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VISTO

 

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IL DOCUMENTO

Il visto, che consta di apposita "vignetta" (o "sticker") applicata sul passaporto o su altro valido documento di viaggio del richiedente, è una autorizzazione concessa allo straniero ad entrare nel territorio della Repubblica Italiana o in quello di altre Parti contraenti per transito o per soggiorno, da valutarsi alla luce di esigenze connesse con il buon andamento delle relazioni internazionali e con la tutela della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico.

Di norma, non vi è quindi da parte degli stranieri "diritto" all'ottenimento del visto, ma tutt'al più un semplice "interesse legittimo". La citata Legge 6 marzo 1998, n.40, ha introdotto, infatti, il principio che "il diniego del visto di ingresso o reingresso è adottato con provvedimento scritto e motivato, che deve essere comunicato all'interessato unitamente alle modalità di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo" (art.4, c.2).

Peraltro, il visto non garantisce in assoluto l'ingresso, poichè l'Autorità di frontiera può sempre respingere lo straniero, se privo di mezzi di sostentamento e non in grado di fornire esaurienti indicazioni circa le modalità del proprio soggiorno in Italia o per ragioni di sicurezza e ordine pubblico.

Ogni "straniero" che entri legalmente in Italia - sia esente da obbligo di visto che soggetto a visto - è tenuto a dichiarare la sua presenza nel territorio nazionale alla Questura della Provincia in cui si trova entro 8 giorni lavorativi dalla data dell'ingresso e ad avanzare contestuale richiesta di un "permesso di soggiorno", che è il solo titolo che legittima il soggiorno dello straniero nel nostro territorio per lo stesso motivo e per la stessa durata indicati nell'eventuale visto (salvo in caso di visto con durata convenzionale di '99 giorni', a fronte del quale il permesso di soggiorno di lunga durata sarà quello prescritto dalla specifica normativa).

N.B. Non è possibile il rilascio di alcun visto (nè la proroga di un visto preesistente) allo straniero che già si trovi nel nostro territorio. A consentirgli ufficialmente prolungamenti del soggiorno possono valere solo eventuali proroghe o rinnovi del permesso di soggiorno.

Ai sensi della normativa Schengen (Parti contraenti), il permesso di soggiorno (o la "carta d'identità diplomatica o di servizio" del M.A.E.) rilasciato dalla Questura a seguito di un visto per soggiorno di lunga durata, salva eventuale limitazione espressa, consente allo straniero, in unione con il suo passaporto nazionale o documento di viaggio equivalente in corso di validità, di entrare e uscire dallo spazio Schengen, nonchè di circolare liberamente per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre nel territorio di altre Parti contraenti. In tal caso, lo straniero sarà tuttavia obbligato a dichiarare la sua presenza sul territorio di altri Stati Schengen alle rispettive Autorità di pubblica sicurezza entro 3 giorni lavorativi dall'ingresso.

DISPONIBILITÀ DI MEZZI FINANZIARI

Lo straniero che intenda fare ingresso in Territorio Nazionale, o nello Spazio Schengen, deve disporre di mezzi finanziari che possano garantire il proprio sostentamento durante il soggiorno previsto. La disponibilità dei mezzi finanziari di sostentamento è considerato dunque uno dei presupposti indispensabili per l'ingresso nello Spazio Schengen (Istruzione Consolare Comune).

Il Ministero dell'Interno (in attuazione dell'art. 4 del T.U. del 25 luglio 1998, n. 286) ha emanato, in data 1.3.2000, la Direttiva sulla definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato (pubblicata sulla G.U. n. 64 del 17.3.2000).
La Direttiva stabilisce che la disponibilità dei mezzi finanziari possa essere dimostrata, dal cittadino straniero, mediante l'esibizione di denaro contante, di fideiussioni bancarie, di polizze fideiussorie, di equivalenti titoli di credito, di titoli di servizi prepagati o di atti comprovanti la disponibilità in Italia di fonti di reddito.
Salvo che le norme dispongano diversamente, lo straniero deve indicare poi l'esistenza di un idoneo alloggio nel Territorio Nazionale e la disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile questa anche con l'esibizione del biglietto di ritorno.
L'esibizione dei mezzi di sostentamento nella misura richiesta, oltre a costituire requisito fondamentale per la concessione di alcune tipologie di visto d'ingresso, è richiesta allo straniero al momento dell'ingresso nel Territorio Nazionale.
Il mancato possesso dei mezzi provocherà la mancata concessione del visto d'ingresso, ovvero – all'eventuale controllo da parte delle Autorità di Polizia di Frontiera – il formale Provvedimento di Respingimento in frontiera.

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA RICHIESTI PER L'INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE (a motivo di: affari, cure mediche - per l’eventuale accompagnatore -, gara sportiva, motivi religiosi, studio, transito, trasporto, turismo)


Classi di durata del viaggio Un partecipante Due o più partecipanti
Da 1 a 5 giorni: quota fissa complessiva € 269,60 € 212,81
Da 6 a 10 giorni: quota a persona giornaliera € 44,93 € 26,33
Da 11 a 20 giorni: quota fissa € 51,64 € 25,82
+ Quota giornaliera a persona € 36,67 € 22,21
Oltre i 20 giorni: quota fissa € 206,58 € 118,79
+ Quota giornaliera a persona € 27,89 € 17,04

RILASCIO

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La competenza al rilascio dei visti emessi dall'Italia spetta al Ministero degli Affari Esteri, che la esercita attraverso le sue Rappresentanze diplomatico-consolari a ciò abilitate e territorialmente competenti per il luogo di residenza dello straniero, che sono le sole responsabili dell'accertamento e della valutazione dei requisiti necessari per l'ottenimento del visto, nell'ambito della propria discrezionalità e tenuto conto delle particolari situazioni locali.

Solo in casi eccezionali e a condizioni tassativamente indicate, il visto per un solo ingresso e con durata minima indispensabile non superiore a 5 giorni per transito e ad 8 giorni per soggiorno può essere rilasciato all'ingresso dalle Autorità di frontiera, con provvedimento che ricade sotto la diretta responsabilità delle stesse: diversi sono i c.d. "permessi in frontiera", rilasciati per prassi internazionale per consentire a stranieri sprovvisti di regolare visto il pernottamento o un soggiorno di non più di 48 ore in zone adiacenti taluni aeroporti ("permesso di visita città") oppure la visita per le sole ore diurne ad aree urbane prossime a porti, incluse località di rilevante interesse turistico ("permesso per marittimi e crocieristi").

In una stessa circoscrizione consolare ove siano presenti Rappresentanze di diverse Parti contraenti la responsabilità a provvedere al rilascio di un visto Schengen uniforme (VSU fino a 90 gg.) spetta alla Rappresentanza del Paese Schengen che costituisce la meta unica o principale del viaggio o, se è impossibile a identificarsi, del Paese Schengen di primo ingresso o di prima destinazione che preveda l'obbligo del visto.

Qualora la Parte contraente competente al rilascio del visto non abbia una propria Rappresentanza nel Paese di residenza dello straniero o, in Paesi di grande estensione territoriale, nella regione di residenza - ed in base a un preventivo accordo permanente di delega per il Paese in questione o per la regione interessata - il visto Schengen uniforme può essere rilasciato dalla Rappresentanza di un'altra Parte contraente in nome e per conto di quella competente, fatte salve, se necessario, la consultazione delle Autorità centrali della Parte contraente delegante e, in ogni caso, la possibilità per lo straniero di rivolgersi alla Rappresentanza dello Stato competente situata in altra località). Non è prevista delega per il rilascio di visti per soggiorni di lunga durata cosiddetti "nazionali" (VN oltre 90 gg.).


TIPI DI VISTO

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Il visto può essere individuale (su un passaporto individuale) o collettivo (su un passaporto collettivo). Il visto collettivo non può avere durata superiore a 30 giorni.

I visti si dividono in 3 grandi categorie:

Visti Schengen Uniformi (VSU): validi per il territorio dell'insieme delle Parti contraenti; possono essere:

  • di transito aeroportuale (tipo A), obbligatori solo per i cittadini di alcuni Paesi per transitare nella zona internazionale di un aeroporto, senza entrare in territorio nazionale;
  • di transito (tipo B), validi fino a 5 giorni per attraversare il territorio delle Parti contraenti nel corso di viaggi da uno Stato terzo ad un altro Stato terzo;
  • per soggiorni di breve durata o di viaggio (tipo C) fino a 90 giorni, con uno o più ingressi (purchè nè la durata di un soggiorno ininterrotto nè il totale dei soggiorni successivi siano superiori a 3 mesi per semestre a decorrere dalla data del primo ingresso nello spazio Schengen). A personalità di rilievo o a persone favorevolmente note, che necessitino di visti con regolare frequenza ed offrano le garanzie necessarie, la normativa Schengen consente, in via eccezionale, il rilascio di visti di tipo C che, pur permettendo di soggiornare fino a 90 giorni a semestre, valgono per uno (C1), due (C2), tre (C3) o cinque anni (C5). Tale fattispecie può talora costituire una valida alternativa, di maggiore praticità e speditezza, al rilascio di visti per soggiorni di lunga durata.

Visti a Validità Territoriale Limitata (VTL): validi soltanto per la Parte contraente la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto (o, in casi particolari, anche per altri Stati Schengen specificamente indicati), senza alcuna possibilità di accesso, neppure per solo transito, al territorio di altri Stati Schengen; possono essere anch'essi di transito aeroportuale (tipo A), di transito (tipo B) o per soggiorni di breve durata o di viaggio (tipo C).

Costituendo una deroga eccezionale al regime comune dei VSU, tali visti non possono essere richiesti direttamente dallo straniero, ma possono essere rilasciati in pochi casi tassativi, e in alternativa al diretto diniego di un VSU, quando - pur non essendovi tutte le condizioni prescritte per il rilascio del visto uniforme - la Rappresentanza ritenga opportuno concedere ugualmente un visto, per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali, per ragioni di urgenza o, in caso di necessità, per un soggiorno relativo ad un semestre per il quale lo straniero abbia già ricevuto un VSU di 3 mesi.

Visti per Soggiorni di Lunga Durata o "Nazionali" (VN): validi solo per soggiorni di oltre 90 giorni (tipo D) commisurati alle caratteristiche di ciascuna tipologia di visto, con uno o più ingressi, soltanto nel territorio della Parte contraente che abbia rilasciato il visto e per il solo eventuale transito, per non più di cinque giorni, attraverso il territorio di altri Stati Schengen; sono chiamati "nazionali" perchè rilasciati da uno Stato Schengen conformemente alla propria legislazione e sono rilasciati solo in forma di visti individuali.

N.B.: per soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni) a qualsiasi titolo, tutti gli "stranieri" devono sempre munirsi di visto, anche se siano cittadini di Paesi non soggetti ad obbligo di visto per transito o per breve soggiorno.

L'esigenza di una progressiva armonizzazione delle diverse politiche nazionali dei visti ha condotto, in sede di Unione Europea, all'adozione del Regolamento n.2317/95 del Consiglio della UE del 25 settembre 1995, in vigore dal 3.3.1996, che determina l'"Elenco comune dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri". Tale Regolamento costituisce a sua volta la base di riferimento dell'Allegato 1 alla ICC di Schengen, che contiene le Liste degli Stati i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto (1); mentre l'art.9 della Convenzione dispone che "per quanto si riferisce ai Paesi terzi i cui cittadini sono soggetti ad un regime di visti comune, il regime di visti potrà essere modificato soltanto con il comune accordo di tutte le Parti contraenti".

Per titolari di passaporto ordinario:

  • per transito o per breve soggiorno: il visto (VSU o VTL) è necessario per i cittadini dei Paesi inseriti nel suddetto elenco comune;
  • per lungo soggiorno: il visto (VN) è sempre necessario, anche se lo straniero sia cittadino di un Paese esente da tale obbligo.

Per titolari di passaporto diplomatico o di servizio:

  • per transito o per breve soggiorno: il visto (VSU o VTL) è necessario per i cittadini dei Paesi inseriti nel suddetto elenco comune, salvo nel caso in cui fra l'Italia e tali Paesi vigano accordi di esenzione da tale obbligo;
  • per lungo soggiorno: il visto (VN) è sempre necessario, anche se lo straniero sia cittadino di un Paese esente da tale obbligo, salvo se l'ingresso sia richiesto per accreditamento o notifica da un cittadino di Paese con cui viga accordo di esenzione dal visto diplomatico.

Quanto ai Paesi non inseriti nel suddetto elenco comune, e quindi esenti da obbligo di visto, tale esenzione vale solo per il transito e per soggiorni di breve durata (fino a 90 gg.) per motivi, in Italia, di "turismo", "affari" o "missione".

Le tipologie dei visti correspondenti ai diversi motivi d'ingresso sono: adozione, affari, cure mediche, diplomatico, familiare al seguito, gara sportiva, inserimento nel mercato del lavoro, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro.

La definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento è stata data dal decreto del Ministero degli Affari Esteri del 12 luglio 2000. Vedere la pagina Decreto 12 luglio 2000: Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento per conoscere il loro dettaglio.


DOMANDA E TARIFFE

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Il visto può essere richiesto dallo straniero che ha più di 18 anni (per i minori la richiesta deve essere sempre avanzata da un maggiorenne ed accompagnata dall'assenso di entrambi gli esercenti la patria potestà), per se stesso e per i familiari eventualmente iscritti sul suo documento di viaggio.

La domanda di visto alla Rappresentanza va presentata per iscritto, su apposito modulo in unico esemplare compilato in ogni sua parte, sottoscritto dallo straniero e corredato da una foto formato tessera. Lo straniero che richiede il visto deve, di regola, rivolgersi alla Rappresentanza di persona, anche per essere sentito circa i motivi e le circostanze del soggiorno. Al modulo di domanda lo straniero deve allegare un documento di viaggio valido su cui sia materialmente possibile apporre il visto e, nella misura in cui è richiesta, la documentazione giustificativa. Tale documentazione, dipendente dal tipo di visto richiesto o che la Rappresentanza ritiene di rilasciare, dovrà comunque attestare obbligatoriamente:

  • la finalità del viaggio (lettera di invito, convocazione, partecipazione a un viaggio organizzato, ecc.)
  • i mezzi di trasporto e di ritorno (valuta per la benzina, assicurazione del veicolo o, se lo straniero non viaggi con mezzi propri o con mezzo collettivo, biglietto di viaggio aereo, marittimo o ferroviario, di andata e ritorno o, solo laddove le Compagnie subordinino l'emissione del biglietto al preventivo possesso di visto, tagliandi di prenotazione, ecc.);
  • i mezzi di sostentamento durante il viaggio e il soggiorno (non solo denaro contante in valuta convertibile, ma anche carte di credito od altri titoli quali "traveller's cheques", ecc.);
  • e le condizioni di alloggio (prenotazioni alberghiere o di analoghi stabilimenti di accoglienza, documentazione attestante la disponibilità di alloggio in affitto o di proprietà, lettera di invito, ecc.).

Valutata la ricevibilità della domanda di visto sulla scorta della documentazione prodotta dal richiedente e di quanto appreso nel corso della sua intervista, di norma, diretta e personale, la Rappresentanza provvede ai prescritti controlli preventivi di sicurezza, consultando in via informatica o telematica tramite la "rete mondiale visti" (2) l'elenco degli stranieri non ammissibili nello spazio Schengen del SIS (Sistema di Informazione Schengen).

Se il rilascio del visto è obbligatoriamente subordinato alla preventiva consultazione delle nostre Autorità nazionali per la sicurezza o di quelle di altre Parti contraenti, il visto è concesso solo dopo aver acquisito anche i pareri delle predette Autorità.

N.B. La richiesta dei pareri relativi ai predetti controlli, la ricezione delle risposte e la conseguente emissione della vignetta-visto vengono effettuate tramite procedure interamente automatizzate e mediante appositi programmi informatizzati centrali e periferici.

Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso la Rappresentanza consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia.

I diritti consolari da riscuotersi per i visti concessi sono espressi nel controvalore in Lire italiane di tariffe fissate in ECU e percepiti in moneta convertibile o nella moneta del luogo (a differenza di altri atti consolari, nessun diritto d'urgenza può essere chiesto o riscosso per il rilascio dei visti).

N.B.: Per il rilascio dei visti da parte di Rappresentanze diplomatico-consolari italiane vanno quindi corrisposte solo le seguenti tariffe (armonizzate secondo la normativa di Schengen), con esclusione di qualsiasi altra provvigione o compenso assolutamente non spettanti.


Tipi di visto Tariffe in Euro
Tutte le tipologie di visto Schengen uniforme 35.oo
COLLETTIVO (tipo A, B e C) 35.oo + 1.oo per persona
NAZIONALE per soggiorni di lunga durata (tipo "D") 50.oo

PAESI SOGGETTI AL VISTO

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Sono soggetti ad obbligo del visto:
Colombia, Cuba, Ecuador, Haiti, Perù e Repubblica Dominicana.

Sono esenti dall'obbligo di visto d'ingresso per soggiorni di durata massima di 90 giorni:
Argentina, Brasile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Uruguay e Venezuela.

RETE MONDIALI VISTI

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La cosiddetta "rete mondiale visti" è un complesso sistema di collegamenti telematici fra le Rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero a ciò abilitate ed il Ministero degli Affari Esteri e, per il tramite di quest'ultimo, con il Sistema di Informazione Schengen, con le Autorità nazionali per la sicurezza e con le Autorità centrali degli altri Paesi "partners" che applicano la Convenzione di Schengen.