SPORTELLI UNICI PER L'IMMIGRAZIONE: I MODULI PER
L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI STRANIERI E PER IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
I nuovi Sportelli Unici per l'Immigrazione, istituti presso le Prefetture –
Uffici Territoriali del Governo, sono competenti a ricevere le istanze per
(Vedere testo completo
Circolare Ministero dell'interno del 30 maggio 2005):
- L'assunzione dei lavoratori stranieri.
- Il ricongiungimento familiare degli stranieri.
I moduli per la presentazione delle domande - prelevabili dal presente sito e
da quello del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (www.welfare.gov.it)
– sono i seguenti:
- ASSUNZIONE LAVORATORI STRANIERI
- Modelli
A (lavoro domestico),
B
(lavoro subordinato),
C
(lavoro subordinato stagionale) - Richiesta di rilascio di nulla osta
per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato,
indeterminato o a carattere stagionale, con un cittadino straniero residente
all'estero (le domande potranno essere presentate soltanto quando saranno
stabiliti i flussi d'ingresso per l'anno 2006).
- Modelli
D,
E,
F,
G,
H,
I,
L,
M,
N
ed
O
- Richiesta di rilascio di nulla osta per l'instaurazione di un rapporto di
lavoro subordinato con un cittadino straniero residente all'estero, per le
particolari categorie di lavoro previste dall'art.27, comma 1, del T.U.
sull'immigrazione, che non rientrano nella programmazione dei flussi d'ingresso.
-
Modello Q - Contratto di soggiorno da stipulare da parte dello straniero
con un datore di lavoro che si sostituisce o si aggiunge al precedente.
-
Modello R - Contratto di soggiorno da stipulare da parte dello straniero
e del datore di lavoro in caso di rapporto di lavoro instaurato in vigenza della
precedente normativa.
-
Modello V - Richiesta di attestazione di sussistenza di quota per
l'instaurazione di un rapporto di lavoro, nel caso di conversione del permesso
di soggiorno per studio o di formazione professionale in permesso di soggiorno
per lavoro subordinato.
-
Modello Z - Richiesta di certificazione attestante i requisiti previsti
per lavoro autonomo, nel caso di conversione del permesso di soggiorno per
motivi di studio o di formazione professionale in permesso di soggiorno per
lavoro autonomo.
- Richiesta di nulla osta al lavoro per i lavoratori subordinati
neocomunitari: va redatta sull'apposita modulistica disponibile nel sito
internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.welfare.gov.it).
- RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DEGLI STRANIERI
-
Modello S - Richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare.
Allegati del mod. S:
- -
Modello S1 - Dichiarazione attestante il consenso ad ospitare il minore.
- -
Modello T2 - Dichiarazione attestante il consenso ad ospitare anche i
ricongiunti.
- -
Modello S2 - Dichiarazione relativa alla sussistenza del rapporto di
lavoro.
-
Modello T - Richiesta di nulla osta per l'ingresso dei familiari al
seguito dello straniero. Allegati del mod. T:
-
Modello T1 - Dichiarazione attestante il consenso ad ospitare il minore.
-
Modello T2 - Dichiarazione attestante il consenso ad ospitare anche i
ricongiunti.
NB: Per la compilazione dei moduli sopra elencati nei campi relativi ai
codici Stato, è necessario utilizzare l'elenco
codici Stato qui reperibile.
22 Luglio 2005
Chiarimenti riguardanti alcuni procedimenti di
competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione
- CONTRATTO DI SOGGIORNO – STRANIERI IN POSSESSO DI CARTA DI SOGGIORNO O DI
TITOLO DI SOGGIORNO RILASCIATO PER ALTRO MOTIVO CHE ABILITA ALL'ATTIVITà
LAVORATIVA
L'art. 5, comma 3 bis, del T.U. per l'Immigrazione prevede che il contratto di
soggiorno è necessario ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato. Il suddetto contratto, pertanto, non deve essere stipulato dai
cittadini stranieri in possesso di carta di soggiorno o di un titolo di
soggiorno rilasciato per un altro motivo che abiliti all'attività lavorativa
(es. permesso di soggiorno per motivi familiari, di studio, umanitari, asilo).
Tale contratto deve essere stipulato solo al momento dell'eventuale conversione
del titolo posseduto in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
- CONTRATTO DI SOGGIORNO – VARIAZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO
- Circa l'obbligatorietà di stipulare il contratto di soggiorno a seguito
dell'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, si precisa che tale
adempimento, ai sensi dell'art. 36 bis del Regolamento di attuazione, riguarda
l'avvio di ogni nuovo impegno lavorativo, anche se si aggiunge ad un altro
precedentemente contratto.
- Riguardo alle variazioni del rapporto di lavoro per cui è obbligatoria la
comunicazione allo Sportello Unico, si ritiene che il disposto dell'art. 22,
comma 7 del T.U. debba essere coordinato con quanto previsto dall'art. 36 bis,
comma 2, del DPR 394/99 come modificato dal DPR 33/04. Pertanto, così come
prevede il citato art. 36 bis, il datore di lavoro dovrà esclusivamente
comunicare, entro cinque giorni dall'evento, la data di inizio e la data di
cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero, nonché il
trasferimento di sede del lavoratore, con la relativa decorrenza.
- RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI
- Riguardo ai cittadini stranieri in possesso di un titolo di soggiorno per
motivi familiari – anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione se.
I penale, n. 1714 dell'8.1.2001 – si ritiene che essi hanno diritto a richiedere
il ricongiungimento familiare, purché in possesso di tutti gli altri requisiti
previsti dall'art. 29 del T.U. Se, infatti, lo straniero in possesso di permesso
di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo può
esercitare il diritto all'unità familiare, lo stesso diritto deve essere
riconosciuto al titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari a cui è
del pari consentito lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo. - Per
quanto concerne il ricongiungimento familiare di stranieri già presenti sul
territorio nazionale, di cui all'art. 30, comma 1 punto c del T.U. (c.d.
coesione familiare), si precisa che, trattandosi di conversione di un titolo di
soggiorno già posseduto, la materia resta di competenza della Questura.
Come stabilito dal Ministero degli Affari Esteri, la richiesta di validazione
della documentazione da produrre a supporto delle richieste di ricongiungimento
familiare (o per familiare al seguito), può essere presentata agli Uffici Visti
delle nostre Rappresentanze Diplomatiche, oltre che dai diretti interessati,
anche da terzi incaricati, senza alcuna limitazione.
- IDONEITà DELL'ALLOGGIO
In merito alla documentazione attestante il requisito di idoneità alloggiativa,
necessario sia per la stipula del contratto di soggiorno che per la richiesta di
ricongiungimento familiare, si chiarisce che il certificato attestante che
l'alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica deve essere richiesto
all'Ufficio Tecnico del Comune. In alternativa può essere prodotto il
certificato di idoneità igienico-sanitaria richiesto presso la ASL di
appartenenza.
- SPORTIVI STRANIERI
Analogamente a quanto previsto riguardo al decreto flussi dei lavoratori
stranieri per l'anno 2005, si chiarisce che, fino all'entrata in vigore del
Decreto che fisserà le quote degli sportivi stranieri per l'anno 2006, per gli
sportivi autorizzati dal CONI a svolgere la propria attività sulla base delle
quote previste per l'anno 2005 resta in vigore la previgente procedura, sia per
la richiesta dei visti che per il rilascio dei permessi di soggiorno.
25 ottobre 2005
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