Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma,
della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di
seguito indicati come stranieri.
Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli,
e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40.
Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti
concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad
apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente
testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e
internazionali più favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.
Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le
disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di
norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora
sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.
Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito
denominato regolamento di attuazione, é emanato ai sensi dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge 6 marzo 1998, n. 40.
Prima dell'emanazione, lo schema del regolamento di cui al comma 6
é trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni
competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale
termine, il regolamento é emanato anche in mancanza del parere.
Art. 2 ( nota ) -
Diritti e doveri dello straniero (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2,
Legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1)
- Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello
Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti
dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai
principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.
- Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato
gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che
le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico
dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le
convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa é
accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di
attuazione.
- La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n.
143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce
a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e
alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto
ai lavoratori italiani.
- Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica
locale.
- Allo straniero é riconosciuta parità di trattamento con il
cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli
interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso
ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.
- Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti
concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti,
anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero,
quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con
preferenza per quella indicata dall'interessato.
- La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme
previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e
gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela
dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in
Italia ha diritto di prendere contatto con le autorità del Paese di cui é
cittadino e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al
procedimento.
L'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro
pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti
dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più
vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano
proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di
libertà personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei
minori di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di
ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì l'obbligo di far pervenire a tale
rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano
essere trattenuti per motivi previsti dalla legge.
Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri
che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato
riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono
state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
- Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui
all'articolo 11, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche più favorevoli
per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per
prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.
- Lo straniero presente nel territorio italiano é comunque tenuto
all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.
Art. 2-bis.
Comitato per il coordinamento e il monitoraggio
- E' istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle
disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato "Comitato".
- Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del
Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio
dei ministri, ed è composto dai Ministri interessati ai temi trattati in
ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da un presidente di
regione o di provincia autonoma designato dalla Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome.
- Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, è
istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell'interno, composto
dai rappresentanti dei Dipartimenti per gli affari regionali, per le pari
opportunità, per il coordinamento delle politiche comunitarie, per l'innovazione
e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della
giustizia, delle attività produttive, dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, dell'economia e
delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali, per i beni e
le attività culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del
Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere
invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione interessata
all'attuazione delle disposizioni del presente testo unico, nonché degli enti e
delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori
di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1.
- Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari
esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le politiche
comunitarie, sono definite le modalità di coordinamento delle attività del
gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri".
Art. 3 ( nota ) -
Politiche migratorie (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3)
- Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati,
il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli enti e le
associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione
degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni
salva la necessità di un termine più breve il documento programmatico
relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello
Stato, che é approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti
Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal
ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico é emanato,
tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica
ed é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro
dell'Interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati
raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico.
- Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo
Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione
europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e
con organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di
immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine.
Esso indica altresì le misure di carattere economico e sociale nei confronti
degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non
debbono essere disciplinate con legge.
- Il documento individua inoltre i criteri generali per la
definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli
interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento
sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel
rispetto delle diversità e delle identità culturali delle persone, purché non
confliggenti con l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento per
un positivo reinserimento nei Paesi di origine.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il
termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del
decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento
programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello
Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per
lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di
protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. Qualora
se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante
l'anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato,
anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono
rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata
pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio
dei ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite
delle quote stabilite per l'anno precedente.
- Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio,
le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i
provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli
ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli
interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con
particolare riguardo a quelli inerenti all'alloggio, alla lingua,
all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona
umana.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare
di concerto con il Ministro dell'interno, si provvede all'istituzione di
Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati le
competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli
enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli
immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti
di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello
locale.
- -bis. Fermi restando i trattamenti
dei dati previsti per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il
Ministero dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema statistico nazionale e
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le attività di
raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno dell'immigrazione
extracomunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni interessate alle
politiche migratorie.
- Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo,
il documento programmatico di cui al comma 1 é predisposto entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso
documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4.
- Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 é trasmesso
al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto
é emanato anche in mancanza del parere.
TITOLO II
Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal
territorio dello stato
CAPO I
Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno
Art. 4
- Ingresso nel territorio dello Stato (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4)
- L'ingresso nel territorio dello Stato é consentito allo straniero in
possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso,
salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza maggiore,
soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.
- Il visto di ingresso è rilasciato dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di
stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono
equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità
diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto
di ingresso l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero
una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in
inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello
straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non
sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al
rilascio del visto, l'autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo
straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese,
spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il
diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto
presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La
presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a
sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative
responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda. Per lo straniero in
possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel
territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera
- Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4,
l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi
internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che
dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo
scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di
sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i
permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di
provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata
dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di
programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non è
ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia
considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di
uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone
dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o
che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti
dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati
inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina
dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da
destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori
da impiegare in attività illecite.
- L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni
di breve durata, validi fino a 90 giorni, e per soggiorni di lunga durata che
comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia
con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori
a tre mesi saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in
visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a
specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a
norme comunitarie.
- Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva
comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno
provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini
siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da
accordi internazionali in vigore.
- Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono
respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la
speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso,
gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad
accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del
respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di
sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.
- L'ingresso é comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e
delle formalità prescritti con il regolamento di attuazione.
Art. 5
- Permesso di soggiorno (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5)
- Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati
regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o
di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del
presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo
equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente
all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.
- Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità
previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo
straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio
dello Stato ed é rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o
dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali
modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di
giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle
funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali,
istituti civili e religiosi e altre convivenze.
- -bis. Lo straniero che richiede il permesso di
soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici
- La durata del permesso di soggiorno é quella prevista dal visto
d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli
accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque
essere:
- superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
- abrogata
- superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per
studio o per formazione debitamente certificata; il permesso é tuttavia
rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
- abrogata
- superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri
casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.
- -bis. Il permesso di soggiorno per motivi
di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per
lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno
per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può
superare:
- in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata
complessiva di nove mesi;
- in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,
la durata di un anno;
- in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, la durata di due anni.
- -ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia
almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato,
qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale
titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha
usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il
relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato
immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente
testo unico.
- -quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato
gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato
sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o
consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 del
presente testo unico. Il permesso di soggiorno non può avere validità superiore
ad un periodo di due anni.
- -quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana
che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3
dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del
comma 5 dell'articolo 26, ne dà comunicazione anche in via telematica al
Ministero dell'interno e all'INPS per l'inserimento nell'archivio previsto dal
comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione. Uguale comunicazione è data al Ministero dell'interno per i
visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro
trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
- -sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi
dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a
due anni.
- Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero
al questore della provincia in cui dimora, almeno novanta giorni prima della
scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima nei
casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta giorni nei
restanti casi, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il
rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti
salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di
attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a
quella stabilita con rilascio iniziale.
- -bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso
di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
- Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il
permesso di soggiorno é stato rilasciato, esso é revocato quando mancano o
vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel
territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e
sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e
che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.
- Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere
altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi
esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in
particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato italiano.
- Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo
equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione
europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro
presenza al questore con le modalità e nei termini di cui al comma 2. Agli
stessi é rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai
contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro
60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato può essere disposta
l'espulsione amministrativa.
- Il permesso di soggiorno e la carta di
soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a
tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da
approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie in attuazione dell'Azione comune adottata dal
Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996, riguardante l'adozione di un
modello uniforme per i permessi di soggiorno.
- -bis. Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o
reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di
soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il
rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno,
di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, è punito con la
reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto
che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La
pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.
- Il permesso di soggiorno é rilasciato, rinnovato o convertito entro
venti giorni dalla data in cui é stata presentata la domanda, se sussistono i
requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di
attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo,
per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo
unico.
Art. 5-bis
Contratto di soggiorno per lavoro subordinato
- Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore
di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un
prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea
o apolide, contiene:
- la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un
alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge
per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di
viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
- Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno
il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 1.
- Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto
previsto dall'articolo 22 presso lo sportello unico per l'immigrazione della
provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà
luogo la prestazione lavorativa secondo le modalità previste nel regolamento di
attuazione.
Art. 6
- Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno (Legge 6 marzo 1998, n. 40,
art. 6; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 144, comma 2 e 148)
- Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato,
lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività
consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere
convertito, comunque prima della sua scadenza e previa
stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della
certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo
26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle
quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste
dal regolamento di attuazione.
- Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e
ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato
civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di
cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica
amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed
altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.
- Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro
documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, é
punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila.
- Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello
straniero, questi
è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e
segnaletici.
- Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal
regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano
fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la
disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al
sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.
- Salvo quanto é stabilito nelle leggi militari, il Prefetto può
vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in località che comunque
interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto é comunicato agli
stranieri per mezzo della autorità locale di pubblica sicurezza o col mezzo di
pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere
allontanati per mezzo della forza pubblica.
- Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente
soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con
le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello
straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più
di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o
variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente.
- Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel
territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio,
entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio
domicilio abituale.
- Il documento di identificazione per stranieri é rilasciato su
modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso
non é valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle
convenzioni o dagli accordi internazionali.
- Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente articolo
é ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
Art. 7
- Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro (R.d. 18 giugno 1931, n.
773, art. 147)
- Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o
apolide, anche se parente o affine. o lo assume per qualsiasi causa alle proprie
dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili,
rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, é tenuto a darne
comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica
sicurezza.
- La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante,
quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di
identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in
cui la persona é alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il
quale la comunicazione é dovuta.
- -bis. Le violazioni delle
disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.
Art. 8
- Disposizioni particolari (R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 149)
- Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del sacro
collegio e del corpo diplomatico e consolare.
Art. 9 ( note ) -
Carta di soggiorno (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 7)
- Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno
sei anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che
consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un
reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere
al questore il rilascio della carta di soggiorno per sé, per il coniuge e per i
figli minori conviventi.
La carta di soggiorno é a tempo indeterminato.
- La carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero
coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di
cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia.
- La carta di soggiorno é rilasciata sempre che nei confronti dello
straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui
all'articolo 380 nonché, limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo 381
del codice di procedura penale o pronunciata sentenza di condanna, anche non
definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al
rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se é stata
emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati di cui al presente
comma. Qualora non debba essere disposta l'espulsione e ricorrano i requisiti
previsti dalla legge, é rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del
rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa é ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
- Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante
nel territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno può:
- fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto;
- svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo
quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al
cittadino;
- accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica
amministrazione, salvo che sia diversamente disposto;
- partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche
l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del
capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita
pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.
- Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione
amministrativa può essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o
sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle categorie
indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito
dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646, sempre che sia applicata, anche in via cautelare, una
delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
CAPO II
Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione
Art. 10
- Respingimento (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 8)
- La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi
di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per
l'ingresso nel territorio dello Stato.
- Il respingimento con accompagnamento alla frontiera é altresì
disposto dal questore nei confronti degli stranieri:
- che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di
frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;
- che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati
temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso.
- Il vettore che ha condotto alla frontiera uno
straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4, o che deve essere comunque
respinto a norma del presente articolo, è tenuto a prenderlo immediatamente a
carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato
il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero. Tale
disposizione si applica anche quando l'ingresso è negato allo straniero in
transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di
destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorità dello Stato di destinazione gli
abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato.
- Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi
3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che
disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato,
ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
- Per lo straniero respinto é prevista l'assistenza necessaria presso
i valichi di frontiera.
- I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati
dall'autorità di pubblica sicurezza.
Art. 11
- Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera (Legge 6 marzo
1998, n. 40, art. 9)
- Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il
piano generale degli interventi per il potenziamento e il perfezionamento, anche
attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di
rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilità con i sistemi informativi
di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in
vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
- -bis. Il Ministro dell'interno,
sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza
pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei
controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro
dell'interno promuove altresì apposite misure di coordinamento tra le autorità
italiane competenti in materia di controlli sull'immigrazione e le autorità
europee competenti in materia di controlli sull'immigrazione ai sensi
dell'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n.
388.
- Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi
automatizzati e dei relativi contratti é data comunicazione all'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione.
- Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro
dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre e i prefetti dei
capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le
misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della
vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province
interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di
frontiera, nonché le autorità marittime e militari e i responsabili degli organi
di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente
interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in materia.
- Il Ministero degli affari esteri e il
Ministero dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi
interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti e il
rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei
provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca
collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale scopo,
le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle
autorita' dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente
individuate, nei limiti delle compatibilita' funzionali e finanziarie definite
dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e, se si tratta di beni, apparecchiature o
servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con il Ministro competente.
- Per le finalita' di cui al comma 4, il Ministro dell'interno
predispone uno o piu' programmi pluriennali di interventi straordinari per
l'acquisizione degli impianti e mezzi tecnici e logistici necessari, per
acquistare o ripristinare i beni mobili e le apparecchiature in sostituzione di
quelli ceduti ai Paesi interessati, ovvero per fornire l'assistenza e altri
servizi accessori. Se si tratta di beni, apparecchiature o servizi forniti da
altre amministrazioni, i programmi sono adottati di concerto con il Ministro
competente.
- Presso i valichi di frontiera sono previsti sevizi di
accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che
intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno
di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove
possibile, all'interno della zona di transito.
Art. 12
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 10)
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti
diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero
ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la
persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la
reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona.
- Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale,
non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate
in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
presenti nel territorio dello Stato.
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al
fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare
l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni
del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato
del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è
punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000 euro
per ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto è commesso da tre o
più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di
trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente
ottenuti.
- -bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:
- il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio
dello Stato di cinque o più persone;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata
esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata
sottoposta a trattamento inumano o degradante.
- -ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di
reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento
sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività
illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, si applica la pena della
reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona.
- -quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista
dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai
commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena
risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
- -quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene
sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per
evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando
concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di
elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione
o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse
rilevanti alla consumazione dei delitti.
- -sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole:
"609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonché dall'articolo
12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo
unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
- Nei casi previsti dai commi 1 e 3, é sempre consentito l'arresto in
flagranza ed é disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i
medesimi reati, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio di
linea o appartenente a persona estranea al reato. Nei medesimi casi si procede
comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali
indagini.
- Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto
non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto
profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle
attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi
nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, é
punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta
milioni.
- Il vettore aereo, marittimo o terrestre é tenuto ad accertarsi che
lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso
nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera
dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri
in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli
obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli
stranieri trasportati. Nei casi più gravi é disposta la sospensione da uno a
dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione
rilasciato dall'autorità amministrativa italiana, inerenti all'attività
professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
- Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle
immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui
all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti
nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al
controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate,
ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a
specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di
ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente
articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni é redatto processo verbale
in appositi moduli, che é trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della
Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle
successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia
giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle
disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura
penale.
- I beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri,
sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e
repressione dei reati previsti dal presente articolo, possono essere affidati
dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di
polizia che ne facciano richiesta per l'impiego immediato in attività di
polizia; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta
l'istanza con decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'articolo 100, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
- -bis. Nel caso che non siano state
presentate istanze di affidamento, si applicano le disposizioni dell'art.
301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43, come modificato dall'art. 1 della legge 19 marzo 2001, n. 92.
- -ter. La distruzione può essere direttamente disposta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo
nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente.
- -quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai
sensi del comma 8-ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione.
- -quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di
provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati
all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi
del comma 8. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di
cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati.
- Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei
reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla
vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento
delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello
internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla
assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A
tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno,
rubrica "Sicurezza pubblica".
- -bis. La nave italiana in servizio di
polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di
cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto
illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono
rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di
migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.
- -ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le
competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere
utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis.
- -quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere
esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi
della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei
limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi
bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche
quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con
bandiera di convenienza.
- -quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina
militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità
navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei
Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle
infrastrutture e dei trasporti.
- -sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si
applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico
aereo.
Art. 13 ( note ) -
Espulsione amministrativa (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11)
- Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro
dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel
territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro degli affari esteri.
- L'espulsione é disposta dal prefetto quando lo straniero:
- é entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera
e non é stato respinto ai sensi dell'articolo 10;
- si é trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il
permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da
forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno é stato revocato o
annullato, ovvero é scaduto da più di sessanta giorni e non ne é stato chiesto
il rinnovo;
- appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3
agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
- L'espulsione è disposta in ogni caso con
decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o
impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a
procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il
questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità
giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze
processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di
eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e
all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è
sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle
esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede
all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende
concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla
data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta
di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un
centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14.
- -bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice
rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura
della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del
codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il
nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3.
- -ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo
straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o
dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in
carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento
con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio
del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento è immediatamente
comunicato al questore.
- -quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il
giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato
emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo
a procedere. E' sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo
comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui
ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
- -quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di
durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il
quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'articolo 345 del codice
di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei
termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata
a norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale. 3-sexies. Il nulla
osta all'espulsione non può essere concesso qualora si proceda per uno o più
delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, nonché dall'articolo 12 del presente testo unico.
- L'espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al
comma 5.
- Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio
dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di
sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene
l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici
giorni. Il questore dispone l'accompagnamento immediato alla frontiera dello
straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si
sottragga all'esecuzione del provvedimento.
- Abrogato
- Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1
dell'articolo 14, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e
l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta,
ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.
- Avverso il decreto di espulsione può
essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica
del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Il termine è
di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in
composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico
provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito
del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche
personalmente, ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza
diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione
del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari
delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne
l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è
ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia
munito di procura speciale rilasciata avanti all'autorità consolare. Lo
straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato
dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo
29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché,
ove necessario, da un interprete.
- Abrogato
- Abrogato
- Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 é
ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
- Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo straniero espulso
é rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile,
allo Stato di provenienza.
- Lo straniero espulso non può rientrare nel
territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro
dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con l'arresto da
sei mesi ad un anno ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla
frontiera.
- -bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a
quattro anni. La stessa pena si applica allo straniero che, già denunciato per
il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio
nazionale.
- -ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis è sempre
consentito l'arresto in flagranza dell'autore del fatto e, nell'ipotesi di cui
al comma 13-bis, è consentito il fermo. In ogni caso contro l'autore del fatto
si procede con rito direttissimo.
- Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera
per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione può essere previsto un
termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della
complessiva
condotta tenuta dall'interessato nel periodo di
permanenza in Italia.
- Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero
che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio
dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n.
40. In tal caso, il questore può adottare la misura di cui all'articolo 14,
comma 1.
- L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo é valutato in
lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno
1998.
Art. 14 ( nota ) -
Esecuzione dell'espulsione (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12)
- Quando non é possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante
accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre procedere
al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua
identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio,
ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il
questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente
necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino,
tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
- Lo straniero é trattenuto nel centro con modalità tali da
assicurare la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità. Oltre
a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, é assicurata in ogni caso la libertà
di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
- Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia
degli atti al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore
dall'adozione del provvedimento.
- Il tribunale in composizione monocratica,
ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'articolo 13 e al presente
articolo, convalida il provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli
737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il
provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle
quarantotto ore successive. Entro tale termine, la convalida può essere disposta
anche in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.
- La convalida comporta la permanenza nel
centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento
dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il
viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può
prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il
questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza
ritardo al giudice.
- -bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero
presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di
permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento, il questore
ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di
cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione
delle conseguenze penali della sua trasgressione.
- -ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene
nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai
sensi del comma 5-bis è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. In tale
caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica.
- -quater. Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che
viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel
territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
- -quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater è
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo.
Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore può disporre i
provvedimenti di cui al comma 1 del
presente articolo.
- Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 é
proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende
l'esecuzione della misura.
- Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci
misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal
centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga
violata.
- Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera,
possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di
linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza
per stranieri.
- Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme
in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti
occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche
mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali,
con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni,
nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni
vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il
Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro
dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di
competenza di altri Ministri.
Art. 15 ( nota ) -
Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione
dell'espulsione (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 13)
- Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare
l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti
dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti
socialmente pericoloso.
- -bis. Della emissione del
provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad
una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi
extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla
competente autorità consolare al fine di avviare la procedura di identificazione
dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione
della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o
di detenzione.
Art. 16 ( note )
- Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o
alternativa alla detenzione (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 14)
- Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non
colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna
delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere
irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le
condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi
dell'articolo 163 del codice penale nè le cause ostative indicate nell'articolo
14, comma 1, del presente testo unico, può sostituire la medesima pena con la
misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.
- L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la
sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma
4.
- L'espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la
condanna riguardi uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera
a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo
unico, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni.
- Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, la
sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente.
- Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in
taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare
una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta
l'espulsione. Essa non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda
uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico.
- Competente a disporre l'espulsione di cui al comma 5 è il magistrato di
sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le
informazioni degli organi di polizia sull'identità e sulla nazionalità dello
straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il
termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di
sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.
- L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 è sospesa fino
alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di
sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano
stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L'espulsione è eseguita dal
questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalità
dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
- La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni
dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non
sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo
stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena.
- L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione
non si applica ai casi di cui all'articolo 19.
Art. 17
- Diritto di difesa (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 15)
- Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale é
autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per
l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al
compimento di atti per i quali é necessaria la sua presenza. L'autorizzazione é
rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o
consolare su documentata richiesta della parte offesa o dell'imputato o
del difensore.
CAPO III
Disposizioni di carattere umanitario
Art. 18 ( note ) -
Soggiorno per motivi di protezione sociale (Legge 6 marzo 1998, n. 40,
art. 16)
- Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un
procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20
febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di
procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi
sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave
sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la
sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di
un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese
nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su
proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della
stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo
straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione
criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione
sociale.
- Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al
questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi
indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed
alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto
dell'organizzazione criminale, ovvero per la individuazione o cattura dei
responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di
partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono
comunicate al Sindaco.
- Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni
occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti
diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente
locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento
sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di
favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di
adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.
- Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo
ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior
periodo occorrente per motivi di giustizia.
Esso é revocato in caso di interruzione del programma o di condotta
incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della
Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o
comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni
che ne hanno giustificato il rilascio.
- Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente
l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle
liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i
requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno,
l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può
essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo
o, se questo é a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo
di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere
altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il
titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.
- Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere
altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su
proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso
il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di
una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e ha dato
prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione
sociale.
- L'onere derivante dal presente articolo é valutato in lire 5
miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.
Art. 19
- Divieti di espulsione e di respingimento (Legge 6 marzo 1998, n. 40,
art. 17)
- In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato
in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di
sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso
un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
- Non é consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti
dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
- degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il
genitore o l'affidatario espulsi;
- degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il
disposto dell'articolo 9;
- degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con
il coniuge, di nazionalità italiana;
- delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla
nascita del figlio cui provvedono.
Art. 20
- Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 18)
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa
con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale e
con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti
delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo
45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a
disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in
occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità
in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.
- Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui
delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure
adottate.
TITOLO III
Disciplina del lavoro
Art. 21
- Determinazione dei flussi di ingresso (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
19; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, comma 3, e art. 10; legge 8 agosto
1995, n. 335, art. 3, comma 13)
- L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato,
anche stagionale, e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di
ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.
Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche all'ingresso
di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto
all'immigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini
destinatari di provvedimenti di rimpatrio. Con tali decreti sono
altresì assegnate in via preferenziale quote riservate
ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al
terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che
chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le
rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali
dei lavoratori stessi, nonché agli Stati non appartenenti all'Unione
europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e
delle procedure di riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere
definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le
corrispondenti autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato del
lavoro dei paesi di provenienza.
- Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre
prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di
gruppi di lavoratori per l'esercizio di determinate opere o servizi limitati nel
tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese
di provenienza.
- Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalità per il
rilascio delle autorizzazioni di lavoro.
- I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in
modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione
a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini stranieri non
appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento.
- -bis. Il decreto annuale ed i decreti
infrannuali devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla effettiva
richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza,
elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione
prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e
private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
- -ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di
ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla
presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio
regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi
sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento
del tessuto sociale e produttivo.
- Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere
che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di
lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste,
identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni,
nonché gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette
intese possono inoltre prevedere le modalità di tenuta delle liste, per il
successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
- Nell'ambito delle intese o accordi di cui al presente testo unico,
il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, può predisporre progetti integrati per il reinserimento di
lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le
condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza,
ovvero l'approvazione di domande di enti pubblici e privati, che richiedano di
predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.
- Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di
un'anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro
subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalità di collegamento
con l'archivio organizzato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
(I.N.P.S.) e con le questure.
- L'onere derivante dal presente articolo é valutato in lire 350
milioni annui a decorrere dall'anno 1998.
Art. 22 ( nota ) -
Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (Legge 6 marzo
1998, n. 40, art. 20; legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt. 8, 9 e 11; legge 8
agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)
- In ogni provincia è istituito presso la
prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per
l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di
lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.
- Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in
Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve
presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza
ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà
luogo la prestazione lavorativa:
- richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
- idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione
alloggiativa per il lavoratore straniero;
- la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative
condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore
di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
- dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il
rapporto di lavoro.
- Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il
datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può
richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma
2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui
all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento
di attuazione.
- Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai
commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di
residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a
diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle
disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli
eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda
da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il
centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa,
ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale
termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro,
lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.
- Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo
di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano
state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del
contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni
caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici,
quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e
dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la
documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove
possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per
un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
- Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero
provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con
indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per
l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo
sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma
del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo,
trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego
competente.
- Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per
l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo
straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per
l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto.
- Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia
per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del
visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile
residenza del lavoratore.
- Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le
informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è
concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per
l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i
familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base
delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori
extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio
delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni
interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura
delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione
del codice fiscale.
- Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le
classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.
- La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del
permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari
legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per
dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di
residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di
permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei
mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai
centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero
nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori
extracomunitari.
- Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori
stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero
il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di
legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi ad
un anno e con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
- Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25,
comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti
previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente
dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei
requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo
anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto
dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
- Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di
cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari
che prestino regolare attività di lavoro in Italia.
- I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il
riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in
assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di
riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario
può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di
formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.
- Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.
Art. 23
- Titoli di prelazione
- Nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e
delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e realizzati
anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti
locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei
lavoratori, nonché organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei
lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del
Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre
anni, possono essere previste attività di istruzione e di formazione
professionale nei Paesi di origine.
- L'attività di cui al comma 1 è finalizzata:
- all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che
operano all'interno dello Stato;
- all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che
operano all'interno dei Paesi di origine;
- allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei
Paesi di origine.
- Gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1
sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono ai
fini della chiamata al lavoro di cui all'articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le
modalità previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico.
- Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede
agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che
abbiano seguito i corsi di cui al comma 1.
Art. 24
- Lavoro stagionale (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 22)
- Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto
dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro
subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta
nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza
ai sensi dell'articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o
straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano
una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le
modalità previste dall'articolo 22, deve essere immediatamente comunicata al
centro per l'impiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni
l'eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire
l'impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
22, comma 3.
- Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia comunque l'autorizzazione
nel rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione
della richiesta del datore di lavoro.
- L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da venti giorni ad un
massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale
richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più
breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.
- Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate
nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla
scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia
nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del
suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per
motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro
stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
- Le commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei
lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali,
apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai
posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento
economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori
italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della
manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire
l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative
all'accoglienza.
- Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di
carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per
lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è
punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12.
Art. 25
- Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali (Legge 6 marzo
1998, n. 40, art. 23)
- In considerazione della durata limitata dei contratti nonché della loro
specificità, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro
stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza
obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività:
- assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali;
- assicurazione contro le malattie;
- assicurazione di maternità.
- In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo
familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore
di lavoro é tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in
base alle condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi. Tali
contributi sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a
favore dei lavoratori di cui all'articolo 45.
- Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti i
requisiti, gli ambiti e le modalità degli interventi di cui al comma 2.
- Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni
degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento dell'attività
lavorativa.
- Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si
applicano le disposizioni dell'art. 22, comma 13, concernenti il trasferimento
degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza. E'
fatta salva la possibilità di ricostruzione della posizione contributiva in caso
di successivo ingresso.
Art. 26
- Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo (Legge 6 marzo 1998, n. 40,
art. 24)
- L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione
europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato un'attività non
occasionale di lavoro autonomo può essere consentito a condizione che
l'esercizio di tali attività non sia riservato dalla legge ai cittadini
italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea.
- In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una
attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero
costituire società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie,
deve altresì dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio
dell'attività che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei
requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività,
compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di
essere in possesso di una attestazione dell'autorità competente in data non
anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio
dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che
lo straniero intende svolgere.
- Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque
dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito
annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo
previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
- Sono fatte salve le norme più favorevoli previste da accordi
internazionali in vigore per l'Italia.
- La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso
dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del
Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero
eventualmente competente in relazione all'attività che lo straniero intende
svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con
l'espressa indicazione dell'attività cui il visto si riferisce, nei limiti
numerici stabiliti a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21.
La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia,
altresì, allo straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti previsti
dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma
3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
- Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le modalità
previste dal regolamento di attuazione.
- Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o
negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della
relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla
data del rilascio.
- -bis. La condanna con
provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del
Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli
articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di
soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
Art. 27
- Ingresso per lavoro in casi particolari (Legge 6 marzo 1998, n. 40,
art. 25; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 14, commi 2 e 4)
- Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti,
autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il
regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il
rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di
soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di
lavoratori stranieri:
- dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o
filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che
abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro
dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali
in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione
europea;
- lettori universitari di scambio o di madre lingua;
- professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in
Italia un incarico accademico o un'attività retribuita di ricerca presso
università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia;
- traduttori e interpreti;
- collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero, da
almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini
italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero,
che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro
domestico;
- persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione
professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di
lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del
lavoro subordinato;
- lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel
territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente, a domanda del
datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo
limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o
funzioni siano terminati;
- lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità
stabilite nel regolamento di attuazione;
- lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro,
persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi
direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero
presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia,
al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di
contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche
residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero,
nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1655 del codice civile, della
legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;
- lavoratori occupati presso circhi o spettacoli
viaggianti all'estero;
- personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali,
concertistici o di balletto;
- ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di
intrattenimento;
- artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o
da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici,
nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
- stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività
sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge
23 marzo 1981, n. 91;
- giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e
dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici,
ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
- persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore
per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale
nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono
persone collocate "alla pari";
- -bis infermieri professionali
assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private;
- In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori
extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei
datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di
spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per
il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che
provvedono, sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta
provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza.
L'autorizzazione é rilasciata, salvo che si tratti di personale
artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tra
mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I
lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa
subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di
attività né la qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con le Autorità di Governo competenti in materia
di turismo ed in materia di spettacolo, determina le procedure e le modalità per
il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presenta comma.
- Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della
cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività.
- Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresì norme per
l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente
all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di
rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale
aventi sede in Italia.
- L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non
appartenenti all'Unione europea é disciplinato dalle disposizioni particolari
previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.
- -bis. Con decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche
sociali, è determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi
stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque
retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale
ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all'approvazione
del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali
di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di
assicurare la tutela dei vivai giovanili.
TITOLO IV
Diritto all'unità familiare e tutela dei minori
Art. 28 ( note ) -
Diritto all'unità familiare (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 26)
- Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei
familiari stranieri é riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo
unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per
lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi.
- Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro
dell'Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle più
favorevoli della presente legge o del regolamento di attuazione.
- In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali
finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i
minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il
superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo
3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.
Art. 29
- Ricongiungimento familiare (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 27)
- Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
- coniuge non legalmente separato;
- figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del
matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro
genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- genitori a carico;
- parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro secondo
la legislazione italiana.
- Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età
inferiore a 18 anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono
equiparati ai figli.
- Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il
ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:
- di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge
regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di
un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del
consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;
- di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore
all'importo annuo dell'assegno sociale (NB: Euro 4.874,61 per
l'anno 2005) se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al
doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento
di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si
chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della
determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo
dei familiari conviventi con il richiedente.
- -bisfigli maggiorenni a carico,
qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a
causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale.
- genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o
di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli
siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di
salute;
- abrogata
- é consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di
carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a
contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non
occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali
é possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti
di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
- Oltre a quanto previsto dall'articolo 28, comma 2, é consentito
l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari con i
quali é possibile attuare il ricongiungimento.
- Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, é consentito
l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in
Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in
Italia, il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di
cui al comma 3.
- La domanda di nulla osta al ricongiungimento
familiare, corredata della prescritta documentazione compresa quella attestante
i rapporti di parentela, coniugio e la minore età, autenticata dall'autorità
consolare italiana, è presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso
la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora
del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e
sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L'ufficio, verificata, anche
mediante accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei requisiti
di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un
provvedimento di diniego del nulla osta.
- Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato
può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche
e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata
dallo sportello unico per l'immigrazione, da cui risulti la data di
presentazione della domanda e della relativa documentazione.
- Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì
il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5.
Art. 30 ( nota ) -
Permesso di soggiorno per motivi familiari (Legge 6 marzo 1998, n. 40,
art. 28)
- Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il
permesso di soggiorno per motivi familiari é rilasciato:
- allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per
ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio
familiare nei casi previsti dall'articolo 29, ovvero con visto di ingresso per
ricongiungimento al figlio minore;
- agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno
un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con
cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con
cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
- al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei
requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato
membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero
regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare é
convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può
essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno
originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un
rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte
del familiare;
- al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente
in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari é
rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a
condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà
genitoriale secondo la legge italiana.
- -bis. Il permesso di soggiorno nei
casi di cui al comma 1, lettera b), è immediatamente revocato qualora sia
accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal
matrimonio sia nata prole.
- Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai
servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione
professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di
lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo
svolgimento di attività di lavoro.
- Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata
del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per
il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 29 ed é rinnovabile insieme con
quest'ultimo.
- Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino
italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con straniero
titolare della carta di soggiorno di cui all'articolo 9, é rilasciata una carta
di soggiorno.
- In caso di morte del familiare in possesso
dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale
o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la
carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di
soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro
autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di
attività di lavoro.
- Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e
del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri
provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità
familiare, l'interessato può presentare ricorso al pretore del luogo in cui
risiede, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli
737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che accoglie il
ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli
atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni
altra tassa. L'onere derivante dall'applicazione del presente comma é valutato
in lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.
Art. 31 ( nota ) -
Disposizioni a favore dei minori (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 29)
- Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente
soggiornante é iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di
uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età
e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più
favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di
età il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio
1983, n. 184, é iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno
dello straniero al quale é affidato e segue la condizione giuridica di
quest'ultimo, se più favorevole. L'assenza occasionale e temporanea dal
territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo
dell'iscrizione.
- Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto
nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello
straniero affidatario é rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari
valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.
- Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo
sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del
minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la
permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga
alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione é revocata quando
vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per
attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la
permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza
diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva
competenza.
- Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta
l'espulsione di un minore straniero, il provvedimento é adottato, su richiesta
del questore, dal tribunale per i minorenni.
Art. 32 ( nota ) -
Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 30)
- Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono
state applicate le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1 e 2, e ai minori
comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso
al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura.
Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei
requisiti di cui all'articolo 23.
- -bis. Il permesso di soggiorno di cui al
comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero
di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, semprechè
non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui
all'articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi
per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e
civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale
e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
- -ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con
idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore
straniero di cui al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio
nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di
due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero
svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste
dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non
ancora iniziato.
- -quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai
sensi del presente articolo è portato in detrazione dalle quote di ingresso
definite annualmente nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.
Art. 33
- Comitato per i minori stranieri (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31)
- Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri
temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività
delle amministrazioni interessate é istituito, senza ulteriori oneri a carico
del bilancio dello Stato un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri composto da rappresentanti dei ministeri degli Affari esteri,
dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali
della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da due rappresentanti
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante
dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni
maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri,
dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di
cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in
conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20
novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991,
n. 176. In particolare sono stabilite:
- le regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio
dello Stato dei minori stranieri in età superiore a sei anni, che entrano in
Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi
da enti, associazioni o famiglie italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e
per il rimpatrio dei medesimi;
- le modalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati
presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attività dei servizi
sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di
cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del
rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel
Paese d'origine o in un Paese terzo.
- -bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non
accompagnato per le finalità di cui al comma 2, è adottato dal Comitato di cui
al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un
procedimento giurisdizionale, l'autorità giudiziaria rilascia il nulla osta,
salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.
- Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attività di
competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari
sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il
Dipartimento medesimo.
TITOLO V
Disposizioni in materia sanitaria, nonché distruzione, alloggio,
partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale.
CAPO I
Disposizioni in materia sanitaria
Art. 34 ( nota ) -
Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32)
- Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno
parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai
cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza
erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validità
temporale:
- gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari
attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste
di collocamento;
- gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il
rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo,
per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di
asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.
- L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico
regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario
nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale
é assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.
- Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le
categorie indicate nei commi 1 e 2 é tenuto ad assicurarsi contro il rischio di
malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza
assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul
territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale
valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al servizio sanitario
nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un
contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i
cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in
Italia e all'estero. L'ammontare del contributo é determinato con decreto del
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e non può essere inferiore al contributo minimo
previsto dalle norme vigenti.
- L'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale può essere
altresì richiesta:
- dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno
per motivi di studio;
- dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai
sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il
24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio
1973 n. 304.
- I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per
l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla
spesa, un contributo annuale forfetario negli importi e secondo le modalità
previsti dal decreto di cui al comma 3.
- Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e
b) non é valido per i familiari a carico.
- Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale é iscritto
nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalità
previste dal regolamento di attuazione.
Art. 35 ( note ) -
Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario
nazionale
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33)
- Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al
Servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al
pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province
autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
- Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai
cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali
bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia.
- Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in
regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei
presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o
comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono
estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute
individuale e collettiva. Sono, in particolare, garantiti:
- la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di
trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n.
405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di
trattamento con i cittadini italiani;
- la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione
sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai
sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
- le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di
campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
- gli interventi di profilassi internazionale;
- la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed
eventuale bonifica dei relativi focolai.
- Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei
richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le
quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.
- L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in
regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione
all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di
condizioni con il cittadino italiano.
- Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere
urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno, agli oneri
recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli
stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle
disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei
programmi riferiti agli interventi di emergenza.
Art. 36 ( nota ) - Ingresso e soggiorno per cure mediche
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 34)
- Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale
accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo
permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una
dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo
di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento
terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo
cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie
richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché
documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore
e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del
visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un
familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.
- Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di
soggiorno per cure mediche é altresì consentito nell'ambito di programmi
umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanità,
d'intesa con il ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le
aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute
che fanno carico al fondo sanitario nazionale.
- Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla
durata presunta del trattamento terapeutico ed é rinnovabile finché durano le
necessità terapeutiche documentate.
- Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi
internazionale.
CAPO II
Disposizioni in materia di istruzione diritto allo studio e professione
Art. 37 ( nota ) -
Attività professionali (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 35)
- Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli
professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle
professioni, é consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il
requisito della cittadinanza italiana entro un anno dalla data di entrata in
vigore dalla legge 6 marzo 1998, n. 40, l'iscrizione agli Ordini o Collegi
professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi, l'iscrizione in
elenchi speciali da istituire presso i Ministeri competenti, secondo quanto
previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti albi o elenchi
é condizione necessaria per l'esercizio delle professioni anche con rapporto di
lavoro subordinato. Non possono usufruire della deroga gli stranieri che sono
stati ammessi in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di
specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza.
- Le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per
l'autorizzazione all'esercizio delle professioni e per il riconoscimento dei
relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con
il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli
saranno definite dai Ministri competenti, di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini
professionali e le associazioni di categoria interessate.
- Gli stranieri di cui al comma l, a decorrere dalla scadenza del
termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi
speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e
secondo percentuali massime di impiego definite in conformità ai criteri
stabiliti dal regolamento di attuazione.
- In caso di lavoro subordinato é garantita la parità di trattamento
retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.
Art. 38 ( nota ) -
Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale (Legge 6 marzo
1998, n. 40, art. 36, legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, commi 4 e 5)
- I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo
scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di
diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla
vita della comunità scolastica.
- L'effettività del diritto allo studio é garantita dallo Stato,
dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi
ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.
- La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e
culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello
scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce
iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua
d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.
- Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla
base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale
integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le
rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le
organizzazioni di volontariato.
- Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione
territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e
gli enti locali, promuovono:
- l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante
l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;
- la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri
adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio
della scuola dell'obbligo;
- la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti
nel Paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del
diploma di scuola secondaria superiore;
- la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;
- la realizzazione di corsi di formazione, anche nel quadro di
accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.
- Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi
culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso
le scuole superiori o istituti universitari.
Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e
per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati
specifici insegnamenti integrativi, nella lingue e cultura di origine.
- Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del
presente capo, con specifica indicazione:
- delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali,
con particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua
italiana nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale
ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri
per l'adattamento dei programmi di insegnamento;
- dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli
studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico,
nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli
alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati;
- dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli
stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri
nelle classi e per l'attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico;
- dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.
Art. 39 ( nota ) -
Accesso ai corsi delle università (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 37)
- In materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi interventi
per il diritto allo studio é assicurata la parità di trattamento tra lo
straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalità di cui al
presente articolo.
- Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle loro
disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli
obiettivi del documento programmatico di cui all'articolo 3, promuovendo
l'accesso degli stranieri ai corsi universitari di cui all'articolo l della
legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in
materia, in particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti
universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per
la mobilità studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di
accoglienza.
- Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:
- gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di
ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento
alle modalità di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti
o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello
Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di
sostentamento da parte dello studente straniero;
- la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio e
l'esercizio in vigenza di esso di attività di lavoro subordinato o autonomo da
parte dello straniero titolare;
- l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti
stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo, in
coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa
vigente in materia di diritto allo studio universitario e senza obbligo di
reciprocità;
- i criteri per la valutazione della condizione economica dello
straniero ai fini dell'uniformità di trattamento in ordine alla concessione
delle provvidenze di cui alla lettera c);
- la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che
intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia;
- il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.
- In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di
attuazione, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università, é
disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e con il Ministro dell'interno, il numero massimo dei visti di
ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria
degli studenti stranieri residenti all'estero. Lo schema del decreto é trasmesso
al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni.
- E' comunque consentito l'accesso ai corsi
universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri
titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro
subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per
asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente
soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore
conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono
titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole
straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di
intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di
studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio.
CAPO III
Disposizioni in materia di alloggio e assistenza sociale
Art. 40
- Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione (Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 38)
- Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le
associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di
accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini
italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione europea, stranieri regolarmente
soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente
impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e
di sussistenza.
- -bis. L'accesso alle misure di
integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi
dell'Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che
disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle
leggi e regolamenti vigenti in materia.
- I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti
gli stranieri ivi ospitati nel più breve tempo possibile. I centri di
accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a
favorire l'autonomia e l'inserimento sociale degli ospiti. Ogni regione
determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni
con enti privati e finanziamenti.
- Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative
che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed
alimentari, nonché, ove possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento
della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la
popolazione italiana, e all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri
impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario
al raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio
nel territorio in cui vive lo straniero.
- Lo straniero regolarmente soggiornante può accedere ad alloggi
sociali, collettivi o privati, predisposti, secondo i criteri previsti dalle
leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da
associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri enti
pubblici o privati, nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente
organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate
ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote
calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via
definitiva.
- Abrogato
- Gli stranieri titolari di carta di
soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di
soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di
parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica
e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte
da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni
abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e
locazione della prima casa di abitazione.
Art. 41
- Assistenza sociale (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 39)
- Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di
soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini
italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche
economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono
affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi
civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.
CAPO IV
Disposizioni sull'integrazione sociale, sulle discriminazioni e
istituzione del fondo per le politiche migratorie
Art. 42 ( nota ) -
Misure di integrazione sociale (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 40; legge
30 dicembre 1986, n. 943, art. 2)
- Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie
competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le
organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonché in collaborazione con
le autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:
- rappresentanti delle associazioni e degli enti
presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti delle associazioni
che svolgono attività particolarmente significative nel settore
dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci;
- la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento
degli stranieri nella società italiana in particolare riguardante i loro diritti
e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita personale e
comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo,
nonché alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine;
- la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali,
ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause
dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della
xenofobia, anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche e
universitarie, di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua
originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti
da essi;
- la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente
iscritte nel registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle proprie
strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualità di mediatori
interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e
gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e
religiosi;
- l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di
convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti
discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e
uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o
che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.
- Per i fini indicati nel comma 1 é istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali un registro delle
associazioni selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di
attuazione.
- Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti
locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione dei cittadini
stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono
l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero, é istituito
presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, un organismo nazionale
di coordinamento.
I1 Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito delle
proprie attribuzioni, svolge compiti di studio e promozione di attività volte a
favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione
delle informazioni sull'applicazione del presente testo unico.
- Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli enti e delle
associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione
degli immigrati di cui all'articolo 3, comma 1, e del collegamento con i
Consigli territoriali di cui all'art. 3, comma 6, nonché dell'esame delle
problematiche relative alla condizione degli stranieri immigrati, é istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi
degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato. Della Consulta sono
chiamati a far parte, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
- rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell'organismo di
cui al comma 3, in numero non inferiore a sei;
- rappresentanti degli stranieri extracomunitari designati
dalle associazioni più rappresentative operanti in Italia, in numero non
inferiore a sei;
- rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali
dei lavoratori, in numero non inferiore a quattro;
- rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali
dei datori di lavoro dei diversi settori economici, in numero non inferiore a
tre;
- otto esperti designati
rispettivamente dai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della
pubblica istruzione, dell'interno, della giustizia,
degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della solidarietà sociale
e delle pari opportunità;
- otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati
dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno
dall'Unione delle province italiane (UPI) e quattro dalla Conferenza unificata
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro (CNEL);
- -bis esperti dei problemi dell'immigrazione in numero
non superiore a dieci.
- Per ogni membro effettivo della Consulta é nominato un supplente.
- Resta ferma la facoltà delle regioni di istituire, in analogia con
quanto disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle
materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte
regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.
- Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di costituzione
e funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei consigli territoriali.
- La partecipazione alla Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri di
cui al presente articolo e dei supplenti é gratuita, con esclusione del rimborso
delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti della
pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel quale hanno sede i
predetti organi.
Art. 43 ( nota ) -
Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 41)
- Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento
che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione,
restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine
nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo
o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o
l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà
fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro
settore della vita pubblica.
- In ogni caso compie un atto di discriminazione:
- il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la
persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue
funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che,
soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una
determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino
ingiustamente;
- chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di
fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa
della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza,
religione, etnia o nazionalità;
- chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si
rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla
formazione e ai servizi sociali e socio assistenziali allo straniero
regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di
straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o
nazionalità;
- chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di
un'attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente
soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o
di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o
nazionalità;
- il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi
dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata
dalla legge 9 dicembre l977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108,
compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole
discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro
appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione
religiosa, ad una cittadinanza.
Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole
conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente
maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato
gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una
cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento
dell'attività lavorativa.
- Il presente articolo e l'articolo 44 si applicano anche agli atti
xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini
italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea
presenti in Italia.
Art. 44 ( note ) -
Azione civile contro la discriminazione (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
42)
- Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione
produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi,
il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento
pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le
circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.
- La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente
dalla parte, nella cancelleria del pretore del luogo di domicilio dell'istante.
- Il tribunale in composizione monocratica,
sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio,
procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione
indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento
richiesto.
- Il tribunale in composizione monocratica,
provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie
la domanda, emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.
- Nei casi di urgenza il tribunale in
composizione monocratica provvede con decreto motivato, assunte, ove
occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto,
l'udienza di comparizione delle parti davanti a se entro un termine non
superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine non superiore a
otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza
il tribunale in composizione monocratica, con ordinanza, conferma,
modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.
- Contro i provvedimenti del pretore é ammesso reclamo al tribunale
nei termini di cui all'articolo 739, secondo comma, del codice di procedura
civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del
codice di procedura civile.
- Con la decisione che definisce il giudizio il giudice può altresì
condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale.
- Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai
commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 é punito ai
sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.
- Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno
del comportamento discriminatorio in ragione della razza, del gruppo etnico o
linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della
cittadinanza può dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico relativi
alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e
qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti
dell'azienda interessata. Il giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui
all'articolo 2729, primo comma, del codice civile.
- Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un
comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non
siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle
discriminazioni, il ricorso può essere presentato dalle rappresentanze locali
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale.
Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso
presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di
definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione delle
discriminazioni accertate.
- Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi
dell'articolo 43 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati
benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che
abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere
pubbliche, di servizi o di forniture, é immediatamente comunicato dal pretore,
secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni
pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio,
incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali
amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi più gravi, dispongono
l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di
agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.
- Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con
le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini
dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno,
predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per
gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi.
Art. 45 ( note ) -
Fondo nazionale per le politiche migratorie (Legge 6 marzo 1998, n. 40,
art. 43)
- Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri é istituito il Fondo
nazionale per le politiche migratorie, destinato al finanziamento delle
iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi
annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.
La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al
comma 3, é stabilita in lire 12.500 milioni per l'anno 1997, in lire 58.000
milioni per l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni per l'anno 1999.
Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altresì le somme
derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti,
organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto
Fondo. Il Fondo é annualmente ripartito con decreto del presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati.
Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per la
presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la
revoca del finanziamento del Fondo.
- Lo Stato, le regioni, le province e i comuni adottano, nelle
materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a
proprie iniziative e attività concernenti l'immigrazione, con particolare
riguardo all'effettiva e completa attuazione operativa del presente testo unico
e del regolamento di attuazione, alle attività culturali, formative,
informative, di integrazione e di promozione di pari opportunità. I programmi
sono adottati secondo i criteri e le modalità indicati dal regolamento di
attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il
finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti
locali per l'attuazione del programma.
- Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge 6 marzo 1998, n. 40, e comunque da data non successiva al 1
gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo
di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, é
destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1. Con
effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente testo
unico tale destinazione é disposta per l'intero ammontare delle predette somme.
A tal fine le predette somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio
dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui
all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, é soppresso a
decorrere dal 1 gennaio 2000.
Art. 46
- Commissione per le politiche di integrazione (Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 44)
- Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli
affari sociali é istituita la Commissione per le politiche di integrazione.
- La Commissione ha i compiti di predisporre per il Governo, anche ai
fini dell'obbligo di riferire al Parlamento, il rapporto annuale sullo stato di
attuazione delle politiche per l'integrazione degli immigrati, di formulare
proposte di interventi di adeguamento di tali politiche nonché di fornire
risposta a quesiti posti dal Governo concernenti le politiche per
l'immigrazione, interculturali, e gli interventi contro il razzismo.
- La Commissione é composta da rappresentanti del Dipartimento per
gli affari sociali
e del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio
dei ministri e dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della
giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, della
pubblica istruzione, nonché da un numero massimo di dieci esperti, con
qualificata esperienza nel campo dell'analisi sociale, giuridica ed economica
dei problemi dell'immigrazione, nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la solidarietà sociale. Il
presidente della commissione é scelto tra i professori universitari di ruolo
esperti nelle materie suddette ed é collocato in posizione di fuori ruolo presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Possono essere invitati a partecipare alle sedute della commissione i
rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza
Stato-città ed autonomie locali e di altre amministrazioni pubbliche interessate
a singole questioni oggetto di esame.
- Con il decreto di cui al comma 3 sono determinati l'organizzazione
della segreteria della commissione, istituita presso il Dipartimento per gli
affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché i rimborsi ed
i compensi spettanti ai membri della commissione e ad esperti dei quali la
commissione intenda avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti.
- Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per il
funzionamento della commissione dal decreto di cui all'articolo 45, comma 1, la
Commissione può affidare l'effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni
pubbliche e private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni
deliberate dalla commissione e stipulate dal presidente della medesima, e
provvedere all'acquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo
svolgimento dei propri compiti.
- Per l'adempimento dei propri compiti la commissione può avvalersi
della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle Regioni e degli enti locali.
TITOLO VI
Norme finali
Art. 47 ( nota ) -
Abrogazioni (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 46)
- Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogati:
- gli articoli 144, 147, 148 e 149 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ad eccezione
dell'art. 3;
- il comma 13 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
- Restano abrogate le seguenti disposizioni:
- l'articolo 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;
- l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;
- l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1980, n 33;
- gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
- l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n 50;
- l'articolo 116 del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297.
- All'art. 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, restano
soppresse le parole:
"sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o
multilaterali di reciprocità tra la Repubblica italiana e gli Stati di origine
degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste nell'ambito dei
programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo".
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di
attuazione del presente testo unico sono abrogate le disposizioni ancora in
vigore del Titolo V del regolamento di esecuzione del Testo unico 18 giugno
1941, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6
maggio 1940, n. 635.
Art. 48
- Copertura finanziaria (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 48)
- All'onere derivante dall'attuazione della legge 6 marzo 1998, n. 40 e del
presente testo unico, valutato in lire 42.500 milioni per il 1997 e in lire
124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede:
- quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 104.000 milioni per
ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto
ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire
22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 29.000 milioni per ciascuno degli anni
1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; quanto a lire
50.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; quanto a lire 20.000 milioni per
ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero della
pubblica istruzione; quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e
1999, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
- quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e
1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1997, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero
dell'interno.
- Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 49 ( nota ) -
Disposizioni finali (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 49)
- Nella prima applicazione delle disposizioni della legge 6 marzo 1998, n.
40, del presente testo unico si provvede a dotare le questure che ancora non ne
fossero provviste delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la
trasmissione in via telematica dei dati di identificazione personale nonché
delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra le questure e il
sistema informativo della Direzione centrale della polizia criminale.
- -bis. Agli stranieri già presenti
nel territorio dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge 6 marzo 1998, n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di
programmazione dei flussi per il 1998 emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 4,
in attuazione del documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, che
abbiano presentato la relativa domanda con le modalità e nei termini previsti
dal medesimo decreto, puo' essere rilasciato il permesso di soggiorno per i
motivi ivi indicati. Per gli anni successivi al 1998, gli ingressi per motivi di
lavoro di cui all'articolo 3, comma 4, restano disciplinati secondo le modalità
ivi previste. In mancanza dei requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio
dello Stato, si applicano le misure previste dal presente testo unico.
- All'onere conseguente all'applicazione del comma 1, valutato in
lire 8.000 milioni per l'anno 1998, si provvede a carico delle risorse di cui
all'articolo 48 e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi previsto.
- -bis. Per il perfezionamento
delle operazioni di identificazione delle persone detenute o internate, il
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria adotta modalità di effettuazione
dei rilievi segnaletici conformi a quelle già in atto per le questure e si
avvale delle procedure definite d'intesa con il Dipartimento della pubblica
sicurezza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge n. 400/1988 reca: "Disciplina dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 2, della Costituzione della
Repubblica italiana:
"La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in
conformità delle norme e dei trattati internazionali".
- Si riporta il testo dell'art. 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40
(Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero):
"Art. 45 (Delega legislativa per l'attuazione delle norme comunitarie in
materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea).
- Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente la
disciplina organica dell'ingresso, del soggiorno e dell'allontanamento dei
cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea;
- Il decreto legislativo deve osservare i seguenti principi e criteri
direttivi:
- garantire piena ed integrale attuazione alle norme comunitarie relative
alla libera circolazione delle persone in materia di ingresso, soggiorno,
allontanamento, con particolare riferimento alla condizione del lavoratore
subordinato e del lavoratore autonomo che intenda stabilirsi, prestare o
ricevere un servizio in Italia;
- assicurare la massima semplificazione degli adempimenti
amministrativi richiesti ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione
europea per la documentazione del diritto di ingresso e soggiorno in Italia,
nonché per l'iscrizione anagrafica nelle liste della popolazione residente, con
eliminazione di ogni atto o attività non essenziale alla tutela dell'ordine
pubblico, della sicurezza nazionale e della sanità pubblica;
- garantire il diritto all'impugnativa giurisdizionale degli atti
amministrativi restrittivi della libertà di ingresso e soggiorno dei cittadini
degli altri Stati membri dell'Unione europea mediante ricorso al giudice
ordinario. Gli atti concernenti tale procedimento giurisdizionale saranno esenti
da ogni tributo o prelievo di natura fiscale;
- assicurare in ogni caso che, nella materia trattata, la disciplina
posta sia pienamente conforme alle norme comunitarie rilevanti, tenuto conto
delle eventuali modificazioni intervenute fino al momento dell'esercizio della
delega e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee;
- provvedere all'esplicita abrogazione di ogni disposizione
legislativa e regolamentare previgente in materia di ingresso, soggiorno e
allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea;
- assicurare il necessario coordinamento degli istituti previsti nel
decreto legislativo con analoghi istituti previsti dalla presente legge e dal
suo regolamento di attuazione;
- prevedere ogni disposizione necessaria alla concreta attuazione del
decreto legislativo, nonché le norme di coordinamento con tutte le altre norme
statali ed eventualmente norme di carattere transitorio.
- Lo schema di decreto legislativo, previa deliberazione preliminare del
Consiglio dei Ministri, sarà trasmesso, almeno sessanta giorni prima della
scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento per l'acquisizione del
parere delle Commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro
quarantacinque giorni; trascorso tale termine il parere si intende acquisito.
Con le medesime modalità ed entro lo stesso termine lo schema di decreto
legislativo è trasmesso alla Commissione delle Comunità europee".
- Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione della Repubblica
italiana:
"Art. 117. - La regione emana per le seguenti materie norme legislative
nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato,
semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con
quello di altre regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla
regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale; viabilità,
acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere; caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste; artigianato;
altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di
emanare norme per la loro attuazione".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati
regolamenti per disciplinare:
- l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
- l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla
competenza regionale;
- le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti
aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate
alla legge;
- l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge".
Nota all'art. 2:
La legge 10 aprile 1981, n. 158, reca: "Ratifica ed esecuzione delle
convenzioni numeri 92, 133 e 143 dell'Organizzazione internazionale del lavoro".
Nota all'art. 3:
Per l'argomento della legge 6 marzo 1998, n. 40, v. nelle note all'art. 1.
Note all'art. 9:
Si riporta il testo degli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale:
"Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza).
- Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di
chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato,
per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non
inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
- Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in
flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
- delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro
II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non
inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
- delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'art. 419 del
codice penale;
- delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del
libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non
inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
- delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600 del codice
penale;
- delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista
dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 o taluna delle circostanze
aggravanti previste dall'art. 625, comma 1, numeri 1, 2, prima ipotesi e 4,
seconda ipotesi, del codice penale;
- delitto di rapina previsto dall'art. 628 del codice penale e di
estorsione previsto dall'art. 629 del codice penale;
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa
in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico
di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art.
2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
- delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a
norma dell'art. 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal
comma 5 del medesimo articolo;
- delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione
dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della
reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
- delitti di promozione, costituzione, direzione e
organizzazione delle associazioni segrete previste dall'art. 1 della legge 25
gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'art.
1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei
gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle
organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3,
della legge 13 ottobre 1975, n. 654; l-bis) delitti di partecipazione,
promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso
prevista dall'art. 416-bis del codice penale;
- delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione
della associazione per delinquere prevista dall'art. 416, commi 1 e 3, del
codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra
quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a, b, c, d, f, g, i del presente
comma.
- Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza
è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se
l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto
immediatamente in libertà".
"Art. 381 (Arresto facoltativo in flagranza).
- Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di
arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o
tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel
massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce
la pena della reclusione non inferiore nel massimo di cinque anni.
- Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì
facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:
- peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'art. 316 del
codice penale;
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli
articoli 319, comma 4, e 321 del codice penale;
- violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'art. 336,
comma 2 del codice penale;
- commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze
alimentari nocive previsto dagli articoli 443 e 444 del codice penale;
- corruzione di minorenni prevista dall'art. 530 del codice penale;
- lesione personale prevista dall'art. 582 del codice penale;
- furto previsto dall'art. 624 del codice penale;
- danneggiamento aggravato a norma dell'art. 635, comma 2, del codice
penale;
- truffa prevista dall'art. 640 del codice penale;
- appropriazione indebita prevista dall'art. 646 del
codice penale;
- alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti
previste dagli articoli 3 e 24, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
- Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza
può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa
oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo.
Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto
immediatamente in libertà.
- Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto
in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero
dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità e dalle
circostanze del fatto.
- -bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta
di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per
reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza e la pubblica moralità):
"Art. 1. - I provvedimenti previsti dalla presente legge si applicano:
- coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono
abitualmente dediti a traffici delittuosi;
- coloro che per condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla
base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i
proventi di attività delittuose;
- coloro che per il loro comportamento debbano ritenersi, sulla base
di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o
mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la
sicurezza o la tranquillità pubblica".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575
(Disposizioni contro la mafia):
"Art. 1. - La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad
associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque
localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi
corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55
(Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di
altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale):
"Art. 14.
- Salvo che si tratti di procedimenti di prevenzione già pendenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, da tale data le disposizioni della
legge 31 maggio 1965, n. 575, concernenti le indagini e l'applicazione delle
misure di prevenzione di carattere patrimoniale, nonché quelle contenute negli
articoli da 10 a 10-sexies della medesima legge, si applicano con riferimento ai
soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate nell'art. 1 della
medesima legge o a quelle previste dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n.
685, ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1 e 2 del primo comma dell'art. 1
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si
ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 629, 630,
644, 648-bis o 648-ter del codice penale, ovvero quella di contrabbando.
- Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, la riabilitazione
prevista dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 può essere richiesta
dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione.
- La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieti
previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575".
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 54 del codice penale:
"Art. 54 (Stato di necessità). - Non è punibile chi ha commesso il fatto
per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo
attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente
causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al
pericolo.
Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere
giuridico di esporsi al pericolo.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se
lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del
fatto commesso dalla persona minacciata risponde che l'ha costretta a
commetterlo".
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche al sistema
penale".
- Si riporta il testo dell'art. 352, commi 3 e 4, del codice di
procedura penale:
- "La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti
temporali dell'art. 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito.
- La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non
oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione
è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, se
ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la
perquisizione".
- Si riporta il testo dell'art. 100, commi 2, 3 e 4 , del D.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi sistemi di tossicodipendenza):
- " Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati
dall'autorità giudiziaria procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un
difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di elementi utili ai
fini della restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del
codice di procedura penale.
- Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione
obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico
dell'ufficio o comando usuario.
- I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di
provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta,
dell'Amministrazione di appartenenza degli organi di polizia che ne abbiano
avuto l'uso ai sensi dei commi 1, 2 e 3. Possono altresì essere assegnati, a
richiesta, anche ad associazioni, comunità, od enti che si occupino del recupero
dei tossicodipendenti".
Note all'art. 13:
- Per il testo dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, v. nelle
note all'art. 9.
- Per il testo dell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, v.
nelle note all'art. 9. - Si riporta il testo dell'art. 391, comma 5, del codice
di procedura penale:
"5. Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall'art. 273 e
taluna delle esigenze cautelari previste dall'art. 274, il giudice dispone
l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'art. 291. Quando l'arresto
è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'art. 381 comma 2,
l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti previsti
dall'art. 280".
- Si riporta il testo degli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile:
"Art. 737 (Forma della domanda e del provvedimento). - I provvedimenti,
che debbono essere pronunciati in camera di consiglio si chiedono con ricorso al
giudice competente e hanno forma di decreto motivato salvo che la legge disponga
altrimenti".
"Art. 738 (Procedimento). - Il presidente nomina tra i componenti del
collegio un relatore, che riferisce in camera di consiglio.
Se deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti sono a lui
previamente comunicati ed egli stende le sue conclusioni in calce al
provvedimento del presidente.
Il giudice può assumere informazioni".
"Art. 739 (Reclami delle parti). - Contro i decreti del giudice tutelare
si può proporre reclamo con ricorso al tribunale, che pronuncia in camera di
consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in
primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla Corte di appello, che
pronuncia anche essa in camera di consiglio.
Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni
dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o
dalla notificazione se è dato in confronto di più parti.
Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i
decreti della Corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede
di reclamo".
"Art. 740 (Reclami del pubblico ministero). - Il pubblico ministero,
entro dieci giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo contro i decreti
del giudice tutelare e quelli del tribunale per i quali è necessario il suo
parere".
"Art. 741 (Efficacia dei provvedimenti). - I decreti acquistano
efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti senza
che sia stato proposto reclamo.
Se vi sono ragioni d'urgenza, il giudice può tuttavia disporre che il
decreto abbia efficacia immediata".
"Art. 742 (Revocabilità dei provvedimenti). - I decreti possono essere
in ogni tempo modificati e revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in
buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla
revoca".
"Art. 742-bis (Ambito di applicazione degli articoli precedenti). - Le
disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di
consiglio, ancorché non regolati dai capi precedenti o che non riguardino
materia di famiglia o di stato delle persone".
- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale):
"Art. 29 (Elenchi e tabelle dei difensori di ufficio).
- Il consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna almeno ogni tre mesi
l'elenco alfabetico degli iscritti negli albi idonei e disponibili ad assumere
le difese di ufficio.
- L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario del
consiglio dell'ordine forense, è consegnato in copia al presidente del
tribunale, il quale ne cura la trasmissione agli uffici giudiziari che hanno
sede nel territorio del circondario.
- Il consiglio dell'ordine forense, d'intesa con il presidente del
tribunale, forma almeno ogni tre mesi una tabella di turni giornalieri o
settimanali, se del caso differenziata per i diversi uffici giudiziari, nella
quale sono attribuiti e si avvicendano gli iscritti nell'elenco indicato nel
comma 1, in modo che ogni giorno sia assicurata la reperibilità di un numero di
difensori corrispondente alle esigenze.
- Nella tabella sono fissati i criteri di individuazione del
difensore di ufficio.
- La tabella, sottoscritta dal presidente del consiglio dell'ordine
forense e dal presidente del tribunale, è trasmessa a cura di quest'ultimo agli
uffici giudiziari che hanno sede nel territorio del circondario. 6. L'autorità
giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia giudiziaria, individuato il
difensore di ufficio nell'ambito e secondo l'ordine della tabella indicata nel
comma 3. Nel caso di mancanza o inidoneità della tabella, provvede l'autorità
giudiziaria, nell'ambito dell'elenco indicato nel comma 1 e, se anche questo
manca o è inidoneo, in base agli albi professionali ovvero designando il
presidente o un membro del consiglio dell'ordine forense.
- Quando il difensore di ufficio è designato fuori dell'ambito o
dell'ordine della tabella, l'autorità giudiziaria ne indica le ragioni nell'atto
di designazione, informandone il presidente del tribunale e il presidente del
consiglio dell'ordine forense.
- Il presidente del tribunale e il presidente del consiglio
dell'ordine forense vigilano sul rispetto della tabella e dei criteri per
l'individuazione e la designazione dei difensori di ufficio.
- I difensori inseriti nella tabella hanno l'obbligo della reperibilità".
- Per l'argomento della legge 6 marzo 1998, n. 40, v. nelle note all'art. 1.
Nota all'art. 14:
Per il testo degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile
v. nelle note all'art. 13.
Nota all'art. 15:
Per il testo degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale v.
nelle note all'art. 9.
Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale:
"Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta).
- L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice
l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione
sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una
pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a
un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a
pena pecuniaria.
- Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la
richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma
dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene che la
qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la comparazione delle
circostanze prospettate dalle parti sono corrette, dispone con sentenza
l'applicazione della pena indicata, enunciando nel dispositivo che vi è stata la
richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non
decide sulla relativa domanda; non si applica la disposizione dell'art. 75 comma
3.
- La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia
alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il
giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa,
rigetta la richiesta".
Si riporta il testo dell'art. 163 del codice penale:
"Art. 163 (Sospensione condizionale della pena). - Nel pronunciare
sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a
due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e
ragguagliata a norma dell'art. 135, sia equivalente ad una pena privativa della
libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il
giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine
di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna e per
contravvenzione.
Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la
sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della
libertà personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola
o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'art. 135, sia
equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non
superiore, nel complesso, a tre anni.
Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni
diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta,
la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della
libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria
che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'art. 135,
sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non
superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi".
Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75
(Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo
sfruttamento della prostituzione altrui):
"Art. 3. - Le disposizioni contenute negli articoli 531 a 536 del codice
penale sono sostituite dalle seguenti:
"è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire
100.000 a lire 4.000.000, salvo in ogni caso l'applicazione dell'art. 240 del
codice penale:
- chiunque, trascorso il termine indicato nell'art. 2, abbia la proprietà o
l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione o
comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà,
esercizio, direzione o amministrazione di essa;
- chiunque, avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa od
altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di
prostituzione;
- chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo,
casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo
di spettacolo, o loro annessi e dipendenze o qualunque locale aperto al pubblico
od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più
persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione;
- chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la
prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;
- chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o
compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al
pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;
- chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro
Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al
fine di esercitarvi la prostituzione ovvero si intrometta per agevolarne la
partenza;
- chiunque esplichi un'attività in associazioni ed organizzazioni
nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione, od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi
forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle
predette associazioni od organizzazioni;
- chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione
altrui.
In tutti i casi previsti nel n. 3) del presente articolo, alle pene in essi
comminate, sarà aggiunta la perdita della licenza d'esercizio e potrà anche
essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio.
I delitti previsti dai numeri 4) e 5), se commessi da un cittadino in
territorio estero, sono punibili in quanto le convenzioni internazionali lo
prevedano"".
- Per il testo dell'art. 380 del codice di procedura penale v. nelle
note all'art. 9.
Nota all'art. 22:
Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n.
804, reca: "Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza
sociale".
Note all'art. 28:
- Il D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656, reca: "Norme sulla circolazione e il
soggiorno dei cittadini degli Stati membri della C.E.E.".
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della convenzione sui
diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176:
"1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle
istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle
autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del
fanciullo deve essere una considerazione preminente".
Nota all'art. 30:
Per il testo degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile
v. nelle note all'art. 13.
Nota all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184
(Disciplina dell'adesione e dell'affidamento dei minori):
"Art. 4. - L'affidamento familiare è disposto dal servizio locale,
previo consenso manifestato dai genitori o del genitore esercente la potestà,
ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se
opportuno, anche di età inferiore. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il
minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.
Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore,
provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti
del codice civile.
Nel provvedimento di affidamento familiare debbono essere indicate
specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio
dei poteri riconosciuti all'affidatario. Deve inoltre essere indicato il periodo
di presumibile durata dell'affidamento ed il servizio locale cui è attribuita la
vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati
il giudice tutelare od il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di
provvedimento emesso ai sensi del primo o del secondo comma.
L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità
che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la
situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha
determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al
minore.
Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto ovvero
intervenute le circostanze di cui al comma precedente, richiede, se necessario,
al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti
nell'interesse del minore.
Il tribunale, sulla richiesta del giudice tutelare o d'ufficio
nell'ipotesi di cui al secondo comma, provvede ai sensi dello stesso comma".
Nota all'art. 32:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (per
l'argomento v. nelle note all'art. 31):
"Art. 2. - Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente
familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con
figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al
fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.
Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, è consentito
il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato, da
realizzarsi di preferenza nell'ambito della regione di residenza del minore
stesso".
Nota all'art. 34:
Il titolo della legge 18 maggio 1973, n. 304 (in Gazzetta Ufficiale 18
giugno 1973, n. 155) è il seguente: "Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo
sul collocamento alla pari con allegati e protocollo, adottato a Strasburgo il
24 novembre 1969".
Note all'art. 35:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 8, commi 5 e 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"5. L'unità sanitaria locale assicura ai cittadini la erogazione delle
prestazioni specialistiche, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica
strumentale e di laboratorio ed ospedaliere contemplate dai livelli di
assistenza secondo gli indirizzi della programmazione e le disposizioni
regionali. Allo scopo si avvale dei propri presidi, nonché delle aziende e degli
istituti ed enti di cui all'art. 4, delle istituzioni sanitarie pubbliche, ivi
compresi gli ospedali militari, o private, e dei professionisti. Con tali
soggetti l'unità sanitaria locale intrattiene appositi rapporti fondati sulla
corresponsione di un corrispettivo predeterminato a fronte della prestazione
resa, con l'eccezione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta. Ferma restando la facoltà di libera scelta delle suddette strutture e
dei professionisti eroganti da parte dell'assistito, l'erogazione delle
prestazioni di cui al presente comma è subordinata all'apposita prescrizione,
proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale
dal medico di fiducia dell'interessato. Nell'attuazione delle previsioni di cui
al presente comma sono tenute presenti le specificità degli organismi di
volontariato e di privato sociale non a scopo di lucro".
"7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, da attuare secondo programmi coerenti con i principi di
cui al comma 5, entro il 30 giugno 1994 le regioni e le unità sanitarie locali
per quanto di propria competenza adottano i provvedimenti necessari per la
instaurazione dei nuovi rapporti previsti dal presente decreto fondati sul
criterio dell'accreditamento delle istituzioni, sulla modalità di pagamento a
prestazione e sull'adozione del sistema di verifica e revisione della qualità
delle attività svolte e delle prestazioni erogate. I rapporti vigenti secondo la
disciplina di cui agli accordi convenzionali in atto, ivi compresi quelli
operanti in regime di proroga, cessano comunque entro un triennio dalla data di
entrata in vigore del presente decreto".
- La legge 29 luglio 1975, n. 405, reca: "Istituzione dei consultori
familiari".
- La legge 22 maggio 1978, n. 194, reca: "Norme per la tutela sociale
della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza".
- Il decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, reca: "Aggiornamento del decreto
ministeriale 14 aprile 1984 recante protocolli di accesso agli esami di
laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza ed
a tutela della maternità responsabile".
Nota all'art. 36:
- Per completezza si riporta il testo vigente dell'art. 12, comma 2, nonché la
lettera c), dello stesso comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(per l'argomento v. nelle note all'art. 33):
"2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale complessivo di
cui al comma precedente, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del
Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le parti di rispettiva
competenza, è trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione del
Ministero della sanità ed utilizzata per il finanziamento di:
- - b. (Omissis);
- rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende
ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a
cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa
autorizzazione del Ministro della sanità d'intesa con il Ministro degli affari
esteri".
Nota all'art. 37:
Per l'argomento della legge 6 marzo 1998, n. 40, v. nelle note all'art. 1.
Nota all'art. 38:
Per il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, v.
nelle note all'art. 1.
Nota all'art. 39:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341
(Riforma degli ordinamenti didattici universitari):
"Art. 1 (Titoli universitari).
- Le università rilasciano i seguenti titoli:
- diploma universitario (DU);
- diploma di laurea (DL);
- diploma di specializzazione (DS);
- dottorato di ricerca (DR)".
Nota all'art. 42:
- Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 389, reca: "Regolamento recante semplificazione
dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni
culturali straniere in Italia".
Nota all'art. 43:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300
(Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà
sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento):
"Art. 15 (Atti discriminatori). - è nullo qualsiasi patto od atto
diretto a:
- subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o
non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
- licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di
qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o
recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività
sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti
diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di
sesso".
Note all'art. 44:
- Per il testo degli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile
v. nelle note all'art. 13.
- Si riporta il testo dell'art. 388, comma 1, del codice penale:
"Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti
da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi
l'Autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o
fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito,
qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la
reclusione fino a tre anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni".
- Si riporta il testo dell'art. 2729, comma 1, del codice civile:
"Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza
del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e
concordanti".
Note all'art. 45:
- Per completezza si riporta il testo vigente dell'art. 11, comma 3, nonché
la lettera d), dello stesso comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di
alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio):
"3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e
contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal
presente articolo. Essa contiene:
- - c. (Omissis);
- la determinazione, in apposita tabella, della quota da
iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata
alla legge finanziaria".
- Per l'argomento della legge 6 marzo 1998, n. 40, v. nelle note all'art. 1.
- L'art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, (Norme in materia di
collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro
le immigrazioni clandestine), prevede, al comma 1, l'istituzione, presso l'INPS,
di un fondo con lo scopo di assicurare i necessari mezzi economici per il
rimpatrio del lavoratore extracomunitario che ne sia privo. Se ne riporta il
comma 2;
"2. Il fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità
separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione, è alimentato con un contributo, a carico del lavoratore
extracomunitario, pari allo 0,50 per cento della retribuzione di cui all'art. 12
della legge 30 aprile 1969, n. 153. Per tale contributo, al cui versamento è
tenuto il datore di lavoro, si osservano le disposizioni vigenti per
l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei
lavoratori dipendenti".
Nota all'art. 47:
- L'art. 20 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi
universitari), prevede, al comma 1, che gli studenti di nazionalità straniera
fruiscano dei servizi e delle provvidenze previste sia dalla succitata legge che
da leggi regionali nei modi e nelle forme stabilite per i cittadini italiani. Se
ne riporta il comma 2, come modificato dal presente articolo:
"2. Gli studenti di cui al comma 1 fruiscono dei servizi e delle
provvidenze per concorso; essi fruiscono dell'assistenza sanitaria con le
modalità di cui all'art. 6, primo comma, lettera a), della legge 23 dicembre
1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, ed all'art. 5 del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1980, n. 33".
Nota all'art. 49:
Per l'argomento della legge 6 marzo 1998, n. 40, v. nelle note all'art. 1.
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