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SPORTELLO UNICO


SPORTELLI UNICI PER L'IMMIGRAZIONE: I MODULI PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI STRANIERI E PER IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

I nuovi Sportelli Unici per l'Immigrazione, istituti presso le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, sono competenti a ricevere le istanze per (Vedere testo completo Circolare Ministero dell'interno del 30 maggio 2005):

  1. L'assunzione dei lavoratori stranieri.
  2. Il ricongiungimento familiare degli stranieri.

I moduli per la presentazione delle domande - prelevabili dal presente sito e da quello del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (www.welfare.gov.it) – sono i seguenti:

  1. ASSUNZIONE LAVORATORI STRANIERI

    • Modelli A (lavoro domestico), B (lavoro subordinato), C (lavoro subordinato stagionale) - Richiesta di rilascio di nulla osta per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato, indeterminato o a carattere stagionale, con un cittadino straniero residente all'estero (le domande potranno essere presentate soltanto quando saranno stabiliti i flussi d'ingresso per l'anno 2006).
    • Modelli D, E, F, G, H, I, L, M, N ed O - Richiesta di rilascio di nulla osta per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con un cittadino straniero residente all'estero, per le particolari categorie di lavoro previste dall'art.27, comma 1, del T.U. sull'immigrazione, che non rientrano nella programmazione dei flussi d'ingresso.
    • Modello Q - Contratto di soggiorno da stipulare da parte dello straniero con un datore di lavoro che si sostituisce o si aggiunge al precedente.
    • Modello R - Contratto di soggiorno da stipulare da parte dello straniero e del datore di lavoro in caso di rapporto di lavoro instaurato in vigenza della precedente normativa.
    • Modello V - Richiesta di attestazione di sussistenza di quota per l'instaurazione di un rapporto di lavoro, nel caso di conversione del permesso di soggiorno per studio o di formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
    • Modello Z - Richiesta di certificazione attestante i requisiti previsti per lavoro autonomo, nel caso di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
    • Richiesta di nulla osta al lavoro per i lavoratori subordinati neocomunitari: va redatta sull'apposita modulistica disponibile nel sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.welfare.gov.it).

  2. RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DEGLI STRANIERI

    • Modello S - Richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare.
      Allegati del mod. S:

      • - Modello S1 - Dichiarazione attestante il consenso ad ospitare il minore.
      • - Modello T2 - Dichiarazione attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti.
      • - Modello S2 - Dichiarazione relativa alla sussistenza del rapporto di lavoro.

    • Modello T - Richiesta di nulla osta per l'ingresso dei familiari al seguito dello straniero. Allegati del mod. T:

      • Modello T1 - Dichiarazione attestante il consenso ad ospitare il minore.
      • Modello T2 - Dichiarazione attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti.

NB: Per la compilazione dei moduli sopra elencati nei campi relativi ai codici Stato, è necessario utilizzare l'elenco codici Stato qui reperibile.

22 Luglio 2005

Chiarimenti riguardanti alcuni procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione

  1. CONTRATTO DI SOGGIORNO – STRANIERI IN POSSESSO DI CARTA DI SOGGIORNO O DI TITOLO DI SOGGIORNO RILASCIATO PER ALTRO MOTIVO CHE ABILITA ALL'ATTIVITà LAVORATIVA
    L'art. 5, comma 3 bis, del T.U. per l'Immigrazione prevede che il contratto di soggiorno è necessario ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il suddetto contratto, pertanto, non deve essere stipulato dai cittadini stranieri in possesso di carta di soggiorno o di un titolo di soggiorno rilasciato per un altro motivo che abiliti all'attività lavorativa (es. permesso di soggiorno per motivi familiari, di studio, umanitari, asilo). Tale contratto deve essere stipulato solo al momento dell'eventuale conversione del titolo posseduto in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

  2. CONTRATTO DI SOGGIORNO – VARIAZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO
    - Circa l'obbligatorietà di stipulare il contratto di soggiorno a seguito dell'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, si precisa che tale adempimento, ai sensi dell'art. 36 bis del Regolamento di attuazione, riguarda l'avvio di ogni nuovo impegno lavorativo, anche se si aggiunge ad un altro precedentemente contratto.
    - Riguardo alle variazioni del rapporto di lavoro per cui è obbligatoria la comunicazione allo Sportello Unico, si ritiene che il disposto dell'art. 22, comma 7 del T.U. debba essere coordinato con quanto previsto dall'art. 36 bis, comma 2, del DPR 394/99 come modificato dal DPR 33/04. Pertanto, così come prevede il citato art. 36 bis, il datore di lavoro dovrà esclusivamente comunicare, entro cinque giorni dall'evento, la data di inizio e la data di cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero, nonché il trasferimento di sede del lavoratore, con la relativa decorrenza.

  3. RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI
    - Riguardo ai cittadini stranieri in possesso di un titolo di soggiorno per motivi familiari – anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione se. I penale, n. 1714 dell'8.1.2001 – si ritiene che essi hanno diritto a richiedere il ricongiungimento familiare, purché in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dall'art. 29 del T.U. Se, infatti, lo straniero in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo può esercitare il diritto all'unità familiare, lo stesso diritto deve essere riconosciuto al titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari a cui è del pari consentito lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo. - Per quanto concerne il ricongiungimento familiare di stranieri già presenti sul territorio nazionale, di cui all'art. 30, comma 1 punto c del T.U. (c.d. coesione familiare), si precisa che, trattandosi di conversione di un titolo di soggiorno già posseduto, la materia resta di competenza della Questura.

    Come stabilito dal Ministero degli Affari Esteri, la richiesta di validazione della documentazione da produrre a supporto delle richieste di ricongiungimento familiare (o per familiare al seguito), può essere presentata agli Uffici Visti delle nostre Rappresentanze Diplomatiche, oltre che dai diretti interessati, anche da terzi incaricati, senza alcuna limitazione.

  4. IDONEITà DELL'ALLOGGIO
    In merito alla documentazione attestante il requisito di idoneità alloggiativa, necessario sia per la stipula del contratto di soggiorno che per la richiesta di ricongiungimento familiare, si chiarisce che il certificato attestante che l'alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica deve essere richiesto all'Ufficio Tecnico del Comune. In alternativa può essere prodotto il certificato di idoneità igienico-sanitaria richiesto presso la ASL di appartenenza.

  5. SPORTIVI STRANIERI
    Analogamente a quanto previsto riguardo al decreto flussi dei lavoratori stranieri per l'anno 2005, si chiarisce che, fino all'entrata in vigore del Decreto che fisserà le quote degli sportivi stranieri per l'anno 2006, per gli sportivi autorizzati dal CONI a svolgere la propria attività sulla base delle quote previste per l'anno 2005 resta in vigore la previgente procedura, sia per la richiesta dei visti che per il rilascio dei permessi di soggiorno.

25 ottobre 2005