali finalizzati al
trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro
inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed
associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da
almeno tre anni, possono essere previste attività di
istruzione e di formazione professionale nei Paesi di
origine.
- L'attività di cui al comma 1 è finalizzata:
- all'inserimento lavorativo mirato nei settori
produttivi italiani che operano all'interno dello Stato;
- all'inserimento lavorativo mirato nei settori
produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi di
origine;
- allo sviluppo delle attività produttive o
imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.
- Gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di
cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai
quali le attività si riferiscono ai fini della chiamata al
lavoro di cui all'articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le
modalità previste nel regolamento di attuazione del presente
testo unico.
- Il regolamento di attuazione del presente testo unico
prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi
stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1.
Art. 24
- Lavoro stagionale (Legge 6 marzo
1998, n. 40, art. 22)
- Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per
conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia
un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con
uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo
sportello unico per l'immigrazione della provincia di
residenza ai sensi dell'articolo 22. Nei casi in cui il
datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una
conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta
secondo le modalità previste dall'articolo 22, deve essere
immediatamente comunicata al centro per l'impiego
competente, che verifica nel termine di cinque giorni
l'eventuale disponibilità di lavoratori italiani o
comunitari a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3. 5-bis
e 5-ter.
- Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia comunque
l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza
maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al
comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione
della richiesta del datore di lavoro.
-bis. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i
venti giorni di cui al
comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego,
la richiesta si intende
accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti
condizioni:
a) la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno
precedente a prestare
lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro
richiedente;
b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato
regolarmente assunto dal
datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel
permesso di
soggiorno.
- L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da
venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza
della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con
riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più
breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.
- -bis. Fermo restando il limite di nove mesi di
cui al comma 3, l'autorizzazione al
lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di
soggiorno può essere
rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale
offerta dallo stesso o da
altro datore di lavoro.1
- Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le
condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia
rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del
medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia
nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale,
rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano
mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro
stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a
tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino
le condizioni.
- Le commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo
4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, possono stipulare con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello regionale dei
lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli
enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire
l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro
stagionale. Le convenzioni possono individuare il
trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a
quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per
assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera,
nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire
l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure
complementari relative all'accoglienza.
- Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per
lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi
del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il
cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai
sensi dell'articolo 22, comma 12.
Art. 25
- Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 23)
- In considerazione della durata limitata dei contratti
nonché della loro specificità, agli stranieri titolari di
permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le
seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria,
secondo le norme vigenti nei settori di attività:
- assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti;
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali;
- assicurazione contro le malattie;
- assicurazione di maternità.
- In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo
familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione
involontaria, il datore di lavoro é tenuto a versare
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un
contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi
ed in base alle condizioni e alle modalità stabilite per
questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di
carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui
all'articolo 45.
- Nei decreti attuativi del documento programmatico sono
definiti i requisiti, gli ambiti e le modalità degli
interventi di cui al comma 2.
- Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le
riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di
svolgimento dell'attività lavorativa.
- Ai contributi di cui al comma 1,
lettera a), si applicano le disposizioni dell'art. 22,
comma 13, concernenti il trasferimento degli stessi
all'istituto o ente assicuratore dello Stato di
provenienza. E' fatta salva la possibilità di
ricostruzione della posizione contributiva in caso di
successivo ingresso.
Art. 26
- Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 24)
- L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non
appartenenti all'Unione europea che intendono esercitare nel
territorio dello Stato un'attività non occasionale di lavoro
autonomo può essere consentito a condizione che l'esercizio di
tali attività non sia riservato dalla legge ai cittadini
italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione
Europea.
- In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia
una attività industriale, professionale, artigianale o
commerciale, ovvero costituire società di capitali o di
persone o accedere a cariche societarie, deve altresì
dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio
dell'attività che intende intraprendere in Italia; di essere
in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per
l'esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i
requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di essere in
possesso di una attestazione dell'autorità competente in data
non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono
motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della
licenza prevista per l'esercizio dell'attività che lo
straniero intende svolgere.
- Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve
comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione
alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti
lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla
legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa
sanitaria.
- Sono fatte salve le norme più favorevoli previste da
accordi internazionali in vigore per l'Italia.
- La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il
possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed
acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del
Ministero dell'interno e del Ministero eventualmente
competente in relazione all'attività che lo straniero intende
svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro
autonomo, con l'espressa indicazione dell'attività cui il
visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma
dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21.
La rappresentanza diplomatica o
consolare rilascia, altresì, allo straniero la
certificazione dell'esistenza dei requisiti previsti dal
presente articolo ai fini degli adempimenti previsti
dall'articolo 5, comma 3-quater, per la concessione del
permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
- Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le
modalità previste dal regolamento di attuazione.
- Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere
rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di
presentazione della domanda e della relativa documentazione e
deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del
rilascio.
- -bis. La condanna con
provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti
dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II,
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore,
e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la
revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero
e l'espulsione del medesimo con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica.
Art. 27
- Ingresso per lavoro in casi particolari (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 25; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art.
14, commi 2 e 4)
- Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli
precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui
all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione
disciplina particolari modalità e termini per il rilascio
delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei
permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle
seguenti categorie di lavoratori stranieri:
- dirigenti o personale altamente specializzato di
società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici
di rappresentanza di società estere che abbiano la sede
principale di attività nel territorio di uno Stato membro
dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero
dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane
o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;
- lettori universitari di scambio o di madre lingua;
- professori universitari e ricercatori destinati a
svolgere in Italia un incarico accademico o un'attività
retribuita di ricerca presso università, istituti di
istruzione e di ricerca operanti in Italia;
- traduttori e interpreti;
- collaboratori familiari aventi regolarmente in corso
all'estero, da almeno un anno, rapporti di lavoro
domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno
degli Stati membri dell'Unione europea residenti
all'estero, che si trasferiscono in Italia, per la
prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
- persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di
formazione professionale, svolgano periodi temporanei di
addestramento presso datori di lavoro italiani,
effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito
del lavoro subordinato;
- lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese
operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi
temporaneamente, a domanda del datore di lavoro, per
adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo
limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando
tali compiti o funzioni siano terminati;
- lavoratori marittimi occupati nella misura e con le
modalità stabilite nel regolamento di attuazione;
- lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori
di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o
aventi sede all'estero e da questi direttamente
retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti
dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane
o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare
nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di
contratto di appalto stipulato tra le predette persone
fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e
quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto
delle disposizioni dell'articolo 1655 del codice civile,
della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme
internazionali e comunitarie;
- lavoratori occupati presso circhi o
spettacoli viaggianti all'estero;
- personale artistico e tecnico per spettacoli lirici,
teatrali, concertistici o di balletto;
- ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso
locali di intrattenimento;
- artisti da impiegare da enti musicali teatrali o
cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive,
pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di
manifestazioni culturali o folcloristiche;
- stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo
di attività sportiva professionistica presso società
sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n.
91;
- giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in
Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di
stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti
radiofoniche o televisive straniere;
- persone che, secondo le norme di accordi internazionali
in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di
ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi
di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono
persone collocate "alla pari";
- -bis infermieri
professionali assunti presso strutture sanitarie
pubbliche e private;
- -bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla
lettera i) del comma 1 siano dipendenti
regolarmente retribuiti dai datori di lavoro, persone fisiche
o giuridiche, residenti o aventi sede
in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al
lavoro è sostituito da una
comunicazione, da parte del committente, del contratto in base
al quale la prestazione di
servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore
di lavoro contenente i nominativi
dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della
loro situazione con riferimento alle
condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro
dell'Unione europea in cui ha sede il
datore di lavoro. La comunicazione è presentata allo sportello
unico della prefettura-ufficio
territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di
soggiorno.
- -ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri
indicati al comma 1, lettere a), c) e g), è
sostituito da una comunicazione da parte del datore di
lavoro della proposta di
contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto
dall’articolo 5-bis. La
comunicazione è presentata con modalità informatiche allo
sportello unico per
l’immigrazione della Prefettura-Ufficio Territoriale del
Governo. Lo sportello unico
trasmette la comunicazione al questore per la verifica della
insussistenza di motivi
ostativi all’ingresso dello straniero ai sensi dell’articolo
31, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le
medesime modalità
informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare
per il rilascio del visto di
- -quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter
si applicano ai datori di lavoro che
hanno sottoscritto con il Ministero dell’interno, sentito il
Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di
intesa, con cui i medesimi
datori di lavoro garantiscono la capacità economica
richiesta e l’osservanza delle
prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di
categoria.160
- -quinquies. I medici e gli altri professionisti
sanitari al seguito di delegazioni
sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche
organizzate dal Comitato
olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive
internazionali, dal Comitato
olimpico nazionale italiano o da organismi, società ed
associazioni sportive da essi
riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del
Ministro della salute, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il
Ministro degli affari esteri e
con il Ministro dell’interno, al seguito di gruppi
organizzati, sono autorizzati a
svolgere la pertinente attività, in deroga alle norme sul
riconoscimento dei titoli
esteri, nei confronti dei componenti della rispettiva
delegazione o gruppo
organizzato e limitatamente al periodo di permanenza della
delegazione o del
gruppo. I professionisti sanitari cittadini di uno Stato
membro dell’Unione europea
godono del medesimo trattamento, ove più favorevole.
- In deroga alle disposizioni del presente testo unico i
lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere
assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze
connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa
apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per
il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni
periferiche che provvedono, sentito il Dipartimento dello
spettacolo, previo nulla osta provvisorio dell'autorità
provinciale di pubblica sicurezza.
L'autorizzazione é rilasciata, salvo che si tratti di
personale artistico ovvero di personale da utilizzare per
periodi non superiori a tra mesi, prima che il lavoratore
extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori
extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa
subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare
settore di attività né la qualifica di assunzione. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale,. di concerto
con le Autorità di Governo competenti in materia di turismo
ed in materia di spettacolo, determina le procedure
e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal
presenta comma.
- Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso
della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate
attività.
- Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresì norme
per l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali
in vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei
lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di
rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto
internazionale aventi sede in Italia.
- L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non
appartenenti all'Unione europea é disciplinato dalle
disposizioni particolari previste negli accordi internazionali
in vigore con gli Stati confinanti.
- -bis. Con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta
del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i
Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche
sociali, è determinato il limite massimo annuale
d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività
sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita,
da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale
ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da
sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la
stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di
assegnazione e di tesseramento per ogni stagione
agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai
giovanili.
Art. 27BIS
- Ingresso e soggiorno per volontariato
(Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n.154, art.1, co.1, lett.
a)
- Con decreto del Ministero della solidarietà sociale, di
concerto con il Ministero
dell'interno e degli affari esteri, da emanarsi entro il 30
giugno di ciascun anno, è
determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a
partecipare a programmi di
volontariato ai sensi del presente testo unico.
- Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 é consentito
l'ingresso e il
soggiorno di cittadini stranieri di età compresa tra i 20 e i
30 anni per la partecipazione
ad un programma di volontariato, previo rilascio di apposito
nulla osta, a seguito della
verifica dei seguenti requisiti:
a) appartenenza dell'organizzazione promotrice del programma
di volontariato ad una delle
seguenti categorie:
1) enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222,
nonché enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di
approvazione di intese con le
confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma,
della Costituzione;
2) organizzazioni non governative
riconosciute ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n.
49;
3) associazioni di promozione sociale
iscritte nel registro nazionale di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 383;
b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e
l'organizzazione promotrice del
programma di volontariato, in cui siano specificate le
funzioni del volontario, le condizioni
di inquadramento di cui beneficerà per espletare tali
funzioni, l'orario cui sarà tenuto, le
risorse stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio,
vitto, alloggio e denaro per le
piccole spese per tutta la durata del soggiorno, nonché, ove
necessario, l'indicazione del
percorso di formazione anche per quanto riguarda la conoscenza
della lingua italiana;
c) sottoscrizione da parte dell'organizzazione promotrice del
programma di volontariato
di una polizza assicurativa per le spese relative
all'assistenza sanitaria e alla responsabilità
civile verso terzi e assunzione della piena responsabilità per
la copertura delle spese relative
al soggiorno del volontario, per l'intero periodo di durata
del programma, e per il viaggio di
ingresso e ritorno. La sottoscrizione della polizza é
obbligatoria anche per le
associazioni di cui al n. 3) della lettera a) del comma 2, che
abbiano stipulato
convenzioni ai sensi dell'articolo 30 della legge 7 dicembre
2000, n. 383, in deroga a quanto
previsto dal comma 5 del medesimo articolo.
- La domanda di nulla osta é presentata dalla organizzazione
promotrice del
programma di volontariato allo Sportello unico per
l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge
il medesimo programma di
volontariato. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere
sulla insussistenza dei motivi
ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale
e verificata l'esistenza dei requisiti di
cui al comma 1, rilascia il nulla osta.
- Il nulla osta e' trasmesso, in via telematica, dallo
sportello unico per
l'immigrazione, alle rappresentanze consolari all'estero, alle
quali é richiesto il relativo visto di
ingresso entro sei mesi dal rilascio del nulla osta.
- Il permesso di soggiorno é richiesto e rilasciato ai sensi
delle disposizioni
vigenti, per la durata del programma di volontariato e di
norma per un periodo non
superiore ad un anno. In casi eccezionali, specificamente
individuati nei programmi di
volontariato e valutati sulla base di apposite direttive che
saranno emanate dalle
Amministrazioni interessate, il permesso può avere una durata
superiore e comunque pari a
quella del programma. In nessun caso il permesso di soggiorno,
che non é rinnovabile
né convertibile in altra tipologia di permesso di soggiorno,
può avere durata superiore a
diciotto mesi.
- Il periodo di durata del permesso di soggiorno rilasciato ai
sensi della presente
disposizione non é computabile ai fini del rilascio del
permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9-bis.
Art. 27TER
- Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica
(Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n.17, art.1, co.1, lett. b)
- L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi,
al di fuori delle quote di cui
all'articolo 3, comma 4, é consentito a favore di stranieri in
possesso di un titolo di studio
superiore, che nel Paese dove é stato conseguito dia accesso a
programmi di dottorato.
Il cittadino straniero, denominato ricercatore ai soli fini
dell'applicazione delle procedure
previste nel presente articolo, é selezionato da un istituto
di ricerca iscritto nell'apposito
elenco tenuto dal Ministero dell'università e della ricerca.
- L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, valida per
cinque anni, é disciplinata con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca e, fra
l'altro, prevede:
a) l'iscrizione nell'elenco da parte di istituti, pubblici o
privati, che svolgono attività di
ricerca intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica
per aumentare il bagaglio
delle conoscenze, compresa la conoscenza dell'uomo, della
cultura e della società, e
l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire
nuove applicazioni;
b) la determinazione delle risorse finanziarie minime a
disposizione dell'istituto
privato per chiedere l'ingresso di ricercatori e il numero
consentito;
c) l'obbligo dell'istituto di farsi carico delle spese
connesse all'eventuale condizione
d'irregolarità del ricercatore, compresi i costi relativi
all'espulsione, per un periodo di tempo
pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di
accoglienza di cui al comma 3;
d) le condizioni per la revoca dell'iscrizione nel caso di
inosservanza alle norme del
presente articolo.
- Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al comma 1
stipulano una convenzione di
accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare il
progetto di ricerca e l'istituto si
impegna ad accogliere il ricercatore. Il progetto di ricerca
deve essere approvato dagli
organi di amministrazione dell'istituto medesimo che valutano
l'oggetto della ricerca, i
titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della
ricerca, certificati con una copia
autenticata del titolo di studio, ed accertano la
disponibilità delle risorse finanziarie per
la sua realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto
giuridico e le condizioni di lavoro
del ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione,
pari ad almeno il doppio
dell'assegno sociale, le spese per il viaggio di ritorno, la
stipula di una polizza
assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi
familiari ovvero l'obbligo per l'istituto di
provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario
nazionale.
- La domanda di nulla osta per ricerca scientifica, corredata
dell'attestato di iscrizione
all'elenco di cui al comma 1 e di copia autentica della
convenzione di accoglienza di cui al
comma 3, è presentata dall'istituto di ricerca allo sportello
unico per l'immigrazione
presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo
competente per il luogo ove si svolge il
programma di ricerca. Lo Sportello, acquisito dalla Questura
il parere sulla insussistenza di
motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio
nazionale, rilascia il nulla osta.
- La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel
caso di diniego al rilascio del
nulla osta.
- Il visto di ingresso può essere richiesto entro sei mesi
dalla data del rilascio del nulla
osta, trasmesso in via telematica alle rappresentanze
consolari all'estero a cura dello Sportello
unico per l'immigrazione, ed è rilasciato prioritariamente
rispetto ad altre tipologie di visto.
- Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica è richiesto
e rilasciato, ai sensi del
presente testo unico, per la durata del programma di ricerca e
consente lo svolgimento
dell'attività indicata nella convenzione di accoglienza nelle
forme di lavoro subordinato, di
lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca. In caso
di proroga del programma
di ricerca, il permesso di soggiorno è rinnovato, per una
durata pari alla proroga, previa
presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza.
Nell'attesa del rilascio del
permesso di soggiorno è comunque consentita l'attività di
ricerca. Per le finalità di cui
all'articolo 9, ai titolari di permesso di soggiorno per
ricerca scientifica rilasciato sulla base
di una borsa di addestramento alla ricerca si applicano le
disposizioni previste per i titolari
di permesso per motivi di studio o formazione professionale.
- 8. Il ricongiungimento familiare è consentito al
ricercatore, indipendentemente dalla durata
del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni
previste dall'articolo 29. Ai familiari
è rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quello
del ricercatore.
- 9. La procedura di cui al comma 4 si applica anche al
ricercatore regolarmente soggiornante
sul territorio nazionale ad altro titolo, diverso da quello
per richiesta di asilo o di protezione
temporanea. In tale caso, al ricercatore è rilasciato il
permesso di soggiorno di cui al comma
7 in esenzione di visto e si prescinde dal requisito
dell'effettiva residenza all'estero per la
procedura di rilascio del nulla osta di cui al comma 4.
- 10. I ricercatori titolari del permesso di soggiorno di cui
al comma 7 possono essere
ammessi, a parità di condizioni con i cittadini italiani, a
svolgere attività di insegnamento
collegata al progetto di ricerca oggetto della convenzione e
compatibile con le disposizioni
statutarie e regolamentari dell'istituto di ricerca.
- 11. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui
l'Italia aderisce, lo straniero
ammesso come ricercatore in uno Stato appartenente all'Unione
europea può fare ingresso
in Italia senza necessità del visto per proseguire la ricerca
già iniziata nell'altro Stato.
Per soggiorni fino a tre mesi non è richiesto il permesso di
soggiorno ed il nulla osta di cui
al comma 4 è sostituito da una comunicazione allo sportello
unico della prefettura - ufficio
territoriale del Governo della provincia in cui è svolta
l'attività di ricerca da parte dello
straniero, entro otto giorni dall'ingresso. La comunicazione è
corredata da copia autentica della
convenzione di accoglienza stipulata nell'altro Stato, che
preveda un periodo di ricerca in Italia
e la disponibilità di risorse, nonché una polizza di
assicurazione sanitaria valida per il
periodo di permanenza sul territorio nazionale, unitamente ad
una dichiarazione dell'istituto
presso cui si svolge l'attività. Per periodi superiori a tre
mesi, il soggiorno è subordinato
alla stipula della convenzione di accoglienza con un istituto
di ricerca di cui al comma 1 e si
applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 7. In attesa del
rilascio del permesso di soggiorno
è comunque consentita l'attività di ricerca.
Art. 27QUATER
- Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati.
Rilascio della Carta blu UE
(D.Lgs. 28 giugno 2012, n.108)
- L'ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a tre mesi
e' consentito, al
di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli
stranieri, di seguito denominati
lavoratori stranieri altamente qualificati, che intendono
svolgere prestazioni
lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il
coordinamento di un'altra
persona fisica o giuridica e che sono in possesso:
a) del titolo di istruzione superiore rilasciato da autorita'
competente nel Paese dove
e' stato conseguito che attesti il completamento di un
percorso di istruzione
superiore di durata almeno triennale e della relativa
qualifica professionale
superiore, come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della
classificazione ISTAT delle
professioni CP 2011 e successive modificazioni, attestata dal
paese di provenienza e
riconosciuta in Italia;
b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre
2007, n. 206,
limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate.
- La disposizione di cui al comma 1 si applica:
a) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1,
anche se soggiornanti in
altro Stato membro;
b) ai lavoratori stranieri altamente qualificati, titolari
della Carta blu rilasciata in un
altro Stato membro;
c) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1,
regolarmente
soggiornanti sul territorio nazionale.
- Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli
stranieri:
a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea, o per
motivi umanitari ovvero
hanno richiesto il relativo permesso di soggiorno e sono in
attesa di una decisione su
tale richiesta;
b) che soggiornano in quanto beneficiari di protezione
internazionale riconosciuta ai
sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile
2004, cosi' come recepita
dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e della
direttiva 2005/85/CE del
Consiglio del 1° dicembre 2005, cosi' come recepita dal
decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, ovvero hanno
chiesto il
riconoscimento di tale protezione e sono ancora in attesa di
una decisione definitiva;
c) che chiedono di soggiornare in qualita' di ricercatori ai
sensi dell'articolo 27-ter;
d) che sono familiari di cittadini dell'Unione che hanno
esercitato o esercitano il loro
diritto alla libera circolazione in conformita' alla direttiva
2004/38/CE, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, cosi'
come recepita dal
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive
modificazioni;
f) che fanno ingresso in uno Stato membro in virtu'
di impegni previsti da un accordo
internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno
temporaneo di determinate
categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli
investimenti;
g) che soggiornano in qualita' di lavoratori stagionali;
h) che soggiornano in Italia, in qualita' di lavoratori
distaccati, ai sensi dell'articolo
27, comma 1, lettere a), g), ed i), in conformita' alla
direttiva 96/71/CE, del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2006,
cosi' come recepita dal
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, e successive
modificazioni;
i) che in virtu' di accordi conclusi tra il Paese terzo di
appartenenza e l'Unione e i
suoi Stati membri beneficiano dei diritti alla libera
circolazione equivalente a quelli
dei cittadini dell'Unione;
l) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione
anche se sospeso.
- La domanda di nulla osta al lavoro per i lavoratori
stranieri altamente
qualificati e' presentata dal datore di lavoro allo sportello
unico per l'immigrazione
presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo. La
presentazione della domanda
ed il rilascio del nulla osta, dei visti di ingresso e dei
permessi di soggiorno, sono
regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 22, fatte
salve le specifiche prescrizioni
previste dal presente articolo.
- Il datore di lavoro, in sede di presentazione della domanda
di cui al comma
4, oltre quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22 deve
indicare, a pena di rigetto
della domanda:
a) la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro
vincolante della durata di
almeno un anno, per lo svolgimento di una attivita' lavorativa
che richiede il
possesso di una qualifica professionale superiore, come
indicata al comma 1, lettera
a);
b) il titolo di istruzione e la relativa qualifica
professionale superiore, come indicati al
comma 1, lettera a), posseduti dallo straniero;
- Lo sportello unico per l'immigrazione convoca il datore di
lavoro e rilascia il
nulla osta al lavoro non oltre novanta giorni dalla
presentazione della domanda
ovvero, entro il medesimo termine, comunica al datore di
lavoro il rigetto della
stessa. Gli stranieri di cui al comma 2, lettera c), del
presente articolo, regolarmente
soggiornanti sul territorio nazionale, accedono alla procedura
di rilascio del nulla
osta al lavoro a prescindere dal requisito dell'effettiva
residenza all'estero.
- Il rilascio del nulla osta al lavoro e' subordinato al
preventivo espletamento
degli adempimenti previsti dall'articolo 22, comma 4.
- Il nulla osta al lavoro e' sostituito da una comunicazione
del datore di lavoro
della proposta di contratto di lavoro o dell'offerta di lavoro
vincolante, formulate ai
sensi del comma 5, e si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 27, comma 1-ter,
nel caso in cui il datore di lavoro abbia sottoscritto con il
Ministero dell'interno,
sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un
apposito protocollo di
intesa, con cui il medesimo datore di lavoro garantisce la
sussistenza delle condizioni
previste dal comma 5 e dall'articolo 27, comma 1-quater. Ai
fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma,
il datore di lavoro deve dichiarare di non
trovarsi nelle condizioni di cui al comma 10.
- Il nulla osta al lavoro e' rifiutato ovvero, nel caso sia
stato rilasciato, e'
revocato se i documenti di cui al comma 5 sono stati ottenuti
mediante frode o sono
stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero
non si rechi presso lo
sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto
di soggiorno entro il
termine di cui all'articolo 22, comma 6, salvo che il ritardo
sia dipeso da cause di
forza maggiore. Le revoche del nulla osta sono comunicate al
Ministero degli affari
esteri tramite i collegamenti telematici.
- Il nulla osta al lavoro e' altresi' rifiutato se il datore
di lavoro risulti
condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non
definitiva, compresa
quella adottata a seguito di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso
l'Italia e dell'emigrazione
clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti
al reclutamento di persone
da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della
prostituzione o di minori da
impiegare in attivita' illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi
dell'articolo 603-bis
codice penale;
c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12.
- Al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato
allo svolgimento
di attivita' lavorative e' rilasciato dal Questore un permesso
di soggiorno ai sensi
dell'articolo 5, comma 8, recante la dicitura 'Carta blu UE',
nella rubrica 'tipo di
permesso'. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, a seguito
della stipula del contratto
di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis e della
comunicazione di instaurazione
del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608,
con durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo
indeterminato, ovvero
con durata pari a quella del rapporto di lavoro piu' tre mesi,
negli altri casi.
- Il permesso di soggiorno non e' rilasciato o il suo rinnovo
e' rifiutato
ovvero, nel caso sia stato concesso, e' revocato nei seguenti
casi:
a) se e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e' stato
falsificato o contraffatto;
b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa
piu' le condizioni
d'ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o
se soggiorna per fini
diversi da quelli per cui lo stesso ha ottenuto il nulla osta
ai sensi del presente
articolo;
c) se lo straniero non ha rispettato le condizioni di cui al
comma 13;
d) qualora lo straniero non abbia risorse sufficienti per
mantenere se stesso e, nel
caso, i propri familiari, senza ricorrere al regime di
assistenza sociale nazionale, ad
eccezione del periodo di disoccupazione.
- Il titolare di Carta blu UE, limitatamente ai primi due anni
di occupazione
legale sul territorio nazionale, esercita esclusivamente
attivita' lavorative conformi
alle condizioni di ammissione previste al comma 1 e
limitatamente a quelle per le
quali e' stata rilasciata la Carta blu UE. I cambiamenti di
datore di lavoro nel corso
dei primi due anni sono soggetti all'autorizzazione
preliminare da parte delle
competenti Direzioni territoriali del lavoro. Decorsi 15
giorni dalla ricezione della
documentazione relativa al nuovo contratto di lavoro o offerta
vincolante, il parere
della Direzione territoriale competente si intende acquisito.
- E' escluso l'accesso al lavoro se le attivita' dello stesso
comportano, anche
in via occasionale l'esercizio diretto o indiretto di pubblici
poteri, ovvero attengono
alla tutela dell'interesse nazionale. E' altresi' escluso
l'accesso al lavoro nei casi in
cui, conformemente alla legge nazionale o comunitaria vigente,
le attivita' dello
stesso siano riservate ai cittadini nazionali, ai cittadini
dell'Unione o ai cittadini del
SEE.
- I titolari di Carta blu UE beneficiano di un trattamento
uguale a quello
riservato ai cittadini, conformemente alla normativa vigente,
ad eccezione
dell'accesso al mercato del lavoro nei primi due anni, come
previsto al comma 13.
- Il ricongiungimento familiare e' consentito al titolare di
Carta blu UE,
indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno,
ai sensi e alle
condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari e'
rilasciato un permesso di soggiorno
per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3
e 6, di durata pari a quello
del titolare di Carta blu UE.
- Dopo diciotto mesi di soggiorno legale in un altro Stato
membro, lo
straniero titolare di Carta blu UE, rilasciata da detto Stato,
puo' fare ingresso in Italia
senza necessita' del visto, al fine di esercitare un'attivita'
lavorativa, alle condizioni
previste dal presente articolo. Entro un mese dall'ingresso
nel territorio nazionale, il
datore di lavoro presenta la domanda di nulla osta al lavoro
con la procedura
prevista al comma 4 e alle condizioni del presente articolo.
Il nulla osta e' rilasciato
entro il termine di 60 giorni. La domanda di nulla osta al
lavoro puo' essere
presentata dal datore di lavoro anche se il titolare della
Carta blu UE soggiorna
ancora nel territorio del primo Stato membro. Al lavoratore
straniero altamente
qualificato autorizzato al lavoro dallo sportello unico e'
rilasciato dal Questore il
permesso secondo le modalita' ed alle condizioni previste dal
presente articolo.
Dell'avvenuto rilascio e' informato lo Stato membro che ha
rilasciato la precedente
Carta blu UE. Nei confronti dello straniero, cui e' stato
rifiutato o revocato il nulla
osta al lavoro o il permesso ovvero questo ultimo non e' stato
rinnovato, e' disposta
l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 e l'allontanamento e'
effettuato verso lo Stato
membro dell'Unione europea che aveva rilasciato la Carta blu
UE, anche nel caso in
cui la Carta blu UE rilasciata dall'altro Stato membro sia
scaduta o sia stata revocata.
Nei confronti del titolare di Carta blu UE riammesso in Italia
ai sensi del presente
comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22,
comma 11. Ai familiari
dello straniero titolare di Carta blu UE in possesso di un
valido titolo di soggiorno
rilasciato dallo Stato membro di provenienza e del documento
di viaggio valido, e'
rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai
sensi dell'articolo 30,
commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto in
qualita' di familiare del
titolare di Carta blu UE nel medesimo Stato membro di
provenienza e di essere in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3.
- Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo
trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, in quanto
compatibili.
TITOLO IV
Diritto all'unità familiare e tutela dei minori
Art. 28
( note
) - Diritto all'unità familiare
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 26)
- Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità
familiare nei confronti dei familiari stranieri é
riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo
unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di
permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno,
rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo
ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi.
- Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno
Stato membro dell'Unione Europea continuano ad applicarsi
le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle
più favorevoli della presente legge o del regolamento di
attuazione.
- In tutti i procedimenti amministrativi e
giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto
all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere
preso in considerazione con carattere di priorità il
superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto
previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui
diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e
resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n.
176.
Art. 29
- Ricongiungimento familiare (Legge 6 marzo 1998,
n. 40, art. 27)
- Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i
seguenti familiari:
- coniuge non legalmente separato e di età non
inferiore ai diciotto anni;
- figli minori a carico, anche del coniuge o nati
fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente
separati, a condizione che l'altro genitore, qualora
esistente, abbia dato il suo consenso;
- figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni
oggettive non possano provvedere alle
proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del
loro stato di salute che comporti invalidità
totale;
- genitori a carico, qualora non abbiano altri figli
nel Paese di origine o di provenienza,
ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli
altri figli siano impossibilitati al loro
sostentamento per documentati, gravi motivi di salute;
parenti entro il terzo grado, a carico,
inabili al lavoro secondo la legislazione italiana.
- -bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere
b), c) e d), non possano essere documentati in
modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati
da competenti autorità straniere, in
ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o
comunque quando sussistano fondati
dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le
rappresentanze diplomatiche o
consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai
sensi dell'articolo 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.200, sulla
base dell'esame del DNA (acido
desossiribonucleico), effettuato a spese degli
interessati.
-ter. Non è consentito il ricongiungimento dei
familiari di cui alle lettere a) e d) del
comma 1, quando il familiare di cui si chiede il
ricongiungimento è coniugato con un
cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro
coniuge nel territorio
nazionale.
- Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i
figli di età inferiore a 18 anni al momento dell'istanza
di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o
sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
- Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che
richiede il ricongiungimento deve dimostrare la
disponibilità:
- di un alloggio che rientri nei parametri minimi
previsti dalla legge regionale per gli alloggi di
edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un
figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno
dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio
nel quale il minore effettivamente dimorerà;
- di un reddito annuo derivante da fonti lecite non
inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (NB: Euro 4.874,61 per l'anno 2005)
se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare,
al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se
si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari,
al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se
si chiede il ricongiungimento di quattro o più
familiari. Ai fini della determinazione del reddito si
tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei
familiari conviventi con il richiedente.
- bis) di una assicurazione sanitaria o di
altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti
i
rischi nel territorio nazionale a favore
dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della
sua
iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo
pagamento di un contributo il cui importo e' da
determinarsi con decreto del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da
aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
-bisfigli maggiorenni
a carico, qualora non possano per ragioni
oggettive provvedere al proprio sostentamento a
causa del loro stato di salute che comporti
invalidità totale.
genitori a carico
qualora non abbiano altri figli nel Paese di
origine o di provenienza ovvero genitori
ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli
siano impossibilitati al loro sostentamento per
documentati gravi motivi di salute;
- abrogata
- é consentito l'ingresso, al seguito dello straniero
titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso
per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non
inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non
occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei
familiari con i quali é possibile attuare il
ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti
di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma
3.
Oltre a quanto previsto dall'articolo 28, comma
2, é consentito l'ingresso, al seguito del cittadino
italiano o comunitario, dei familiari con i quali é
possibile attuare il ricongiungimento.
- Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, é
consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio,
minore già regolarmente soggiornante in Italia con
l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri
,
entro un anno dall'ingresso in Italia, il
possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di
reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di
tali requisiti si tiene conto del possesso di
tali requisiti da part dell'altro genitore.
- Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla
permanenza sul territorio nazionale ai sensi
dell'articolo 31, comma 3, è rilasciato, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-
bis, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di
durata corrispondente a quella stabilita
dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno
consente di svolgere attività lavorativa
ma non può essere convertito in permesso per motivi di
lavoro.
- La domanda di nulla osta al
ricongiungimento familiare, corredata della
documentazione relativa ai requisiti di cui al comma
3,
della prescritta documentazione compresa
quella attestante i rapporti di parentela, coniugio
e la minore età, autenticata dall'autorità consolare
italiana, è presentata allo sportello unico
per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio
territoriale del governo competente per il luogo di
dimora del richiedente, il quale ne rilascia copia
contrassegnata con timbro datario e sigla del
dipendente incaricato del ricevimento. L'ufficio, acquisito
della questura
il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi
all'ingresso dello straniero nel
territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma
3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza
dei requsiiti di cui al commma 3, rilascila il nulla
osta ovvero un provvidimiento di diniego
dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti
del familiare
per il quale è stato rilasciato il predetto nulla
osta è subordinato all'effettivo accertamento
dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare
italiana, della documentazione comprovante i
presupposti di parentela, coniugio, minore età o
stato di salute. verificata, anche mediante
accertamenti presso la questura competente,
l'esistenza dei requisiti di cui al presente
articolo, emette il provvedimento richiesto,
ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.
- Il nulla osta al
ricongiungimento familiare è rilasciato entro
centottanta giorni
dalla richiesta.
- La richiesta di ricongiungimento
familiare è respinta se è accertato che il matrimonio o
l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di
consentire all'interessato di entrare o
soggiornare nel territorio dello Stato.
- Le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano:
a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello
status di rifugiato e la sua domanda
non è ancora stata oggetto di una decisione definitiva;
b) agli stranieri destinatari delle misure di protezione
temporanea, disposte ai sensi del
decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, ovvero delle
misure di cui all'articolo 20;
c) nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6.
Trascorsi novanta
giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato
può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane,
dietro esibizione della copia degli atti
contrassegnata dallo sportello unico per
l'immigrazione, da cui risulti la data di
presentazione della domanda e della relativa
documentazione.
Le rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì
il visto di ingresso al seguito nei casi previsti
dal comma 5.
Art. 29BIS
(Ricongiungimento familiare dei rifugiati)
- Lo straniero al quale è stato riconosciuto lo status
di rifugiato può richiedere il
ricongiungimento familiare per le medesime categorie di
familiari e con la stessa procedura di
cui all'articolo 29. Non si applicano, in tal caso, le
disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3.
- Qualora un rifugiato non possa fornire documenti
ufficiali che provino i suoi vincoli familiari,
in ragione del suo status, ovvero della mancanza di
un'autorità riconosciuta o della presunta
inaffidabilità dei documenti rilasciati dall'autorità
locale, rilevata anche in sede di cooperazione
consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del
Consiglio europeo del 22 dicembre
2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari
provvedono al rilascio di certificazioni, ai
sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla
base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a
spese degli interessati. Può essere fatto
ricorso, altresì, ad altri mezzi atti a provare
l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi
tratti da documenti rilasciati dagli organismi
internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli
affari esteri. Il rigetto della domanda non può essere
motivato unicamente dall'assenza di
documenti probatori.
- Se il rifugiato è un minore non accompagnato, è
consentito l'ingresso ed il soggiorno, ai fini
del ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo
grado.
Art.
30 ( nota
) - Permesso di soggiorno per motivi
familiari (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 28)
- Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta
di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi
familiari é rilasciato:
- allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con
visto di ingresso per ricongiungimento familiare,
ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio
familiare nei casi previsti dall'articolo 29, ovvero
con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio
minore;
- agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro
titolo da almeno un anno che abbiano contratto
matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini
italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea,
ovvero con cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti;
- al familiare straniero regolarmente soggiornante,
in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con
il cittadino italiano o di uno Stato membro
dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con
straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal
caso il permesso del familiare é convertito in
permesso di soggiorno per motivi familiari. La
conversione può essere richiesta entro un anno dalla
data di scadenza del titolo di soggiorno
originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto
cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso
di un valido permesso di soggiorno da parte del
familiare;
- al genitore straniero, anche naturale, di minore
italiano residente in Italia. In tal caso il permesso
di soggiorno per motivi familiari é rilasciato anche a
prescindere dal possesso di un valido titolo di
soggiorno, a condizione che il genitore richiedente
non sia stato privato della potestà genitoriale
secondo la legge italiana.
- -bis. Il permesso di
soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), è
immediatamente revocato qualora sia accertato che al
matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo
che dal matrimonio sia nata prole.
- Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente
l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi
di studio o di formazione professionale, l'iscrizione
nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro
subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età
per lo svolgimento di attività di lavoro.
- Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la
stessa durata del permesso di soggiorno del familiare
straniero in possesso dei requisiti per il
ricongiungimento ai sensi dell'articolo 29 ed é
rinnovabile insieme con quest'ultimo.
- (Abrogata)
Allo straniero che effettua il
ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno
Stato membro dell'Unione europea, ovvero con straniero
titolare della carta di soggiorno di cui all'articolo 9,
é rilasciata una carta di soggiorno.
- In caso di morte del familiare
in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e
in caso di separazione legale o di scioglimento del
matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la
carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di
età, il permesso di soggiorno può essere convertito in
permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per
studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento
di attività di lavoro.
- Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento
familiare e del permesso di soggiorno per motivi
familiari, nonché contro gli altri provvedimenti
dell'autorità amministrativa in materia di diritto
all'unità familiare, l'interessato può proporre
opposizione all'autorità
giudizaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata
dall'art.20 del decreto
legislativo 1 settembre 2011, n. 150.
presentare
ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il quale
provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
Il decreto che accoglie il ricorso può disporre il
rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli
atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e
di registro e da ogni altra tassa. L'onere derivante
dall'applicazione del presente comma é valutato in lire
150 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.
Art. 31
( nota
) - Disposizioni a favore dei minori
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 29)
- Il figlio minore dello straniero con questi convivente
e regolarmente soggiornante é iscritto nel permesso di
soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi
i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di
età e segue la condizione giuridica del genitore con il
quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei
genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di età
il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4
della legge 4 maggio 1983, n. 184, é iscritto nel permesso
di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al
quale é affidato e segue la condizione giuridica di
quest'ultimo, se più favorevole. L'assenza occasionale e
temporanea dal territorio dello Stato non esclude il
requisito della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione.
- Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore
iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di
soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario
é rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari
valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una
carta di soggiorno.
- Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi
con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e
delle condizioni di salute del minore che si trova nel
territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la
permanenza del familiare, per un periodo di tempo
determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della
presente legge. L'autorizzazione é revocata quando vengono
a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio
o per attività del familiare incompatibili con le esigenze
del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti
sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o
consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva
competenza.
- Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere
disposta l'espulsione di un minore straniero, il
provvedimento é adottato, su richiesta del questore, dal
tribunale per i minorenni.
Art. 32
( nota
) - Disposizioni concernenti minori
affidati al compimento della maggiore età (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 30)
- Al compimento della maggiore età, allo straniero nei
cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui
all'articolo 31, commi 1 e 2 e fermo restando
quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori que
sono stati
comunque affidati ai
sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi
di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o
autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di
soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei
requisiti di cui all'articolo 23.
- -bis. Il permesso di
soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per
motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di
lavoro subordinato o autonomo, al compimento della
maggiore età, ai minori stranieri non
accompagnati, affidati ai sensi dell’articolo 2
della legge 4
maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela,187
previo parere positivo del Comitato
per i minori stranieri di cui all’articolo 33 del
presente testo unico, ovvero ai minori
stranieri non accompagnati
semprechè
non sia intervenuta una decisione del Comitato per i
minori stranieri di cui all'articolo 33, ai minori
stranieri non accompagnati che siano stati
ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un
progetto di integrazione sociale e civile gestito da
un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza
nazionale e che comunque sia iscritto nel registro
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
- -ter. L'ente gestore
dei progetti deve garantire e provare con idonea
documentazione, al momento del compimento della
maggiore età del minore straniero di cui al comma
1-bis, che l'interessato si trova sul territorio
nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il
progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità
di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero
svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e
con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero
è in possesso di contratto di lavoro anche se non
ancora iniziato.
- -quater. Il numero dei permessi di
soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo è
portato in detrazione dalle quote di ingresso definite
annualmente nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.
Art. 33
- Comitato per i minori stranieri (Legge 6 marzo
1998, n. 40, art. 31)
- Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei
minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio
dello Stato e di coordinare le attività delle
amministrazioni interessate é istituito, senza ulteriori
oneri a carico del bilancio dello Stato un Comitato presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da
rappresentanti dei ministeri degli Affari esteri,
dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per
gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nonché da due rappresentanti dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante
dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due
rappresentanti di organizzazioni maggiormente
rappresentative operanti nel settore dei problemi della
famiglia.
- Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato,
sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e
di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del
Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei
diritti dei minori stranieri in conformità alle
previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo
del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai
sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In
particolare sono stabilite:
- le regole e le modalità per l'ingresso ed il
soggiorno nel territorio dello Stato dei minori
stranieri in età superiore a sei anni, che entrano
in Italia nell'ambito di programmi solidaristici
di accoglienza temporanea promossi da enti,
associazioni o famiglie italiane, nonché per
l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei
medesimi;
- le modalità di accoglienza dei minori
stranieri non accompagnati presenti nel territorio
dello Stato, nell'ambito delle attività dei
servizi sociali degli enti locali e i compiti di
impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma
1 con le amministrazioni interessate ai fini
dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del
ricongiungimento del minore con la sua famiglia
nel Paese d'origine o in un Paese terzo.
- -bis. Il
provvedimento di rimpatrio del minore straniero non
accompagnato per le finalità di cui al comma 2, è
adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso
risulti instaurato nei confronti dello stesso minore
un procedimento giurisdizionale, l'autorità
giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che
sussistano inderogabili esigenze processuali.
- Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle
attività di competenza, del personale e dei mezzi in
dotazione al Dipartimento degli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il
Dipartimento medesimo.
TITOLO V
Disposizioni in materia sanitaria, nonché distruzione,
alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione
sociale.
CAPO I
Disposizioni in materia sanitaria
Art. 34
( nota
) - Assistenza per gli stranieri iscritti
al Servizio sanitario nazionale (Legge 6 marzo
1998, n. 40, art. 32)
- Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario
nazionale e hanno parità di trattamento e piena
uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini
italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo,
all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario
nazionale e alla sua validità temporale:
- gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano
in corso regolari attività di lavoro subordinato o di
lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di
collocamento;
- gli stranieri regolarmente soggiornanti o che
abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno,
per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per
motivi familiari, per asilo politico, per asilo
umanitario, per richiesta di asilo, per attesa
adozione, per affidamento, per acquisto della
cittadinanza.
- L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a
carico regolarmente soggiornanti. Nelle more
dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori
figli di stranieri iscritti al servizio sanitario
nazionale é assicurato fin dalla nascita il medesimo
trattamento dei minori iscritti.
- Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante
tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 é tenuto ad
assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e
maternità mediante stipula di apposita polizza
assicurativa con un istituto assicurativo italiano o
straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero
mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida
anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al
servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a
titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale,
di importo percentuale pari a quello previsto per i
cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito
nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare
del contributo é determinato con decreto del Ministro
della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e non può essere
inferiore al contributo minimo previsto dalle norme
vigenti.
- L'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale
può essere altresì richiesta:
- dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di
permesso di soggiorno per motivi di studio;
- dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati
alla pari, ai sensi dell'accordo europeo sul
collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24
novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi
della legge 18 maggio 1973 n. 304.
- I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a
corrispondere per l'iscrizione al servizio sanitario
nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un
contributo annuale forfetario negli importi e secondo le
modalità previsti dal decreto di cui al comma 3.
- Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4,
lettere a) e b) non é valido per i familiari a carico.
- Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale
é iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in
cui dimora secondo le modalità previste dal regolamento di
attuazione.
Art. 35
( note
) - Assistenza sanitaria per gli
stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33)
- Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini
stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale
devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al
pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate
dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo
8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni.
- Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza
sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a
trattati e accordi internazionali bilaterali o
multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia.
- Ai cittadini stranieri presenti sul territorio
nazionale, non in regola con le norme relative
all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi
pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed
ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché
continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i
programmi di medicina preventiva a salvaguardia della
salute individuale e collettiva. Sono, in particolare,
garantiti:
- la tutela sociale della gravidanza e della
maternità, a parità di trattamento con le cittadine
italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405,
e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro
della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di
trattamento con i cittadini italiani;
- la tutela della salute del minore in esecuzione
della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20
novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi
della legge 27 maggio 1991, n. 176;
- le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito
di interventi di campagne di prevenzione collettiva
autorizzati dalle regioni;
- gli interventi di profilassi internazionale;
- la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie
infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.
- Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza
oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse
economiche sufficienti, fatte salve le quote di
partecipazione alla spesa a parità con i cittadini
italiani.
- L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello
straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può
comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo
i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di
condizioni con il cittadino italiano.
- Fermo restando il finanziamento delle prestazioni
ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del
Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti
prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli
stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si
provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo
sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei
programmi riferiti agli interventi di emergenza.
Art. 36
( nota ) -
Ingresso e soggiorno per cure mediche (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 34)
- Lo straniero che intende ricevere cure mediche in
Italia e l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno
specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di
soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare
una dichiarazione della struttura sanitaria italiana
prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio
della stessa e la durata presunta del trattamento
terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di una
somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo
presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo
modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché
documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio
per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza
dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di
rilascio o rinnovo del permesso può anche essere
presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia
interesse.
- Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di
permesso di soggiorno per cure mediche é altresì
consentito nell'ambito di programmi umanitari definiti ai
sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa
autorizzazione del Ministero della sanità, d'intesa con il
ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali
e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono
rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo
sanitario nazionale.
- Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata
pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed é
rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche
documentate.
- Sono fatte salve le disposizioni in materia di
profilassi internazionale.
CAPO II
Disposizioni in materia di istruzione diritto allo studio e
professione
Art. 37
( nota
) - Attività professionali (Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 35)
- Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in
possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti
in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni, é
consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il
requisito della cittadinanza italiana entro un anno dalla
data di entrata in vigore dalla legge 6 marzo 1998, n. 40,
l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel
caso di professioni sprovviste di albi, l'iscrizione in
elenchi speciali da istituire presso i Ministeri
competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di
attuazione. L'iscrizione ai predetti albi o elenchi é
condizione necessaria per l'esercizio delle professioni
anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono
usufruire della deroga gli stranieri che sono stati
ammessi in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o
di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo
dello Stato di appartenenza.
- Le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per
l'autorizzazione all'esercizio delle professioni e per il
riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora
riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento
di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei
titoli saranno definite dai Ministri competenti, di
concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini
professionali e le associazioni di categoria interessate.
- Gli stranieri di cui al comma l, a decorrere dalla
scadenza del termine ivi previsto, possono iscriversi agli
Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle
quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo
percentuali massime di impiego definite in conformità ai
criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.
- In caso di lavoro subordinato é garantita la parità di
trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini
italiani.
Art. 38
( nota
) - Istruzione degli stranieri.
Educazione interculturale (Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 36, legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, commi 4
e 5)
- I minori stranieri presenti sul territorio sono
soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano
tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto
all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di
partecipazione alla vita della comunità scolastica.
- L'effettività del diritto allo studio é garantita dallo
Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante
l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per
l'apprendimento della lingua italiana.
- La comunità scolastica accoglie le differenze
linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento
del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e
della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce
iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della
cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di
attività interculturali comuni.
- Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono
realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni
locali e di una programmazione territoriale integrata,
anche in convenzione con le associazioni degli stranieri,
con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi
di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.
- Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una
programmazione territoriale degli interventi, anche sulla
base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali,
promuovono:
- l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente
soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di
alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;
- la realizzazione di un'offerta culturale valida per
gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che
intendano conseguire il titolo di studio della scuola
dell'obbligo;
- la predisposizione di percorsi integrativi degli
studi sostenuti nel Paese di provenienza al fine del
conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di
scuola secondaria superiore;
- la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua
italiana;
- la realizzazione di corsi di formazione, anche nel
quadro di accordi di collaborazione internazionale in
vigore per l'Italia.
- Le regioni, anche attraverso altri enti locali,
promuovono programmi culturali per i diversi gruppi
nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le
scuole superiori o istituti universitari.
Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori
comunitari e per i figli degli emigrati italiani che
tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti
integrativi, nella lingue e cultura di origine.
- Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate
le disposizioni di attuazione del presente capo, con
specifica indicazione:
- delle modalità di realizzazione di specifici
progetti nazionali e locali, con particolare
riferimento all'attivazione di corsi intensivi di
lingua italiana nonché dei corsi di formazione ed
aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e
docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei
criteri per l'adattamento dei programmi di
insegnamento;
- dei criteri per il riconoscimento dei titoli di
studio e degli studi effettuati nei paesi di
provenienza ai fini dell'inserimento scolastico,
nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione
con le famiglie degli alunni stranieri, anche con
l'ausilio di mediatori culturali qualificati;
- dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle
classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la
ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per
l'attivazione di specifiche attività di sostegno
linguistico;
- dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui
ai commi 4 e 5.
Art. 39
( nota
) - Accesso ai corsi delle università
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 37)
- In materia di accesso all'istruzione universitaria e di
relativi interventi per il diritto allo studio é
assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il
cittadino italiano, nei limiti e con le modalità di cui al
presente articolo.
- Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle
loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte
al conseguimento degli obiettivi del documento
programmatico di cui all'articolo 3, promuovendo l'accesso
degli stranieri ai corsi universitari di cui all'articolo
l della legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto
degli orientamenti comunitari in materia, in particolare
riguardo all'inserimento di una quota di studenti
universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli
atenei stranieri per la mobilità studentesca, nonché
organizzando attività di orientamento e di accoglienza.
- Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:
- gli adempimenti richiesti agli stranieri per il
conseguimento del visto di ingresso e del permesso di
soggiorno per motivi di studio anche con riferimento
alle modalità di prestazione di garanzia di copertura
economica da parte di enti o cittadini italiani o
stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio
dello Stato in luogo della dimostrazione di
disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da
parte dello studente straniero;
- la rinnovabilità del permesso di soggiorno per
motivi di studio e l'esercizio in vigenza di esso di
attività di lavoro subordinato o autonomo da parte
dello straniero titolare;
- l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi
agli studenti stranieri, anche a partire da anni di
corso successivi al primo, in coordinamento con la
concessione delle provvidenze previste dalla normativa
vigente in materia di diritto allo studio
universitario e senza obbligo di reciprocità;
- i criteri per la valutazione della condizione
economica dello straniero ai fini dell'uniformità di
trattamento in ordine alla concessione delle
provvidenze di cui alla lettera c);
- la realizzazione di corsi di lingua italiana per
gli stranieri che intendono accedere all'istruzione
universitaria in Italia;
- il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti
all'estero.
- In base alle norme previste dal presente articolo e dal
regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilità
comunicate dalle università, é disciplinato annualmente,
con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto
con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'interno,
il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di
soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria degli
studenti stranieri residenti all'estero. Lo schema del
decreto é trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del
parere delle Commissioni competenti per materia che si
esprimono entro i successivi trenta giorni.
- E' comunque consentito
l'accesso ai corsi universitari, a parità di
condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri
titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di
soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro
autonomo, per motivi familiari, per asilo politico,
per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero
agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un
anno in possesso di titolo di studio superiore
conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque
residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle
scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o
internazionali, funzionanti in Italia o all'estero,
oggetto di intese bilaterali o di normative speciali
per il riconoscimento dei titoli di studio e
soddisfino le condizioni generali richieste per
l'ingresso per studio.
Art. 39 bis
- Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio
professionale
(Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n.154, art.1)
- E' consentito l'ingresso e il soggiorno per motivi di
studio, secondo le modalità stabilite nel
regolamento di attuazione, dei cittadini stranieri:
a) maggiori di età ammessi a frequentare corsi di studio
negli istituti di istruzione
secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione
tecnica superiore;
b) ammessi a frequentare corsi di formazione professionale
e tirocini formativi nell'ambito
del contingente annuale stabilito con decreto del Ministro
della solidarietà sociale, di concerto
con i Ministri dell'interno e degli affari esteri, sentita
la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, di cui al
decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281;
c) minori di età non inferiore a quindici anni in presenza
di adeguate forme di tutela;
d) minori di età non inferiore a quattordici anni che
partecipano a programmi di
scambio o di iniziative culturali approvati dal Ministero
degli affari esteri, dal Ministero
della pubblica istruzione, dal ministero dell'università e
della ricerca o dal ministero per i beni e
le attività culturali per la frequenza di corsi di studio
presso istituti e scuole secondarie
nazionali statali o paritarie o presso istituzioni
accademiche.
CAPO III
Disposizioni in materia di alloggio e assistenza
sociale
Art. 40
- Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 38)
- Le regioni, in collaborazione con le province e con
i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di
volontariato, predispongono centri di accoglienza
destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti
cittadini italiani o cittadini di altri Paesi
dell'Unione europea, stranieri regolarmente
soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano
temporaneamente impossibilitati a provvedere
autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di
sussistenza.
- -bis. L'accesso
alle misure di integrazione sociale è riservato
agli stranieri non appartenenti a Paesi
dell'Unione europea che dimostrino di essere in
regola con le norme che disciplinano il soggiorno
in Italia ai sensi del presente testo unico e
delle leggi e regolamenti vigenti in materia.
- I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere
autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel più
breve tempo possibile. I centri di accoglienza
provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e
culturali idonei a favorire l'autonomia e
l'inserimento sociale degli ospiti. Ogni regione
determina i requisiti gestionali e strutturali dei
centri e consente convenzioni con enti privati e
finanziamenti.
- Per centri di accoglienza si intendono le strutture
alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle
immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonché,
ove possibile, all'offerta di occasioni di
apprendimento della lingua italiana, di formazione
professionale, di scambi culturali con la popolazione
italiana, e all'assistenza socio-sanitaria degli
stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente
per il tempo strettamente necessario al raggiungimento
dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e
alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.
- Lo straniero regolarmente soggiornante può accedere
ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti,
secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai
comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da
associazioni, fondazioni o organizzazioni di
volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati,
nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente
organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani
e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione
alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote
calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio
ordinario in via definitiva.
- Abrogato
- Gli stranieri titolari di
carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente
soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno
almeno biennale e che esercitano una regolare
attività di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni
di parità con i cittadini italiani, agli alloggi
di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di
intermediazione delle agenzie sociali
eventualmente predisposte da ogni regione o dagli
enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni
abitative e al credito agevolato in materia di
edilizia, recupero, acquisto e locazione della
prima casa di abitazione.
Art. 41
- Assistenza sociale (Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 39)
- Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o
di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un
anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di
soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono
equiparati ai cittadini italiani ai fini della
fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche
economiche, di assistenza sociale, incluse quelle
previste per coloro che sono affetti da morbo di
Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi
civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.
CAPO IV
Disposizioni sull'integrazione sociale, sulle
discriminazioni e istituzione del fondo per le politiche
migratorie
Art. 42
( nota
) - Misure di integrazione sociale
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 40; legge 30 dicembre
1986, n. 943, art. 2)
- Lo Stato, le regioni, le province e i comuni,
nell'ambito delle proprie competenze, anche in
collaborazione con le associazioni di stranieri e con
le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore,
nonché in collaborazione con le autorità o con enti
pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:
- rappresentanti delle
associazioni e degli enti presenti
nell'organismo di cui al comma 3 e
rappresentanti delle associazioni che svolgono
attività particolarmente significative nel
settore dell'immigrazione in numero non
inferiore a dieci;
- la diffusione di ogni informazione utile al
positivo inserimento degli stranieri nella società
italiana in particolare riguardante i loro diritti
e i loro doveri, le diverse opportunità di
integrazione e crescita personale e comunitaria
offerte dalle amministrazioni pubbliche e
dall'associazionismo, nonché alle possibilità di
un positivo reinserimento nel Paese di origine;
- la conoscenza e la valorizzazione delle
espressioni culturali, ricreative, sociali,
economiche e religiose degli stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia e ogni
iniziativa di informazione sulle cause
dell'immigrazione e di prevenzione delle
discriminazioni razziali o della xenofobia, anche
attraverso la raccolta presso le biblioteche
scolastiche e universitarie, di libri, periodici e
materiale audiovisivo prodotti nella lingua
originale dei Paesi di origine degli stranieri
residenti in Italia o provenienti da essi;
- la realizzazione di convenzioni con
associazioni regolarmente iscritte nel registro di
cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle
proprie strutture di stranieri, titolari di carta
di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata
non inferiore a due anni, in qualità di mediatori
interculturali al fine di agevolare i rapporti tra
le singole amministrazioni e gli stranieri
appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali,
linguistici e religiosi;
- l'organizzazione di corsi di formazione,
ispirati a criteri di convivenza in una società
multiculturale e di prevenzione di comportamenti
discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati
agli operatori degli organi e uffici pubblici e
degli enti privati che hanno rapporti abituali con
stranieri o che esercitano competenze rilevanti in
materia di immigrazione.
- Per i fini indicati nel comma 1 é istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari sociali un registro delle
associazioni selezionate secondo criteri e requisiti
previsti nel regolamento di attuazione.
- Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni
e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con la
partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative
idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono
l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello
straniero, é istituito presso il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, un organismo nazionale di
coordinamento.
I1 Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,
nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge compiti
di studio e promozione di attività volte a favorire la
partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la
circolazione delle informazioni sull'applicazione del
presente testo unico.
- Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli
enti e delle associazioni nazionali maggiormente
attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli
immigrati di cui all'articolo 3, comma 1, e del
collegamento con i Consigli territoriali di cui
all'art. 3, comma 6, nonché dell'esame delle
problematiche relative alla condizione degli stranieri
immigrati, é istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi
degli stranieri immigrati e delle loro famiglie,
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o
da un Ministro da lui delegato. Della Consulta sono
chiamati a far parte, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri:
- rappresentanti delle associazioni e degli enti
presenti nell'organismo di cui al comma 3, in
numero non inferiore a sei;
- rappresentanti degli stranieri extracomunitari
designati dalle associazioni più rappresentative
operanti in Italia, in numero non inferiore a sei;
- rappresentanti designati dalle confederazioni
sindacali nazionali dei lavoratori, in numero non
inferiore a quattro;
- rappresentanti designati dalle organizzazioni
sindacali nazionali dei datori di lavoro dei
diversi settori economici, in numero non inferiore
a tre;
- otto
esperti designati rispettivamente dai Ministeri
del lavoro e della previdenza sociale, della
pubblica istruzione, dell'interno, della
giustizia, degli affari esteri,
delle finanze e dai Dipartimenti della solidarietà
sociale e delle pari opportunità;
- otto rappresentanti delle autonomie locali,
di cui due designati dalle regioni, uno
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI), uno dall'Unione delle province italiane
(UPI) e quattro dalla Conferenza unificata di
cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
- due rappresentanti del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL);
- -bis esperti dei problemi
dell'immigrazione in numero non superiore a
dieci.
- Per ogni membro effettivo della Consulta é nominato
un supplente.
- Resta ferma la facoltà delle regioni di istituire,
in analogia con quanto disposto al comma 4, lettere
a), b), c), d) e g), con competenza nelle materie loro
attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello
Stato, consulte regionali per i problemi dei
lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.
- Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità
di costituzione e funzionamento della Consulta di cui
al comma 4 e dei consigli territoriali.
- La partecipazione alla Consulte di cui ai commi 4 e
6 dei membri di cui al presente articolo e dei
supplenti é gratuita, con esclusione del rimborso
delle eventuali spese di viaggio per coloro che non
siano dipendenti della pubblica amministrazione e non
risiedano nel comune nel quale hanno sede i predetti
organi.
Art. 43
( nota
) - Discriminazione per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi (Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 41)
- Ai fini del presente capo, costituisce
discriminazione ogni comportamento che, direttamente o
indirettamente, comporti una distinzione, esclusione,
restrizione o preferenza basata sulla razza, il
colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica,
le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo
scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il
riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in
condizioni di parità, dei diritti umani e delle
libertà fondamentali in campo politico economico,
sociale e culturale e in ogni altro settore della vita
pubblica.
- In ogni caso compie un atto di discriminazione:
- il pubblico ufficiale o la persona incaricata
di pubblico servizio o la persona esercente un
servizio di pubblica necessità che nell'esercizio
delle sue funzioni compia od ometta atti nei
riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a
causa della sua condizione di straniero o di
appartenente ad una determinata razza, religione,
etnia o nazionalità, lo discriminino
ingiustamente;
- chiunque imponga condizioni più svantaggiose o
si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al
pubblico ad uno straniero soltanto a causa della
sua condizione di straniero o di appartenente ad
una determinata razza, religione, etnia o
nazionalità;
- chiunque illegittimamente imponga condizioni
più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso
all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione,
alla formazione e ai servizi sociali e socio
assistenziali allo straniero regolarmente
soggiornante in Italia soltanto in ragione della
sua condizione di straniero o di appartenente ad
una determinata razza, religione, etnia o
nazionalità;
- chiunque impedisca, mediante azioni od
omissioni, l'esercizio di un'attività economica
legittimamente intrapresa da uno straniero
regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in
ragione della sua condizione di straniero o di
appartenente ad una determinata razza, confessione
religiosa, etnia o nazionalità;
- il datore di lavoro o i suoi preposti i quali,
ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio
1970, n. 300, come modificata e integrata dalla
legge 9 dicembre l977, n. 903, e dalla legge 11
maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o
comportamento che produca un effetto
pregiudizievole discriminando, anche
indirettamente, i lavoratori in ragione della loro
appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o
linguistico, ad una confessione religiosa, ad una
cittadinanza.
Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento
pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri
che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i
lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad
un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una
determinata confessione religiosa o ad una
cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali
allo svolgimento dell'attività lavorativa.
- Il presente articolo e l'articolo 44 si applicano
anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori
compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di
apolidi e di cittadini di altri Stati membri
dell'Unione europea presenti in Italia.
Art. 44
( note
) - Azione civile contro la
discriminazione (Legge 6 marzo 1998, n. 40,
art. 42)
- Quando il comportamento di un privato o della
pubblica amministrazione produce una discriminazione
per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali,
di
provenienza geografica o religiosi, è possibile
ricorrere all'autorità
giudizaria ordinaria per demandare
il giudice
può, su istanza di parte, ordinare la
cessazione del comportamento pregiudizievole e la
rimozione degli ogni altro provvedimento idoneo,
secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della
discriminazione.
- Alle controversie previste dal presente articolo si
applica l'art. 28 del decreto
legislativo 1 settembre 2011, n. 150.
La
domanda si propone con ricorso depositato, anche
personalmente dalla parte, nella cancelleria del
pretore del luogo di domicilio dell'istante.
Il tribunale in
composizione monocratica, sentite le
parti, omessa ogni formalità non essenziale al
contraddittorio, procede nel modo che ritiene più
opportuno agli atti di istruzione indispensabili in
relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento
richiesto.
Il tribunale in
composizione monocratica, provvede
con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della
domanda. Se accoglie la domanda, emette i
provvedimenti richiesti che sono immediatamente
esecutivi.
Nei casi di urgenza il
tribunale in composizione monocratica provvede
con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie
informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso
decreto, l'udienza di comparizione delle parti
davanti a se entro un termine non superiore a
quindici giorni assegnando all'istante un termine
non superiore a otto giorni per la notificazione del
ricorso e del decreto. A tale udienza
il tribunale in composizione monocratica,
con ordinanza, conferma, modifica o revoca i
provvedimenti emanati nel decreto.
Contro i provvedimenti del pretore é
ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui
all'articolo 739, secondo comma, del codice di
procedura civile. Si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice
di procedura civile.
Con la decisione che definisce il giudizio
il giudice può altresì condannare il convenuto al
risarcimento del danno, anche non patrimoniale.
- Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti, diversi
dalla condanna del risarcimento
del danno, resi dal giudice nelle controversie
previste dal presente articolo
del
pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti
del tribunale di cui al comma 6 é punito ai
sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice
penale.
Il ricorrente, al fine di dimostrare la
sussistenza a proprio danno del comportamento
discriminatorio in ragione della razza, del gruppo
etnico o linguistico, della provenienza geografica,
della confessione religiosa o della cittadinanza può
dedurre elementi di fatto anche a carattere
statistico relativi alle assunzioni, ai regimi
contributivi, all'assegnazione delle mansioni e
qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in
carriera e ai licenziamenti dell'azienda
interessata. Il giudice valuta i fatti dedotti nei
limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del
codice civile.
- Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto
o un comportamento discriminatorio di carattere
collettivo, anche in casi in cui non siano
individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori
lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere
presentato dalle rappresentanze locali delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentativi
a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza che
accerta le discriminazioni sulla base del ricorso
presentato ai sensi del presente articolo, ordina al
datore di lavoro di definire, sentiti i predetti
soggetti e organismi, un piano di rimozione delle
discriminazioni accertate.
- Ogni accertamento di atti o comportamenti
discriminatori ai sensi dell'articolo 43 posti in
essere da imprese alle quali siano stati accordati
benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o
delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti
di appalto attinenti all'esecuzione di opere
pubbliche, di servizi o di forniture, é immediatamente
comunicato dal pretore, secondo le modalità previste
dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni
pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la
concessione del beneficio, incluse le agevolazioni
finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali
amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei
casi più gravi, dispongono l'esclusione del
responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore
concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie,
ovvero da qualsiasi appalto.
- Le regioni, in collaborazione con le province e con
i comuni, con le associazioni di immigrati e del
volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle
norme del presente articolo e dello studio del
fenomeno, predispongono centri di osservazione, di
informazione e di assistenza legale per gli stranieri,
vittime delle discriminazioni per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi.
Art. 45
( note
) - Fondo nazionale per le politiche
migratorie (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 43)
- Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri é
istituito il Fondo nazionale per le politiche
migratorie, destinato al finanziamento delle
iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e 46,
inserite nei programmi annuali o pluriennali dello
Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La
dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti
dal contributo di cui al comma 3, é stabilita in lire
12.500 milioni per l'anno 1997, in lire 58.000 milioni
per l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni per l'anno
1999.
Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi
si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett.
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono
altresì le somme derivanti da contributi e donazioni
eventualmente disposti da privati, enti,
organizzazioni, anche internazionali, da organismi
dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto
Fondo. Il Fondo é annualmente ripartito con decreto
del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con i Ministri interessati.
Il regolamento di attuazione disciplina le modalità
per la presentazione, l'esame, l'erogazione, la
verifica, la rendicontazione e la revoca del
finanziamento del Fondo.
- Lo Stato, le regioni, le province e i comuni
adottano, nelle materie di propria competenza,
programmi annuali o pluriennali relativi a proprie
iniziative e attività concernenti l'immigrazione, con
particolare riguardo all'effettiva e completa
attuazione operativa del presente testo unico e del
regolamento di attuazione, alle attività culturali,
formative, informative, di integrazione e di
promozione di pari opportunità. I programmi sono
adottati secondo i criteri e le modalità indicati dal
regolamento di attuazione e indicano le iniziative
pubbliche e private prioritarie per il finanziamento
da parte del Fondo, compresa l'erogazione di
contributi agli enti locali per l'attuazione del
programma.
- Con effetto dal mese successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge 6 marzo 1998,
n. 40, e comunque da data non successiva al 1 gennaio
1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal
gettito del contributo di cui all'articolo 13, comma
2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, é destinato
al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al
comma 1. Con effetto dal mese successivo alla data di
entrata in vigore del presente testo unico tale
destinazione é disposta per l'intero ammontare delle
predette somme. A tal fine le predette somme sono
versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato
per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo
di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30
dicembre 1986, n. 943, é soppresso a decorrere dal 1
gennaio 2000.
Art. 46
- Commissione per le politiche di integrazione
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 44)
- Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari sociali é istituita la
Commissione per le politiche di integrazione.
- La Commissione ha i compiti di predisporre per il
Governo, anche ai fini dell'obbligo di riferire al
Parlamento, il rapporto annuale sullo stato di
attuazione delle politiche per l'integrazione degli
immigrati, di formulare proposte di interventi di
adeguamento di tali politiche nonché di fornire
risposta a quesiti posti dal Governo concernenti le
politiche per l'immigrazione, interculturali, e gli
interventi contro il razzismo.
- La Commissione é composta da rappresentanti del
Dipartimento per gli affari sociali
e del Dipartimento per le pari opportunità
della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei
Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della
giustizia, del lavoro e della previdenza
sociale, della sanità, della pubblica istruzione,
nonché da un numero massimo di dieci esperti, con
qualificata esperienza nel campo dell'analisi sociale,
giuridica ed economica dei problemi dell'immigrazione,
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Ministro per la solidarietà
sociale. Il presidente della commissione é scelto tra
i professori universitari di ruolo esperti nelle
materie suddette ed é collocato in posizione di fuori
ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Possono essere invitati a partecipare alle sedute
della commissione i rappresentanti della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, della
Conferenza Stato-città ed autonomie locali e di altre
amministrazioni pubbliche interessate a singole
questioni oggetto di esame.
- Con il decreto di cui al comma 3 sono determinati
l'organizzazione della segreteria della commissione,
istituita presso il Dipartimento per gli affari
sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri,
nonché i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri
della commissione e ad esperti dei quali la
commissione intenda avvalersi per lo svolgimento dei
propri compiti.
- Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto
per il funzionamento della commissione dal decreto di
cui all'articolo 45, comma 1, la Commissione può
affidare l'effettuazione di studi e ricerche ad
istituzioni pubbliche e private, a gruppi o a singoli
ricercatori mediante convenzioni deliberate dalla
commissione e stipulate dal presidente della medesima,
e provvedere all'acquisto di pubblicazioni o materiale
necessario per lo svolgimento dei propri compiti.
- Per l'adempimento dei propri compiti la commissione
può avvalersi della collaborazione di tutte le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, degli enti pubblici, delle Regioni e degli
enti locali.
TITOLO VI
Norme finali
Art. 47
( nota
) - Abrogazioni (Legge 6 marzo
1998, n. 40, art. 46)
- Dalla data di entrata in vigore del presente testo
unico, sono abrogati:
- gli articoli 144, 147, 148 e 149 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- le disposizioni della legge 30 dicembre 1986,
n. 943, ad eccezione dell'art. 3;
- il comma 13 dell'articolo 3 della legge 8
agosto 1995, n. 335.
- Restano abrogate le seguenti disposizioni:
- l'articolo 151 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773;
- l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n.
152;
- l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n.
943;
- l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo,
del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1980, n 33;
- gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
39;
- l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n 50;
- l'articolo 116 del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
- All'art. 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991,
n. 390, restano soppresse le parole:
"sempre che esistano trattati o accordi internazionali
bilaterali o multilaterali di reciprocità tra la
Repubblica italiana e gli Stati di origine degli
studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste
nell'ambito dei programmi in favore dei Paesi in via
di sviluppo".
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di attuazione del presente testo unico
sono abrogate le disposizioni ancora in vigore del
Titolo V del regolamento di esecuzione del Testo unico
18 giugno 1941, n. 773, delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635.
Art. 48
- Copertura finanziaria (Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 48)
- All'onere derivante dall'attuazione della legge 6
marzo 1998, n. 40 e del presente testo unico, valutato
in lire 42.500 milioni per il 1997 e in lire 124.000
milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si
provvede:
- quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e
a lire 104.000 milioni per ciascuno degli anni
1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento
iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999
al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1997, allo
scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire
22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 29.000
milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999,
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro;
quanto a lire 50.000 milioni per ciascuno degli
anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri; quanto a
lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e
1999, l'accantonamento relativo al Ministero della
pubblica istruzione; quanto a lire 5.000 milioni
per ciascuno degli anni 1998 e 1999,
l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri;
- quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli
anni 1997, 1998 e 1999, mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al ministero
dell'interno.
- Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica é autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 49
( nota
) - Disposizioni finali (Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 49)
- Nella prima applicazione delle disposizioni della
legge 6 marzo 1998, n. 40, del presente testo unico si
provvede a dotare le questure che ancora non ne
fossero provviste delle apparecchiature tecnologiche
necessarie per la trasmissione in via telematica dei
dati di identificazione personale nonché delle
operazioni necessarie per assicurare il collegamento
tra le questure e il sistema informativo della
Direzione centrale della polizia criminale.
- -bis. Agli
stranieri già presenti nel territorio dello Stato
anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge 6 marzo 1998, n. 40, in possesso dei
requisiti stabiliti dal decreto di programmazione
dei flussi per il 1998 emanato ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, in attuazione del
documento programmatico di cui all'articolo 3,
comma 1, che abbiano presentato la relativa
domanda con le modalità e nei termini previsti dal
medesimo decreto, puo' essere rilasciato il
permesso di soggiorno per i motivi ivi indicati.
Per gli anni successivi al 1998, gli ingressi per
motivi di lavoro di cui all'articolo 3, comma 4,
restano disciplinati secondo le modalità ivi
previste. In mancanza dei requisiti richiesti per
l'ingresso nel territorio dello Stato, si
applicano le misure previste dal presente testo
unico.
- All'onere conseguente all'applicazione del comma 1,
valutato in lire 8.000 milioni per l'anno 1998, si
provvede a carico delle risorse di cui all'articolo 48
e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi
previsto.
- -bis. Per il
perfezionamento delle operazioni di
identificazione delle persone detenute o
internate, il Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria adotta modalità di effettuazione dei
rilievi segnaletici conformi a quelle già in atto
per le questure e si avvale delle procedure
definite d'intesa con il Dipartimento della
pubblica sicurezza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è
stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
valore di legge ed i regolamenti.
- La legge n. 400/1988 reca: "Disciplina dell'attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 2, della
Costituzione della Repubblica italiana:
"La condizione giuridica dello straniero è regolata
dalla legge in conformità delle norme e dei trattati
internazionali".
- Si riporta il testo dell'art. 45 della legge 6
marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero):
"Art. 45 (Delega legislativa per l'attuazione delle
norme comunitarie in materia di ingresso, soggiorno e
allontanamento dei cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea).
- Il Governo è delegato ad emanare, entro il
termine di un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo
contenente la disciplina organica dell'ingresso,
del soggiorno e dell'allontanamento dei cittadini
degli altri Stati membri dell'Unione europea;
- Il decreto legislativo deve osservare i
seguenti principi e criteri direttivi:
- garantire piena ed integrale attuazione
alle norme comunitarie relative alla libera
circolazione delle persone in materia di
ingresso, soggiorno, allontanamento, con
particolare riferimento alla condizione del
lavoratore subordinato e del lavoratore
autonomo che intenda stabilirsi, prestare o
ricevere un servizio in Italia;
- assicurare la massima semplificazione degli
adempimenti amministrativi richiesti ai
cittadini degli altri Stati membri dell'Unione
europea per la documentazione del diritto di
ingresso e soggiorno in Italia, nonché per
l'iscrizione anagrafica nelle liste della
popolazione residente, con eliminazione di
ogni atto o attività non essenziale alla
tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza
nazionale e della sanità pubblica;
- garantire il diritto all'impugnativa
giurisdizionale degli atti amministrativi
restrittivi della libertà di ingresso e
soggiorno dei cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea mediante ricorso al
giudice ordinario. Gli atti concernenti tale
procedimento giurisdizionale saranno esenti da
ogni tributo o prelievo di natura fiscale;
- assicurare in ogni caso che, nella materia
trattata, la disciplina posta sia pienamente
conforme alle norme comunitarie rilevanti,
tenuto conto delle eventuali modificazioni
intervenute fino al momento dell'esercizio
della delega e della giurisprudenza della
Corte di giustizia delle Comunità europee;
- provvedere all'esplicita abrogazione di
ogni disposizione legislativa e regolamentare
previgente in materia di ingresso, soggiorno e
allontanamento dei cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea;
- assicurare il necessario coordinamento
degli istituti previsti nel decreto
legislativo con analoghi istituti previsti
dalla presente legge e dal suo regolamento di
attuazione;
- prevedere ogni disposizione necessaria alla
concreta attuazione del decreto legislativo,
nonché le norme di coordinamento con tutte le
altre norme statali ed eventualmente norme di
carattere transitorio.
- Lo schema di decreto legislativo, previa
deliberazione preliminare del Consiglio dei
Ministri, sarà trasmesso, almeno sessanta giorni
prima della scadenza del termine di cui al comma
1, al Parlamento per l'acquisizione del parere
delle Commissioni competenti per materia, che
devono esprimersi entro quarantacinque giorni;
trascorso tale termine il parere si intende
acquisito. Con le medesime modalità ed entro lo
stesso termine lo schema di decreto legislativo è
trasmesso alla Commissione delle Comunità
europee".
- Si riporta il testo dell'art. 117 della
Costituzione della Repubblica italiana:
"Art. 117. - La regione emana per le seguenti materie
norme legislative nei limiti dei principi fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme
stesse non siano in contrasto con l'interesse
nazionale e con quello di altre regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
dipendenti dalla regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed
ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza
scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tramvie e linee automobilistiche d'interesse
regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di
interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere; caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste; artigianato;
altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla
regione il potere di emanare norme per la loro
attuazione".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri):
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,
possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
- l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi;
- l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio,
esclusi quelli relativi a materie riservate alla
competenza regionale;
- le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre
che non si tratti di materie comunque riservate
alla legge;
- l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni
dettate dalla legge".
Nota all'art. 2:
La legge 10 aprile 1981, n. 158, reca: "Ratifica ed
esecuzione delle convenzioni numeri 92, 133 e 143
dell'Organizzazione internazionale del lavoro".
Nota all'art. 3:
Per l'argomento della legge 6 marzo 1998, n. 40, v.
nelle note all'art. 1.
Note all'art. 9:
Si riporta il testo degli articoli 380 e 381 del codice
di procedura penale:
"Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza).
- Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza
di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il
quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o
della reclusione non inferiore nel minimo a cinque
anni e nel massimo a venti anni.
- Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza
di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o
tentati:
- delitti contro la personalità dello Stato
previsti nel titolo I del libro II del codice
penale per i quali è stabilita la pena della
reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni
o nel massimo a dieci anni;
- delitto di devastazione e saccheggio previsto
dall'art. 419 del codice penale;
- delitti contro l'incolumità pubblica previsti
nel titolo VI del libro II del codice penale per i
quali è stabilita la pena della reclusione non
inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a
dieci anni;
- delitto di riduzione in schiavitù previsto
dall'art. 600 del codice penale;
- delitto di furto, quando ricorre la circostanza
aggravante prevista dall'art. 4 della legge 8
agosto 1977, n. 533 o taluna delle circostanze
aggravanti previste dall'art. 625, comma 1, numeri
1, 2, prima ipotesi e 4, seconda ipotesi, del
codice penale;
- delitto di rapina previsto dall'art. 628 del
codice penale e di estorsione previsto dall'art.
629 del codice penale;
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione,
detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al
pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti
di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché
di più armi comuni da sparo escluse quelle
previste dall'art. 2, comma 3, della legge 18
aprile 1975, n. 110;
- delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che
ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del
medesimo articolo;
- delitti commessi per finalità di terrorismo o
di eversione dell'ordine costituzionale per i
quali la legge stabilisce la pena della reclusione
non inferiore nel minimo a cinque anni o nel
massimo a dieci anni;
- delitti di promozione, costituzione,
direzione e organizzazione delle associazioni
segrete previste dall'art. 1 della legge 25
gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di
carattere militare previste dall'art. 1 della
legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni,
dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli
1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle
organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi
di cui all'art. 3, comma 3, della legge 13 ottobre
1975, n. 654; l-bis) delitti di partecipazione,
promozione, direzione e organizzazione della
associazione di tipo mafioso prevista dall'art.
416-bis del codice penale;
- delitti di promozione, direzione, costituzione
e organizzazione della associazione per delinquere
prevista dall'art. 416, commi 1 e 3, del codice
penale, se l'associazione è diretta alla
commissione di più delitti fra quelli previsti dal
comma 1 o dalle lettere a, b, c, d, f, g, i del
presente comma.
- Se si tratta di delitto perseguibile a querela,
l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene
proposta, anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria
presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di
rimettere la querela, l'arrestato è posto
immediatamente in libertà".
"Art. 381 (Arresto facoltativo in flagranza).
- Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in
flagranza di un delitto non colposo, consumato o
tentato, per il quale la legge stabilisce la pena
della reclusione superiore nel massimo a tre anni
ovvero di un delitto colposo per il quale la legge
stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
massimo di cinque anni.
- Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in
flagranza di uno dei seguenti delitti:
- peculato mediante profitto dell'errore altrui
previsto dall'art. 316 del codice penale;
- corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio prevista dagli articoli 319, comma 4, e
321 del codice penale;
- violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
prevista dall'art. 336, comma 2 del codice penale;
- commercio e somministrazione di medicinali
guasti e di sostanze alimentari nocive previsto
dagli articoli 443 e 444 del codice penale;
- corruzione di minorenni prevista dall'art. 530
del codice penale;
- lesione personale prevista dall'art. 582 del
codice penale;
- furto previsto dall'art. 624 del codice penale;
- danneggiamento aggravato a norma dell'art. 635,
comma 2, del codice penale;
- truffa prevista dall'art. 640 del codice
penale;
- appropriazione indebita prevista
dall'art. 646 del codice penale;
- alterazione di armi e fabbricazione di
esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli
3 e 24, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n.
110;
- Se si tratta di delitto perseguibile a querela,
l'arresto in flagranza può essere eseguito se la
querela viene proposta, anche con dichiarazione resa
oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia
giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto
dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto
immediatamente in libertà.
- Nelle ipotesi previste dal presente articolo si
procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura
è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla
pericolosità del soggetto desunta dalla sua
personalità e dalle circostanze del fatto.
- -bis. Non è consentito l'arresto della
persona richiesta di fornire informazioni dalla
polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati
concernenti il contenuto delle informazioni o il
rifiuto di fornirle".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei
confronti delle persone pericolose per la sicurezza e
la pubblica moralità):
"Art. 1. - I provvedimenti previsti dalla presente
legge si applicano:
- coloro che debba ritenersi, sulla base di
elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a
traffici delittuosi;
- coloro che per condotta ed il tenore di vita
debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto,
che vivono abitualmente, anche in parte, con i
proventi di attività delittuose;
- coloro che per il loro comportamento debbano
ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che
sono dediti alla commissione di reati che
offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica
o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o
la tranquillità pubblica".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 della legge
31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia):
"Art. 1. - La presente legge si applica agli indiziati
di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla
camorra o ad altre associazioni, comunque localmente
denominate, che perseguono finalità o agiscono con
metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di
tipo mafioso".
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 19
marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di
altre gravi forme di manifestazione di pericolosità
sociale):
"Art. 14.
- Salvo che si tratti di procedimenti di
prevenzione già pendenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, da tale data le
disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575,
concernenti le indagini e l'applicazione delle
misure di prevenzione di carattere patrimoniale,
nonché quelle contenute negli articoli da 10 a
10-sexies della medesima legge, si applicano con
riferimento ai soggetti indiziati di appartenere
alle associazioni indicate nell'art. 1 della
medesima legge o a quelle previste dall'art. 75
della legge 22 dicembre 1975, n. 685, ovvero ai
soggetti indicati nei numeri 1 e 2 del primo comma
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
quando l'attività delittuosa da cui si ritiene
derivino i proventi sia una di quelle previste
dagli articoli 629, 630, 644, 648-bis o 648-ter
del codice penale, ovvero quella di contrabbando.
- Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1,
la riabilitazione prevista dall'art. 15 della
legge 3 agosto 1988, n. 327 può essere richiesta
dopo cinque anni dalla cessazione della misura di
prevenzione.
- La riabilitazione comporta, altresì, la
cessazione dei divieti previsti dall'art. 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575".
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 54 del codice penale:
"Art. 54 (Stato di necessità). - Non è punibile chi ha
commesso il fatto per esservi stato costretto dalla
necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale
di un danno grave alla persona, pericolo da lui non
volontariamente causato, né altrimenti evitabile,
sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Questa disposizione non si applica a chi ha un
particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.
La disposizione della prima parte di questo articolo
si applica anche se lo stato di necessità è
determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del
fatto commesso dalla persona minacciata risponde che
l'ha costretta a commetterlo".
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche
al sistema penale".
- Si riporta il testo dell'art. 352, commi 3 e 4, del
codice di procedura penale:
- "La perquisizione domiciliare può essere
eseguita anche fuori dei limiti temporali
dell'art. 251 quando il ritardo potrebbe
pregiudicarne l'esito.
- La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo,
e comunque non oltre le quarantotto ore, al
pubblico ministero del luogo dove la perquisizione
è stata eseguita il verbale delle operazioni
compiute. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i
presupposti, nelle quarantotto ore successive,
convalida la perquisizione".
- Si riporta il testo dell'art. 100, commi 2, 3 e 4 ,
del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi sistemi di
tossicodipendenza):
- " Se risulta che i beni appartengono a terzi, i
proprietari sono convocati dall'autorità
giudiziaria procedente per svolgere, anche con
l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e
per chiedere l'acquisizione di elementi utili ai
fini della restituzione. Si applicano, in quanto
compatibili, le norme del codice di procedura
penale.
- Gli oneri relativi alla gestione dei beni e
all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei
natanti e degli aeromobili sono a carico
dell'ufficio o comando usuario.
- I beni mobili ed immobili acquisiti dallo
Stato, a seguito di provvedimento definitivo di
confisca, vengono assegnati, a richiesta,
dell'Amministrazione di appartenenza degli organi
di polizia che ne abbiano avuto l'uso ai sensi dei
commi 1, 2 e 3. Possono altresì essere assegnati,
a richiesta, anche ad associazioni, comunità, od
enti che si occupino del recupero dei
tossicodipendenti".
Note all'art. 13:
- Per il testo dell'art. 1 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, v. nelle note all'art. 9.
- Per il testo dell'art. 1 della legge 31 maggio
1965, n. 575, v. nelle note all'art. 9. - Si riporta
il testo dell'art. 391, comma 5, del codice di
procedura penale:
"5. Se ricorrono le condizioni di applicabilità
previste dall'art. 273 e taluna delle esigenze
cautelari previste dall'art. 274, il giudice dispone
l'applicazione di una misura coercitiva a norma
dell'art. 291. Quando l'arresto è stato eseguito per
uno dei delitti indicati nell'art. 381 comma 2,
l'applicazione della misura è disposta anche al di
fuori dei limiti previsti dall'art. 280".
- Si riporta il testo degli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile:
"Art. 737 (Forma della domanda e del provvedimento). -
I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in
camera di consiglio si chiedono con ricorso al giudice
competente e hanno forma di decreto motivato salvo che
la legge disponga altrimenti".
"Art. 738 (Procedimento). - Il presidente nomina tra i
componenti del collegio un relatore, che riferisce in
camera di consiglio.
Se deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti
sono a lui previamente comunicati ed egli stende le
sue conclusioni in calce al provvedimento del
presidente.
Il giudice può assumere informazioni".
"Art. 739 (Reclami delle parti). - Contro i decreti
del giudice tutelare si può proporre reclamo con
ricorso al tribunale, che pronuncia in camera di
consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale
in camera di consiglio in primo grado si può proporre
reclamo con ricorso alla Corte di appello, che
pronuncia anche essa in camera di consiglio.
Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio
di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è
dato in confronto di una sola parte, o dalla
notificazione se è dato in confronto di più parti.
Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso
reclamo contro i decreti della Corte d'appello e
contro quelli del tribunale pronunciati in sede di
reclamo".
"Art. 740 (Reclami del pubblico ministero). - Il
pubblico ministero, entro dieci giorni dalla
comunicazione, può proporre reclamo contro i decreti
del giudice tutelare e quelli del tribunale per i
quali è necessario il suo parere".
"Art. 741 (Efficacia dei provvedimenti). - I decreti
acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di
cui agli articoli precedenti senza che sia stato
proposto reclamo.
Se vi sono ragioni d'urgenza, il giudice può tuttavia
disporre che il decreto abbia efficacia immediata".
"Art. 742 (Revocabilità dei provvedimenti). - I
decreti possono essere in ogni tempo modificati e
revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in
buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori
alla modificazione o alla revoca".
"Art. 742-bis (Ambito di applicazione degli articoli
precedenti). - Le disposizioni del presente capo si
applicano a tutti i procedimenti in camera di
consiglio, ancorché non regolati dai capi precedenti o
che non riguardino materia di famiglia o di stato
delle persone".
- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale):
"Art. 29 (Elenchi e tabelle dei difensori di ufficio).
- Il consiglio dell'ordine forense predispone e
aggiorna almeno ogni tre mesi l'elenco alfabetico
degli iscritti negli albi idonei e disponibili ad
assumere le difese di ufficio.
- L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal
segretario del consiglio dell'ordine forense, è
consegnato in copia al presidente del tribunale,
il quale ne cura la trasmissione agli uffici
giudiziari che hanno sede nel territorio del
circondario.
- Il consiglio dell'ordine forense, d'intesa con
il presidente del tribunale, forma almeno ogni tre
mesi una tabella di turni giornalieri o
settimanali, se del caso differenziata per i
diversi uffici giudiziari, nella quale sono
attribuiti e si avvicendano gli iscritti
nell'elenco indicato nel comma 1, in modo che ogni
giorno sia assicurata la reperibilità di un numero
di difensori corrispondente alle esigenze.
- Nella tabella sono fissati i criteri di
individuazione del difensore di ufficio.
- La tabella, sottoscritta dal presidente del
consiglio dell'ordine forense e dal presidente del
tribunale, è trasmessa a cura di quest'ultimo agli
uffici giudiziari che hanno sede nel territorio
del circondario. 6. L'autorità giudiziaria e, nei
casi previsti, la polizia giudiziaria, individuato
il difensore di ufficio nell'ambito e secondo
l'ordine della tabella indicata nel comma 3. Nel
caso di mancanza o inidoneità della tabella,
provvede l'autorità giudiziaria, nell'ambito
dell'elenco indicato nel comma 1 e, se anche
questo manca o è inidoneo, in base agli albi
professionali ovvero designando il presidente o un
membro del consiglio dell'ordine forense.
- Quando il difensore di ufficio è designato
fuori dell'ambito o dell'ordine della tabella,
l'autorità giudiziaria ne indica le ragioni
nell'atto di designazione, informandone il
presidente del tribunale e il presidente del
consiglio dell'ordine forense.
- Il presidente del tribunale e il presidente del
consiglio dell'ordine forense vigilano sul
rispetto della tabella e dei criteri per
l'individuazione e la designazione dei difensori
di ufficio.
- I difensori inseriti nella tabella hanno
l'obbligo della reperibilità".
- Per l'argomento della legge 6 marzo 1998, n. 40, v.
nelle note all'art. 1.
Nota all'art. 14:
Per il testo degli articoli 737 e seguenti del codice
di procedura civile v. nelle note all'art. 13.
Nota all'art. 15:
Per il testo degli articoli 380 e 381 del codice di
procedura penale v. nelle note all'art. 9.
Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 444 del codice di
procedura penale:
"Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta).
- L'imputato e il pubblico ministero possono
chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e
nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva
o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un
terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa,
tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a
un terzo, non supera due anni di reclusione o di
arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.
- Se vi è il consenso anche della parte che non
ha formulato la richiesta e non deve essere
pronunciata sentenza di proscioglimento a norma
dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti,
se ritiene che la qualificazione giuridica del
fatto e l'applicazione e la comparazione delle
circostanze prospettate dalle parti sono corrette,
dispone con sentenza l'applicazione della pena
indicata, enunciando nel dispositivo che vi è
stata la richiesta delle parti. Se vi è
costituzione di parte civile, il giudice non
decide sulla relativa domanda; non si applica la
disposizione dell'art. 75 comma 3.
- La parte, nel formulare la richiesta, può
subordinarne l'efficacia alla concessione della
sospensione condizionale della pena. In questo
caso il giudice, se ritiene che la sospensione
condizionale non può essere concessa, rigetta la
richiesta".
Si riporta il testo dell'art. 163 del codice
penale:
"Art. 163 (Sospensione condizionale della pena). -
Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione
o all'arresto per un tempo non superiore a due anni,
ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla
pena detentiva e ragguagliata a norma dell'art. 135,
sia equivalente ad una pena privativa della libertà
personale per un tempo non superiore, nel complesso,
a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione
della pena rimanga sospesa per il termine di cinque
anni se la condanna è per delitto e di due anni se
la condanna e per contravvenzione.
Se il reato è stato commesso da un minore degli anni
diciotto, la sospensione può essere ordinata quando
si infligga una pena restrittiva della libertà
personale non superiore a tre anni, ovvero una pena
pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva
e ragguagliata a norma dell'art. 135, sia
equivalente ad una pena privativa della libertà
personale per un tempo non superiore, nel complesso,
a tre anni.
Se il reato è stato commesso da persona di età
superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni
ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la
sospensione può essere ordinata quando si infligga
una pena restrittiva della libertà personale non
superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena
pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva
e ragguagliata a norma dell'art. 135, sia
equivalente ad una pena privativa della libertà
personale per un tempo non superiore, nel complesso,
a due anni e sei mesi".
Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 20
febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della
regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo
sfruttamento della prostituzione altrui):
"Art. 3. - Le disposizioni contenute negli articoli
531 a 536 del codice penale sono sostituite dalle
seguenti:
"è punito con la reclusione da due a sei anni e con la
multa da lire 100.000 a lire 4.000.000, salvo in ogni
caso l'applicazione dell'art. 240 del codice penale:
- chiunque, trascorso il termine indicato
nell'art. 2, abbia la proprietà o l'esercizio,
sotto qualsiasi denominazione, di una casa di
prostituzione o comunque la controlli, o diriga, o
amministri, ovvero partecipi alla proprietà,
esercizio, direzione o amministrazione di essa;
- chiunque, avendo la proprietà o
l'amministrazione di una casa od altro locale, li
conceda in locazione a scopo di esercizio di una
casa di prostituzione;
- chiunque, essendo proprietario, gerente o
preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione,
spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o
luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze o
qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato
dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza
di una o più persone che, all'interno del locale
stesso, si danno alla prostituzione;
- chiunque recluti una persona al fine di farle
esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal
fine la prostituzione;
- chiunque induca alla prostituzione una donna di
età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia
personalmente in luoghi pubblici o aperti al
pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi
altro mezzo di pubblicità;
- chiunque induca una persona a recarsi nel
territorio di un altro Stato o comunque in luogo
diverso da quello della sua abituale residenza, al
fine di esercitarvi la prostituzione ovvero si
intrometta per agevolarne la partenza;
- chiunque esplichi un'attività in associazioni
ed organizzazioni nazionali od estere dedite al
reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione, od allo sfruttamento della
prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli
scopi delle predette associazioni od
organizzazioni;
- chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti
la prostituzione altrui.
In tutti i casi previsti nel n. 3) del presente
articolo, alle pene in essi comminate, sarà aggiunta
la perdita della licenza d'esercizio e potrà anche
essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio.
I delitti previsti dai numeri 4) e 5), se commessi da
un cittadino in territorio estero, sono punibili in
quanto le convenzioni internazionali lo prevedano"".
- Per il testo dell'art. 380 del codice di procedura
penale v. nelle note all'art. 9.
Nota all'art. 22:
Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
29 luglio 1947, n. 804, reca: "Riconoscimento giuridico
degli istituti di patronato e di assistenza sociale".
Note all'art. 28:
- Il D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656, reca: "Norme
sulla circolazione e il soggiorno dei cittadini degli
Stati membri della C.E.E.".
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della
convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New
York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva
dalla legge 27 maggio 1991, n. 176:
"1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di
competenza sia delle istituzioni pubbliche o private
di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità
amministrative o degli organi legislativi, l'interesse
superiore del fanciullo deve essere una considerazione
preminente".
Nota all'art. 30:
Per il testo degli articoli 737 e seguenti del codice
di procedura civile v. nelle note all'art. 13.
Nota all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 4
maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adesione e
dell'affidamento dei minori):
"Art. 4. - L'affidamento familiare è disposto dal
servizio locale, previo consenso manifestato dai
genitori o del genitore esercente la potestà, ovvero
dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni
dodici e, se opportuno, anche di età inferiore. Il
giudice tutelare del luogo ove si trova il minore
rende esecutivo il provvedimento con decreto.
Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà
o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice
civile.
Nel provvedimento di affidamento familiare debbono
essere indicate specificatamente le motivazioni di
esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei
poteri riconosciuti all'affidatario. Deve inoltre
essere indicato il periodo di presumibile durata
dell'affidamento ed il servizio locale cui è
attribuita la vigilanza durante l'affidamento con
l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice
tutelare od il tribunale per i minorenni, a seconda
che si tratti di provvedimento emesso ai sensi del
primo o del secondo comma.
L'affidamento familiare cessa con provvedimento della
stessa autorità che lo ha disposto, valutato
l'interesse del minore, quando sia venuta meno la
situazione di difficoltà temporanea della famiglia di
origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui
la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata
previsto ovvero intervenute le circostanze di cui al
comma precedente, richiede, se necessario, al
competente tribunale per i minorenni l'adozione di
ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.
Il tribunale, sulla richiesta del giudice tutelare o
d'ufficio nell'ipotesi di cui al secondo comma,
provvede ai sensi dello stesso comma".
Nota all'art. 32:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 4
maggio 1983, n. 184 (per l'argomento v. nelle note
all'art. 31):
"Art. 2. - Il minore che sia temporaneamente privo di
un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad
un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o
ad una persona singola, o ad una comunità di tipo
familiare, al fine di assicurargli il mantenimento,
l'educazione e l'istruzione.
Ove non sia possibile un conveniente affidamento
familiare, è consentito il ricovero del minore in un
istituto di assistenza pubblico o privato, da
realizzarsi di preferenza nell'ambito della regione di
residenza del minore stesso".
Nota all'art. 34:
Il titolo della legge 18 maggio 1973, n. 304 (in
Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1973, n. 155) è il
seguente: "Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo
sul collocamento alla pari con allegati e protocollo,
adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969".
Note all'art. 35:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 8, commi 5 e
7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n.
421):
"5. L'unità sanitaria locale assicura ai cittadini la
erogazione delle prestazioni specialistiche, ivi
comprese quelle riabilitative, di diagnostica
strumentale e di laboratorio ed ospedaliere
contemplate dai livelli di assistenza secondo gli
indirizzi della programmazione e le disposizioni
regionali. Allo scopo si avvale dei propri presidi,
nonché delle aziende e degli istituti ed enti di cui
all'art. 4, delle istituzioni sanitarie pubbliche, ivi
compresi gli ospedali militari, o private, e dei
professionisti. Con tali soggetti l'unità sanitaria
locale intrattiene appositi rapporti fondati sulla
corresponsione di un corrispettivo predeterminato a
fronte della prestazione resa, con l'eccezione dei
medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta. Ferma restando la facoltà di libera scelta
delle suddette strutture e dei professionisti eroganti
da parte dell'assistito, l'erogazione delle
prestazioni di cui al presente comma è subordinata
all'apposita prescrizione, proposta o richiesta
compilata sul modulario del Servizio sanitario
nazionale dal medico di fiducia dell'interessato.
Nell'attuazione delle previsioni di cui al presente
comma sono tenute presenti le specificità degli
organismi di volontariato e di privato sociale non a
scopo di lucro".
"7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma
2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, da attuare
secondo programmi coerenti con i principi di cui al
comma 5, entro il 30 giugno 1994 le regioni e le unità
sanitarie locali per quanto di propria competenza
adottano i provvedimenti necessari per la
instaurazione dei nuovi rapporti previsti dal presente
decreto fondati sul criterio dell'accreditamento delle
istituzioni, sulla modalità di pagamento a prestazione
e sull'adozione del sistema di verifica e revisione
della qualità delle attività svolte e delle
prestazioni erogate. I rapporti vigenti secondo la
disciplina di cui agli accordi convenzionali in atto,
ivi compresi quelli operanti in regime di proroga,
cessano comunque entro un triennio dalla data di
entrata in vigore del presente decreto".
- La legge 29 luglio 1975, n. 405, reca: "Istituzione
dei consultori familiari".
- La legge 22 maggio 1978, n. 194, reca: "Norme per
la tutela sociale della maternità e sull'interruzione
volontaria della gravidanza".
- Il decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13
aprile 1995, reca: "Aggiornamento del decreto
ministeriale 14 aprile 1984 recante protocolli di
accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica
strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a
tutela della maternità responsabile".
Nota all'art. 36:
- Per completezza si riporta il testo vigente
dell'art. 12, comma 2, nonché la lettera c), dello
stesso comma, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 (per l'argomento v. nelle note all'art.
33):
"2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario
nazionale complessivo di cui al comma precedente,
prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del
Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per
le parti di rispettiva competenza, è trasferita nei
capitoli da istituire nello stato di previsione del
Ministero della sanità ed utilizzata per il
finanziamento di:
- - b. (Omissis);
- rimborsi alle unità sanitarie locali
ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni,
delle spese per prestazioni sanitarie erogate a
cittadini stranieri che si trasferiscono per cure
in Italia previa autorizzazione del Ministro della
sanità d'intesa con il Ministro degli affari
esteri".
Nota all'art. 37:
Per l'argomento della legge 6 marzo 1998, n. 40, v.
nelle note all'art. 1.
Nota all'art. 38:
Per il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, v. nelle note all'art. 1.
Nota all'art. 39:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 19
novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti
didattici universitari):
"Art. 1 (Titoli universitari).
- Le università rilasciano i seguenti titoli:
- diploma universitario (DU);
- diploma di laurea (DL);
- diploma di specializzazione (DS);
- dottorato di ricerca (DR)".
Nota all'art. 42:
- Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 389, reca: "Regolamento
recante semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione al funzionamento di scuole e di
istituzioni culturali straniere in Italia".
Nota all'art. 43:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 15 della
legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della
libertà e dignità dei lavoratori, della libertà
sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento):
"Art. 15 (Atti discriminatori). - è nullo qualsiasi
patto od atto diretto a:
- subordinare l'occupazione di un lavoratore alla
condizione che aderisca o non aderisca ad una
associazione sindacale ovvero cessi di farne
parte;
- licenziare un lavoratore, discriminarlo nella
assegnazione di qualifiche o mansioni, nei
trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o
recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua
affiliazione o attività sindacale ovvero della sua
partecipazione ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si
applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di
discriminazione politica, religiosa, razziale, di
lingua o di sesso".
Note all'art. 44:
- Per il testo degli articoli 737, 738 e 739 del
codice di procedura civile v. nelle note all'art. 13.
- Si riporta il testo dell'art. 388, comma 1, del
codice penale:
"Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli
obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna,
o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi
l'Autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli
altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette
allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito,
qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la
sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la
multa da lire duecentomila a due milioni".
- Si riporta il testo dell'art. 2729, comma 1, del
codice civile:
"Le presunzioni non stabilite dalla legge sono
lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve
ammettere che presunzioni gravi, precise e
concordanti".
Note all'art. 45:
- Per completezza si riporta il testo vigente
dell'art. 11, comma 3, nonché la lettera d), dello
stesso comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468
(Riforma di alcune norme di contabilità generale dello
Stato in materia di bilancio):
"3. La legge finanziaria non può introdurre nuove
imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o
maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente
articolo. Essa contiene:
- - c. (Omissis);
- la determinazione, in apposita
tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di
ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale per le leggi di spesa permanente la
cui quantificazione è rinviata alla legge
finanziaria".
- Per l'argomento della legge 6 marzo 1998, n. 40, v.
nelle note all'art. 1.
- L'art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943,
(Norme in materia di collocamento e di trattamento dei
lavoratori extracomunitari immigrati e contro le
immigrazioni clandestine), prevede, al comma 1,
l'istituzione, presso l'INPS, di un fondo con lo scopo
di assicurare i necessari mezzi economici per il
rimpatrio del lavoratore extracomunitario che ne sia
privo. Se ne riporta il comma 2;
"2. Il fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta
una contabilità separata nella gestione
dell'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione, è alimentato con un contributo, a
carico del lavoratore extracomunitario, pari allo 0,50
per cento della retribuzione di cui all'art. 12 della
legge 30 aprile 1969, n. 153. Per tale contributo, al
cui versamento è tenuto il datore di lavoro, si
osservano le disposizioni vigenti per l'accertamento e
la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni
dei lavoratori dipendenti".
Nota all'art. 47:
- L'art. 20 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme
sul diritto agli studi universitari), prevede, al
comma 1, che gli studenti di nazionalità straniera
fruiscano dei servizi e delle provvidenze previste sia
dalla succitata legge che da leggi regionali nei modi
e nelle forme stabilite per i cittadini italiani. Se
ne riporta il comma 2, come modificato dal presente
articolo:
"2. Gli studenti di cui al comma 1 fruiscono dei
servizi e delle provvidenze per concorso; essi
fruiscono dell'assistenza sanitaria con le modalità di
cui all'art. 6, primo comma, lettera a), della legge
23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e
integrazioni, ed all'art. 5 del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33".
Nota all'art. 49:
Per l'argomento della legge 6 marzo 1998, n. 40, v.
nelle note all'art. 1.
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