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PASSAPORTO

 

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IL DOCUMENTO

Il passaporto è rilasciato ai cittadini italiani e per i maggiorenni ha durata decennale. Alla scadenza della validità, riportata all'interno del documento, non si rinnova ma si deve richiedere l'emissione di un nuovo passaporto.

In aderenza alla vigente normativa europea, dal 20 maggio 2010 viene rilasciato ai cittadini, da tutte le Questure in Italia ed all'estero dalle rappresentanze diplomatiche e consolari, un passaporto elettronico costituito da un libretto di 48 pagine a modello unificato. Tale libretto cartaceo è dotato di un microchip in c opertina, ecco perché elettronico, che contiene le informazioni relative ai dati anagrafici, la foto e le impronte digitali del titolare.

Inoltre, è presente, alla pagina 2 del libretto la firma digitalizzata, fatta eccezione per le sotto elencate categorie:

  • Minori di anni 12;
  • Analfabeti (il cui stato sia documentato con un atto di notorietà );
  • Coloro che presentino una impossibilità fisica accertata e documentata che impedisca l'apposizione della firma;

In questi casi al posto della firma ci sarà la dicitura "esente" scritta anche in lingua inglese e francese. Per i minori oltre ai cambiamenti già intervenuti, è ora previsto che siano tutti dotati di un passaporto individuale. Pertanto non è più possibile richiedere l' iscrizione del figlio minore sul passaporto del genitore. Per notizie più approfondite vi rimandiamo alla sezione del passaporto per i minori.

Per i minori la procedura prevede che vengano acquisite le impronte dal compimento dei 12 anni di età.

N. B. L'iscrizione del minore sul passaporto del genitore non è più valida dal 27.06.2012. Infatti da questa data il minore può viaggiare in Europa e all'estero solo con un documento di viaggio individuale. Al contempo i passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza.

Espatrio con carte di identità

Sono valide per l'espatrio verso Paesi UE le carte di identità che non rechino sul retro la dicitura NON VALIDA PER L'ESPATRIO.

Ricordiamo purtroppo che nelle frontiere estere vengono quasi sempre sollevate eccezioni sulla regolarità delle carte di identità rinnovate solo con il timbro. Consigliamo pertanto di munirsi di altro documento (es. passaporto) per evitare spiacevoli rifiuti.

Passaporto per entrare negli Stati Uniti

A partire dal 12 gennaio 2009 coloro i quali intendono recarsi negli Stati Uniti usufruendo del Visa Waiver Program, che consente di viaggiare senza il visto, dovranno richiedere un'autorizzazione al viaggio elettronica, (ESTA -Electronic System for Travel Authorization) prima di salire a bordo del mezzo di trasporto, aereo o navale, in rotta verso gli Stati Uniti.

Per recarsi negli Stati Uniti d'America senza necessità di visto, usufruendo del programma "Visa Waiver Program - Viaggio senza Visto", sono validi i seguenti passaporti:

  • passaporto con microchip elettronico inserito nella copertina, unico tipo di passaporto rilasciato in Italia dal 26 ottobre 2006;
  • passaporto a lettura ottica rilasciato prima del 26 ottobre 2005 e se, qualora rinnovato dopo i 5 anni, il rinnovo è avvenuto prima di tale data;
  • passaporto con foto digitale rilasciato fra il 26 ottobre 2005 e il 26 ottobre 2006.
Per usufruire del programma "Visa Waiver Program" (Viaggio senza visto) è necessario:
  • viaggiare esclusivamente per affari e/o per turismo
  • rimanere negli Stati Uniti non più di 90 giorni
  • possedere un biglietto di ritorno.

In mancanza anche di uno dei requisiti elencati, o di tipo diverso di passaporto, è necessario richiedere il visto.

La mancata partenza dagli U.S.A. entro i 90 giorni, comprometterà la possibilità di usare nuovamente il programma.

I minori per benificiare del Visa Waiver Program devono essere in possesso di passaporto individuale.


RILASCIO

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Consulta il sito di Agenda passaporto www.passaportonline.poliziadistato.it. Il nuovo servizio della Polizia di Stato per richiedere online il passaporto e per prenotare ora data e luogo per presentare la domanda eliminando le lunghe attese negli uffici di polizia. Se le date disponibili online sono terminate potete rivolgervi direttamente alla vostra Questura o commissariato, tenendo conto dei tempi di attesa.

La domanda per il rilascio (fate attenzione a compilare quella che occorre scegliendo tra il modulo per i maggiorenni e quello per i minorenni).

  • la Questura
  • l'ufficio passaporti del commissariato di Pubblica Sicurezza
  • la stazione dei Carabinieri (per le impronte digitali, se previste, il cittadino si dovrà recare presso la questura o commissariato anche in tempi differiti)

Chi intende richiedere il passaporto presso il luogo di domicilio e non presso quello di residenza, deve tenere presente che per effettuare correttamente i controlli previsti dalla legge ci sono alcune condizioni ed in particolare la dimostrazione del domicilio o dimora in comune diverso da quello di residenza e le ragioni che giustifichino il perché non ci si rechi alla Questura di residenza per richiedere il passaporto. Soprattutto va considerato che si allungheranno i tempi di rilascio poiché lo stesso sarà subordinato al nulla osta al rilascio che dovrà essere richiesto alla Questura di residenza.

Richiesta di passaporto all'estero

I cittadini italiani all'estero che devono richiedere il passaporto devono visitare questa pagina del ministero Affari Esteri www.esteri.it/MAE/IT/Italiani_nel_Mondo/ServiziConsolari/Documenti_di_Viaggio/

N.B. Insieme al modulo di richiesta del passaporto i cittadini dovranno sottoscrivere e consegnare anche un foglio su carta intestata, consegnato al momento dalla questura o commissariato poiché deve essere in originale, contenente una informativa di garanzia sul trattamento dei dati personali concordata con l'ufficio del Garante sulla riservatezza dei dati personali e con il Ministero degli Affari Esteri. Copia dell'informativa sarà rilasciata al cittadino.

La documentazione da presentare

  • Il modulo stampato della richiesta passaporto (attenzione a scegliere il modulo corretto tra quello per maggiorenni e minorenni)
  • un documento di riconoscimento valido (suggeriamo di portare con sé, oltre all'originale, anche un fotocopia del documento)
  • 2 foto formato tessera identiche e recenti (chi indossa occhiali da vista può tenerli purché le lenti siano non colorate e la montatura non alteri la fisionomia del volto - inoltre lo sfondo della foto deve essere bianco)
  • La ricevuta del pagamento a mezzo c/c di € 42.50 per il passaporto ordinario. Leggi circolare Il versamento va effettuato esclusivamente mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro. La causale è: "importo per il rilascio del passaporto elettronico". Vi consigliamo di utilizzare i bollettini pre-compilati distribuiti dagli uffici postali.
  • Un contrassegno amministrativo da € 73,50 (da richiedere in una rivendita di valori bollati o tabaccaio) . L'importo è cambiato dal 24 Giugno 2014 con la conversione in Legge del decreto Irpef. Va acquistato per il rilascio del passaporto ordinario, anche per quello dei minori.
    N.B. Chi avesse in precedenza acquistato il contrassegno telematico da € 40,29 potrà integrarlo con un ulteriore contrassegno telematico da € 33,21 Per ulteriori chiarimenti vai alle FAQ

    Dal 24 giugno 2014 è abolita la tassa annuale del passaporto ordinario da € 40,29.Pertanto tutti i passaporti, anche quelli già emessi, saranno validi fino alla data di scadenza riportata all'interno del documento per tutti i viaggi, inclusi quelli extra UE, senza che sia più necessario pagare la tassa annuale da € 40,29.

  • Se si ha già un passaporto e se ne richiede uno nuovo a causa di deterioramento o scadenza di validità, con la documentazione deve essere consegnato il vecchio documento. In caso di richiesta di nuovo passaporto per smarrimento o furto deve essere presentata la relativa denuncia. A chi desidera riavere indietro il vecchio passaporto scaduto suggeriamo di farne domanda al momento della presentazione dell'stanza per ottenere il nuovo documento.
  • Portare con sé anche la stampa della ricevuta che viene inviata dal sistema dopo la registrazione al sito Agenda passaporto.

Si ricorda che le impronte digitali possono essere acquisite solo presso gli uffici della Polizia di Stato anche in tempi differiti rispetto alla presentazione dell'istanza, e che sono trattenute solo per il tempo strettamente necessario alla lavorazione del documento. Poi una volta emesso sono cancellate.

AVVERTENZE

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Avvertenze valide per il rilascio o rinnovo di tutti i documenti di espatrio

  • Il contrassegno telematico da € 40,29 è stato abolito e la tassa annuale non è più prevista. Il contributo amministrativo da € 73,50 previsto dal decreto IRPEF si paga solo al momento del rilascio e non è richiesto quindi per i passaporti già emessi. Per chiarimenti seguite questo link www.poliziadistato.it/faq/view/34130/
  • All'atto della domanda di rilascio del passaporto occorre allegare 2 foto.
  • I modelli vanno compilati in ogni loro parte e sono disponibili presso i seguenti uffici: questura, commissariati di P.S., stazioni carabinieri, comuni.
  • False dichiarazioni eventualmente rese saranno punite ai sensi di legge.
  • Il richiedente può delegare un maggiorenne al ritiro del passaporto purché ne indichi espressamente le generalità nella parte "annotazioni" .
  • Per effetto del D.P.R. n.445/2000, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, le richieste di passaporto, lasciapassare per i minori di 15 anni e fogli notizie per passaporti collettivi contenenti dichiarazioni sostitutive non devono essere autenticate se presentate o inviate unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento valido.
  • Si raccomanda di non piegare e non forare in alcun modo la copertina del passaporto in quanto si potrebbe danneggiare il microchip in essa contenuto rendendo inservibile il documento.
  • Per chi deve partire raccomandiamo di visitare il sito del Ministero Affari Esteri seguendo questo link www.viaggiaresicuri.it/ selezionate poi dal menù a tendina il Paese dove intendete recarvi ed avrete tutte le informazioni di cui avete bisogno per il viaggio inclusa l'indicazione per l'eventuale validità residua richiesta per il passaporto.
MINORI

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Tutti i minori di cittadinanza italiana per espatriare devono essere in possesso di un documento personale valido per l'espatrio quindi del passaporto, o per i Paesi UE, anche della carta di identità valida per l'espatrio.

Rilascio del passaporto - il documento e la sua validità

Per poter garantire una maggiore individualità e sicurezza ai minori italiani la normativa (estesa anche alle carte d'identità rilasciate dai Comuni) prevede che i passaporti per minori abbiano due diverse tipologie di validità, al fine di garantire l'aggiornamento della fotografia e la identificazione del minore ai controlli di frontiera.

  • Minore da 0 a 3 anni: validità triennale
  • Minore dai 3 ai 18 anni: validità quinquennale

Non tutti sanno che se si è genitore di figli minori per richiedere il proprio passaporto è necessario l'assenso dell'altro genitore. Non importa se coniugati, conviventi, separati, divorziati o genitori naturali. Il motivo è ovviamente la tutela del minore.

L'altro genitore deve firmare l'assenso davanti al Pubblico Ufficiale (che autentica la firma) presso l'ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell'assenso si deve essere in possesso del nulla osta del Giudice tutelare.

Se l'altro genitore è impossibilitato a presentarsi per firmare la dichiarazione di assenso il richiedente del passaporto potrà allegare una fotocopia del documento del genitore assente firmato in originale (il documento deve essere firmato per il confronto delle firme) con una dichiarazione scritta di assenso all'espatrio firmata in originale (ai sensi del DPR 445 del 2000 legge Bassanini). Questa procedura è estesa a tutti i cittadini comunitari. Ribadiamo che tutto ciò è previsto dalla legge per la tutela dei minori.

Espatrio con carte di identità

Sono valide per l'espatrio le carte di identità che non rechino sul retro la dicitura NON VALIDA PER L'ESPATRIO. Inoltre ricordiamo che sulle carte di identità ora sono presenti i nomi dei genitori, se invece non sono indicati gli stessi ai controlli in frontiera dovranno esibire una documentazione da cui questo si evinca (es: stato di famiglia).

Ricordiamo anche che purtroppo che nelle frontiere estere vengono quasi sempre sollevate eccezioni sulla regolarità delle carte di identità rinnovate solo con il timbro. Consigliamo pertanto di munirsi di altro documento (es. passaporto) per evitare spiacevoli rifiuti.

Condizioni per l'espatrio del minore

Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani possono espatriare solo se:

  • accompagnati da almeno un genitore o con chi ne fa le veci (es:tutore, esercente la potestà genitoriale).
  • in viaggio con almeno un genitore sul passaporto del minore siano riportati (fatta salva diversa volontà, espressa all'atto della richiesta del passaporto) i nomi di almeno uno dei genitori in qualità di accompagnatore. Se il nome del genitore non è riportato sul passaporto del minore, al momento dell'espatrio lo stesso genitore deve poter dimostrare il rapporto di parentela attraverso, ad esempio, l'esibizione dello stato di famiglia o dell'estratto di nascita del minore. Per gli esercenti la potestà genitoriale occorre munirsi di documentazione della nomina a tutore o dell'atto di affido. Tutto ciò è necessario per impedire espatri illegali di minori per conto di terzi.
  • affidati ad un accompagnatore munito di dichiarazione di accompagno
  • affidato con dichiarazione di accompagno dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale ad un Ente (es: compagnia aerea)

Compiuti i 14 anni possono viaggiare senza accompagnatori sia in ambito UE che per destinazioni extra UE.

Accade però che alcune compagnie aeree o di navigazione richiedano un documento di accompagnamento anhe nei casi dove non è previsto dalla Legge italiana e che quindi le questure non rilasciano.
Questo succede per via di un loro regolamento interno, pertanto per evitare spiacevoli sorprese all'imbarco verificate attentamente se lo forniscono loro ed eventualmente a quali costi.

La dichiarazione di accompagnamento

I genitori o chi esercita la responsabilità tutoria di minori di età inferiore a 14 anni che viaggino non accompagnati da almeno uno di loro e che intendono concedere l'autorizzazione ad una persona fisica o ad una società di trasporto (es:compagnia aerea o di navigazione) devono sottoscrivere la dichiarazione di accompagnamento che resterà agli atti della questura.

La nuova procedura prevede il rilascio di una dichiarazione cartacea oppure l'iscrizione della menzione direttamente sul passaporto del minore. I richiedenti quando compilano il modulo di richiesta devono selezionare o il rilascio di una dichiarazione cartaceao la menzione stampata direttamente sul passaporto del minore.

Nel primo caso la questura provvederà poi a rilasciare l'attestazione della dichiarazione che l'accompagnatore presenterà in frontiera insieme al passaporto del minore in corso di validità oppure nel secondo caso a stampare sul passaporto del minore la menzione. La scelta tra le due possibilità è dei richiedenti al momento dell'istanza, salvo diversa indicazione per giustificati motivi degli stessi Uffici competenti al rilascio del passaporto. In caso di contrasto tra le modalità scelte dalla pubblica autorità con quanto richiesto dal cittadino, risulta prevalente l'indicazione effettuata dall'autorità stessa.

Nel caso in cui il minore di anni 14 sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, al fine di garantire la completezza e la leggibilità dei dati relativi al viaggio, è rilasciata unicamente la dichiarazione, redatta sulla base della richiesta presentata dagli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria.

Si ricorda che prima di acquistare il biglietto della compagnia di trasporto è necessario verificare che la stessa accetti che il minore di 14 anni viaggi a loro affidato.

Suggeriamo per ogni evenienza di portare in questura insieme alla dichiarazione di accompagno anche le fotocopie del documento dell'accompagnatore (documento che deve essere firmato per verificare la corrispondenza della firma), dei genitori e del minore.

Per i cittadini minori italiani sia nella dichiarazione di accompagno che nella menzione sul passaporto, vistate dagli organi competenti al rilascio del passaporto, è riportato il nome della persona o dell'Ente cui il minore viene affidato.

Poiché la L.1185/1967 sui passaporti fa espresso riferimento ai "cittadini", la dichiarazione di accompagnamento è applicabile ai soli minori italiani e solo quando viaggino fuori dei confini nazionali (ovvero, in caso di residenza all'estero, i confini del Paese di residenza) con persona diversa dall'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria.

Ciò significa che:

  • Non può essere rilasciata per viaggi sul territorio nazionale (ad esempio da Roma a Milano), cosa che invece alcune compagnie aeree continuano erroneamente a richiedere a causa di loro regolamenti interni
  • Non è necessaria se si viaggia con gli esercenti la responsabilità genitoriale (madre o padre) o tutoria. Va precisato che ciò è indipendente dal fatto che il/i nome/i dei suddetti siano riportati alla pagina 5 del passaporto del minore di 14 anni, ma in tal caso al controllo di frontiera sarà necessario dimostrare di essere l'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria (ad esempio con atto di nascita, stato di famiglia, sentenza etc.)
  • ferma la necessità che sia indicato almeno un accompagnatore, è lasciata alla valutazione dei richiedenti di fornire il nominativo di due accompagnatori, i quali saranno tra loro alternativi.

La validità della dichiarazione, sia essa cartacea o con la menzione sul passaporto, è circoscritta ad un viaggio(da intendersi come andata e/o ritorno) fuori dal Paese di residenza del minore di 14 anni, con destinazione determinata, tranne casi eccezionali che saranno valutati dall'ufficio che emette la dichiarazione.

In particolare:

  • il termine massimo di validità della dichiarazione - entro cui devono essere ricomprese la data di partenza e la data di rientro - è di 6 mesi, salva la possibilità per l'ufficio competente di accordare un periodo più ampio in caso di motivata richiesta (es. affidamento del minore a istituto di cura o di formazione).
  • la validità della dichiarazione non può comunque oltrepassare la data di scadenza del passaporto del minore.
  • nel caso di viaggi che prevedono l'attraversamento di diversi Stati, spetta agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria valutare - sulla base delle modalità del viaggio stesso - se indicare solo il Paese di destinazione finale o tutti i singoli Paesi visitati.

La dichiarazione va presentata agli uffici preposti al rilascio del passaporto nella cui circoscrizione risiede il richiedente.

N.B. Gli uffici di Polizia di Frontiera non sono autorizzati al rilascio della dichiarazione di accompagno, pertanto ricordatevi di richiederla in questura o in commissariato con congruo anticipo sul viaggio.

Inoltre , in aderenza a quanto previsto dall'articolo 38, commi 1 e 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze alla pubblica amministrazione possono essere inoltrate anche via fax, raccomanda R/R. e PEC (con o senza firma digitale). In tutti i casi comunque gli Uffici competenti al rilascio del passaporto possono richiedere su propria valutazione la presenza dei richiedenti. Questo sempre nell'interesse del minore.

Dichiarazione di accompagnamento per viaggi in Italia

Il minore italiano per viaggiare deve avere un suo documento personale ricordiamo però che per le tratte nazionali alcune compagnie aeree o di navigazione richiedono una specifica documentazione per il minore che viaggia accompagnato da persone diverse dai genitori.

Si precisa però che gli uffici di Polizia, per legge, rilasciano la dichiarazioni di accompagno solo per i minori italiani che espatriano e non per viaggi sul territorio nazionale. Perciò, per non avere spiacevoli sorprese all'imbarco, è necessario per i documenti informarsi in anticipo presso le stesse compagnie per vedere cosa prevede il loro regolamento interno.

Lasciapassare

Il lasciapassare è un documento costituito da un certificato contestuale di nascita e cittadinanza (art.7/14 25/11/2009) vidimato dal questore (cosiddetto lasciapassare). Il lasciapassare è valido fino ai 15 anni del minore italiano. Giova ricordare checon la legge 12 luglio 2011, n. 106, è stato convertito il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 che, all'articolo 10, comma 5, ha modificato l'articolo 3 del T.U.L.P.S. di cui al Regio-Decreto 18 giugno 1931, n. 773, introducendo il principio del rilascio della carta d'identità ai minori. Pertanto il minore ora può avere la carta di identità, anche valida per l'espatrio, a partire dal giorno della nascita e quindi l'istituto del lasciapassare è di fatto diventato obsoleto.

Indicazioni

I passaporti individualicon durata decennale rilasciati ai minori anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova normativa (25 novembre 2009) sono validi fino alla loro naturale data di scadenza.

Il 2 agosto 2010 è stata diramata una circolare esplicativa sulle problematiche legate all'espatrio dei minori.Leggi la circolare

Viaggio per gli USA

Per recarsi negli U.S.A. ed usufruire del programma Visa - Waiver Program, il minore deve avere solo ed esclusivamente un passaporto personale.

DUPLICATO

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Se il passaporto viene smarrito, rubato o le pagine sono esaurite, non sarà possibile rilasciare un duplicato ma il cittadino dovrà richiedere un nuovo passaporto.

In tutti i casi è necessaria quindi la stessa documentazione richiesta per il rilascio ovvero le foto, il bollettino, il contributo amministrativo da € 73,50 sotto forma di contrassegno telematico e se necessario i vari moduli di assenso.

Precisiamo che:

  • In caso di smarrimento o furto è necessario esibire la relativa denuncia
  • se si richiede un nuovo passaporto per deterioramento, si deve riconsegnare il vecchio passaorto che sarà annullato e restituito con il nuovo documento (quindi se con il vecchio documento ci sono dei visti ancora validi questi potranno essere presentati in frontiera esibendo anche il vecchio passaporto)

La domanda (attenzione a scegliere quella per maggioenni o minorenni a seconda della necessità) può essere presentata presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza, i Carabinieri o presso il Comune.

Ricordiamo che le impronte digitali sono acquisite soltanto presso le questure o presso i commissariati. Pertanto chi intende consegnare la domanda in uffici diversi da questi deve mettere in preventivo questo ulteriore passaggio realizzabile anche in data differita rispetto alla consegna della domanda di passaporto.

CONSEGNA

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Una volta richiesto il passaporto e consegnata la documentazione completa, a seconda delle questure e del numero delle richieste, il documento può essere rilasciato in pochi giorni se non a vista.

E' possibile far ritirare il passaporto da altra persona, ai sensi della Legge n. 445 del 2000 (Legge Bassanini) purché il delegato sia maggiorenne, abbia una fotocopia del documento del titolare del passaporto e una delega legalizzata da un notaio o da un ufficiale dell'anagrafe, scritta in carta semplice. Ricordiamo alla persona delegata di portare un suo documento.

Servizio passaporti a domicilio

Dal 27 ottobre 2014 prende il via su scala nazionale il servizio Passaporti a domicilio dove al cittadino che ne fa richiesta, grazie ad una convenzione con Poste Italiane, il documento emesso verrà recapitato a domicilio con un costo di € 8,20 da pagare in contrassegno al momento della consegna, ovvero direttamente all'incaricato di Poste Italiane.

Vediamo come funziona:

  • al cittadino che intende fruire del servizio la Questura o commissariato consegna una busta di Poste Italiane che deve compilare e consegnare sul posto all'Ufficio passaporti, riportando in particolare le informazioni relative al domicilio presso cui si desidera ricevere il documento.
  • al cittadino viene consegnata una stampa della ricevuta che contiene anche il numero della busta in modo che potrà tracciare la spedizione sul portale Poste Italiane

In caso di mancata consegna:

  • in caso di assenza del destinatario verrà lasciato un avviso di mancata consegna e decorsi 30 giorni senza ritiro il documento sarà riconsegnato all'Ufficio passaporti emittente. Per il ritiro alla Posta entro i 30 giorni vale la procedura standard per il ritiro di posta registrata (riconoscimento del destinatario o di altra persona con delega e fotocopia del documento firmata)
  • in caso di indirizzo errato Poste Italiane riconsegnerà il documento all'Ufficio passaporti emittente
  • in caso di smarrimento della busta Poste Italiane rimborserà € 50 al cittadino, che dovrà pagare unicamente il bollettino di € 42,50 per ottenere un nuovo libretto