|
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i
quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato
riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti.

Art. 3
1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la
cittadinanza.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati
prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la
cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la
riacquisti.
4. Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana.
Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo
stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque
rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa.

Art. 4
1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli
ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita,
diviene cittadino:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara
preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero,
e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due
anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal
raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza
interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se
dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla
suddetta data.

Art. 5
1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la
cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel
territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se
non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se
non sussiste separazione legale.

Art. 6
1. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5:
a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo 1, capi
I, II e III, del codice penale;
b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una
pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la
condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da
parte di una autorità giudiziaria straniera quando la sentenza sia stata
riconosciuta in Italia;
c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla
sicurezza della Repubblica.
2. Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal procuratore
generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è
iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al
comma 1, lettera b).
3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.
4. L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della
sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di
cui al comma 1, lettera a) e lettera b), primo periodo, nonchè per il tempo in
cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di
cui al medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo.

Art. 7
1. L'istanza per l'acquisto o la concessione della cittadinanza italiana, di
cui all'articolo 7 ed all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, si
presenta al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza
dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità
consolare.
2. Nell'istanza devono essere indicati i presupposti in base ai quali
l'interessato ritiene di aver titolo all'acquisto o alla concessione della
cittadinanza.
3. L'istanza dev'essere corredata della seguente documentazione, in forma
autentica:
a) estratto dell'atto di nascita, o equivalente;
b) stato di famiglia;
c) documentazione relativa alla cittadinanza dei genitori, limitatamente
all'ipotesi in cui trattisi di elemento rilevante per l'acquisto della
cittadinanza;
d) certificazioni dello Stato estero, o degli Stati esteri, di origine e di
residenza, relative ai precedenti penali ed ai carichi penali pendenti;
e) certificato penale dell'autorità giudiziaria italiana;
f) certificato di residenza;
g) copia dell'atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei
matrimoni, limitatamente all'ipotesi di acquisto della cittadinanza per
matrimonio.
4. Ai fini della concessione, di cui all'articolo 9 della legge 5 febbraio
1992, n. 91, il Ministro dell'interno è autorizzato ad emanare, con proprio
decreto, disposizioni concernenti l'allegazione di ulteriori documenti.
5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 gennaio
1991 n. 13.

Art. 8
1. Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui
all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si
tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato
su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere
riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.
2. L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa quando dalla
data di presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta
documentazione, sia decorso il termine di due anni.
Art. 9
1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente
della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro
dell'interno:
a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in
linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel
territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da
almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1,
lettera c);
b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede
legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente
alla adozione;
c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno
cinque anni alle dipendenze dello Stato;
d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede
legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio
della Repubblica;
f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio
della Repubblica.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato
e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza
può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi
all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

Art. 10
1. Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona
a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto
medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la
Costituzione e le leggi dello Stato.

Art. 11
1. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza
straniera conserva quella italiana ma può ad essa rinunciare qualora risieda o
stabilisca la residenza all'estero.

Art. 12
1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un
impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da
un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio
militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato,
all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare
l'impiego, la carica o il servizio militare.
2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato
estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una
carica pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza
esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza,
perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di
guerra.

Art. 13
1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara
previamente di volerla riacquistare;
b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello
Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;
c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un
anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;
d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio
della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;
e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di
abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico
estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato
estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la
residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver
abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati
nonostante l'intimazione di cui all'articolo 12, comma 1.
2. Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l'abbia
perduta in applicazione dell'articolo 3, comma 3, nonchè dell'articolo 12, comma
2.
3. Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il riacquisto della
cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro
dell'interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio
di Stato. Tale inibizione può intervenire entro il termine di un anno dal
verificarsi delle condizioni stabilite.

Art. 14
1. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana. se
convivono con esso acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti
maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.

Art. 15
1. L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto
stabilito dall'articolo 13, comma 3, dal giorno successivo a quello in cui sono
adempiute le condizioni e le formalità richieste.

Art. 16
1. L'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica è
soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti
civili ed agli obblighi del servizio militare.
2. Lo straniero rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni
stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali è equiparato
all'apolide ai fini dell'applicazione della presente legge, con esclusione degli
obblighi inerenti al servizio militare.
Art. 17
1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della
legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista
dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua
una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 219 della legge 19 maggio 1975
n. 151.
Art. 18
1. Le persone già residenti nei territori che sono appartenuti alla monarchia
austro-ungarica ed emigrate all'estero prima del 16 luglio 1920 ed i loro
discendenti in linea retta sono equiparate, ai fini e per gli effetti
dell'articolo 9, comma 1, lettera a), agli stranieri di origine italiana o nati
nel territorio della Repubblica.
Art. 19
1. Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio 1956 n. 27, sulla
trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento
delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell'articolo 19
del Trattato di pace tra le potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a
Parigi il 10 febbraio 1947.
Art. 20
1. Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito
anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori
alla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 21
1. Ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 9, la cittadinanza italiana
può essere concessa allo straniero che sia stato affiliato da un cittadino
italiano prima della data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n.
184, e che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sette
anni dopo l'affiliazione.

Art. 22
1. Per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge,
abbiano già perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 8 della
legge 13 giugno 1912, n. 555 cessa ogni obbligo militare.

Art. 23
1. Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la
rinunzia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla
presente legge sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune dove il
dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza ovvero, in caso di
residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di
residenza,
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché gli atti o i provvedimenti
attinenti alla perdita, alla conservazione e al riacquisto della cittadinanza
italiana vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di essi viene
effettuata annotazione a margine dell'atto di nascita.

Art. 24
1. Il cittadino italiano, in caso di acquisto o riacquisto di cittadinanza
straniera o di opzione per essa, deve darne, entro tre mesi dall'acquisto,
riacquisto o opzione, o dal raggiungimento della maggiore età, se successivo,
comunicazione mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile del luogo
di residenza, ovvero, se residente all'estero, all'autorità consolare
competente.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono soggette alla medesima disciplina
delle dichiarazioni di cui all'articolo 23.
3. Chiunque non adempia agli obblighi indicati nel comma 1 è assoggettato
alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.
Competente all'applicazione della sanzione amministrativa è il prefetto.

Art. 25
1. Le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge sono
emanate entro un anno dalla sua entrata in vigore, con decreto del Presidente
della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e
dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

Art. 26
1. Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, la legge 31 gennaio 1926,
n. 108, il regio decreto - legge 1° dicembre 1934, n. 1997 convertito dalla
legge 4 aprile 1935, n. 517, l'articolo 143 -ter del codice civile, la legge 21
aprile 1983, n. 123, l'articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n.. 184, la legge
15 maggio 1986, n. 180, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente
legge.
2. è soppresso l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 5, comma secondo,
della legge 21 aprile 1983, n. 123, e all'articolo 1, comma 1, della legge 15
maggio 1986, n. 180.
3. Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.

Art. 27
1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.

|