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CONVENZIONE DI STRASBURGO FEBBRAIO 1992

Council of Europe  Preambolo

  Gli Stati Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,


Considerando che il fine del Consiglio di Europa è di realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri allo scopo di salvaguardare e di promuovere gli ideali ed i principi che sono loro eredità comune e di facilitare il loro progresso economico e sociale nel rispetto dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali;

Riaffermando il loro impegno alla natura universale ed indivisibile dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali fondati sulla dignità di tutti gli esseri umani;

Visti gli articoli 10, 11, 16 e 60 della Convenzione per la protezione dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali;

Considerando che gli stranieri residenti sul territorio nazionale sono ormai una caratteristica permanente delle società europee;

Considerando che i residenti stranieri sono sottoposti generalmente agli stessi doveri dei cittadini a livello locale;

Consapevoli della partecipazione attiva dei residenti stranieri alla vita e allo sviluppo della prosperità della Comunità locale e convinti della necessità di migliorare la loro integrazione nella Comunità locale, in particolare aumentando le loro possibilità di partecipazione agli affari pubblici locali,

Hanno convenuto quanto segue:

Parte I

Articolo 1

  1. Ciascuna Parte applicherà le disposizioni dei capitoli A, B e C. Tuttavia, ogni Stato può dichiarare nel depositare il suo strumento di ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione, riservandosi il diritto di non applicare le disposizioni del capitolo B o del capitolo C o entrambi.
  2. Ciascuna Parte che ha dichiarato che applicherà uno o due capitoli può, in una fase successiva, notificare al Segretario Generale che accetta di applicare le disposizioni del capitolo o dei capitoli che non aveva accettato all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione.

Articolo 2

Ai fini della presente Convenzione, il termine "residenti stranieri" indica le persone che non sono cittadine dello Stato in questione e che risiedono legittimamente nel suo territorio.

Capitolo A - Libertà di espressione, di riunione e di associazione

Articolo 3

Ciascuna Parte si impegna, conforme alle disposizioni dell'articolo 9, a garantire ai residenti stranieri, le stesse condizioni che ai suoi propri cittadini:

  1. il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di opinioni e di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza l'interferenza delle Autorità pubbliche e senza riguardo ai confini. In presente articolo non impedisce agli Stati di assoggettare le imprese di radiodiffusione, di televisione o di cinema a la loro autorizzazione;
  2. il diritto alla libertà di riunirsi pacificamente ed alla libertà di associazione, compreso il diritto di fondare sindacati assieme e a fare parte di sindacati per la difesa dei loro interessi. In particolare, il diritto alla libertà di associazione implica il diritto per i residenti stranieri, di formare le loro associazioni ai scopi di assistenza reciproca, di mantenimento e di espressione della loro identità culturale o di difesa dei loro interessi rispetto a questioni di competenza nella regione provincia dell'autorità locale, nonché il diritto di aderire ad qualunque associazione.

Articolo 4

Ciascuna Parte dovrà accertarsi che sforzi ragionevoli siano posti in atto per fare partecipare i residenti stranieri alle inchieste pubbliche, alle procedure di pianificazione ed agli altri processi di consultazione sugli questioni locali.

Capitolo B - Organismi consultativi volti a rappresentare i residenti stranieri a livello locale

Articolo 5

  1. Ciascuna Parte si impegna, in conformità alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1:

    1. a vigilare affinché non ci sia nessun ostacolo legale o di altra natura che impedisca alle autorità locali in cui territori c'è un significativo numero di residenti stranieri, di creare organi consultativi o di adottare altre disposizioni appropriate a livello istituzionale per:

      1. provvedere un collegamento fra esse e i tali residenti,
      2. fornire una tribuna per la dibattito e la formulazione delle opinioni, dei desideri e delle preoccupazioni dei residenti stranieri sui temi che li interessano per quanto riguarda la vita pubblica locale, comprese le attività e le responsabilità dell'autorità locale interessata, e
      3. promuovere la loro integrazione generale nella vita della Comunità;

    2. ad incoraggiare e facilitare la costituzione di tali organismi consultativi o ad attuare altre disposizioni istituzionali per una adeguata rappresentazione dei residenti stranieri preso le autorità locali in cui regioni c'è un numero significativo di residenti stranieri.

  2. Ciascuna Parte accerterà che i rappresentanti dei residenti stranieri che partecipano agli organismi consultativi o ad altre enti istituzionali di cui al paragrafo 1 possano essere eletti dai residenti stranieri nelle autorità locali regionali o essere nominati da singole associazioni di residenti stranieri.

Capitolo C - Diritto di voto alle elezioni delle autorità locali

Articolo 6

  1. Ciascuna Parte si impegna, conforme alle disposizioni dell'articolo 9, il paragrafo 1, a concedere ad ogni residente straniero il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni delle autorità locali, a condizione che soddisfino alle stesse condizioni prescritte per i cittadini ed inoltre che siano stati residenti legalmente e in modo abituale nello Stato in questione nei cinque ani precedenti le elezioni.
  2. Tuttavia, uno Stato contraente può dichiarare all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione che intende limitare nell'applicazione del paragrafo 1 al solo diritto di voto.

Articolo 7

Ciascuna Parte può, unilateralmente o nel quadro di accordi bilaterali o multilaterali, stipulare che le condizioni stabilite all'articolo 6 possono essere soddisfatte da un periodo di residenza più breve.

Parte II

Articolo 8

Ciascuna Parte farà in modo che le informazioni siano a disposizione dei residenti stranieri per quanto riguarda i loro diritti ed obblighi nell'ambito della vita pubblica locale.

Articolo 9

  • In tempo di guerra o di altre emergenze emergenza pubbliche che minacciano la vita della nazione, i diritti concessi ai residenti stranieri in conformità alla Parte I possono essere sottoposti ad ulteriori limitazioni, rigorosamente nella misura in cu ciò sia richiesto dalla situazione, a condizione che tali limitazioni non sono contraddittorie con altri obblighi della Parte derivanti dal diritto internazionale.
  • Mentre il diritto riconosciuto dall'articolo 3.a comporta con esso i doveri e le responsabilità, può essere assoggettato a determinate formalità, condizioni, limitazioni o sanzioni previste dalla legge, necessarie in una società negli interessi della sicurezza nazionale, la sua integrità territoriale o alle circostanze, alle limitazioni o alle pene come si prescrivono da legge e sono necessario in una società, negli interessi della sicurezza nazionale, dell'integrità territoriale o della sicurezza pubblica, per la tutela dell'ordine e la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, nonché per impedire la divulgazione di informazioni riservate o confidenziali, o garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.
  • Il diritto riconosciuto all'articolo 3.b può essere oggetto solo delle limitazioni che, essendo previste dalla legge, rappresentano misure necessarie in una società democratica, ai fini della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, della prevenzione di tumulti e di reati nonché della tutela della salute o della morale e della protezione dei diritti e delle libertà altrui.
  • Ogni misura adottata in conformità al presente deve essere notificata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che ne informerà le altre Parti. La stessa procedura si applicherà quando tali misure vengano revocate.
  • Nessuna disposizione della presente Convenzione si intenderà nel senso di limitare o in detrimento di qualunque dei diritti che possono essere garantiti secondo le leggi dei singoli Stati o in base ad ogni altro trattato di cui è Parte.

Articolo 10

Ciascuna Parte informerà il Segretario Generale del Consiglio d'Europa di ogni disposizione legislativa o di ogni altra misura adottata dalle autorità competenti sul suo territorio relativa agli impegni da essa sottoscritta in base ai termini della presente Convenzione.

Parte III

Articolo 11

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà soggetta a ratifica, ad accettazione o ad approvazione. Gli strumenti della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 12

  1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale quattro Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, in conformità con le disposizioni dell'articolo 11.
  2. Per ogni Stato membro che esprima successivamente il suo consenso a far parte della Convenzione, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 13

  1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione, tramite una decisione adottata dalla maggioranza prevista all'articolo 20.d dello statuto del Consiglio d'Europa ed all'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti ad avere diritto ad essere rappresentati al Comitato.
  2. Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 14

Gli impegni successivamente dalla Parti alla Convenzione, in conformità con l'articolo 1, paragrafo 2, saranno considerate parte integrante della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione della Parte che effettua la notifica ed avranno gli stessi effetti dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data del ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 15

Le disposizioni della presente Convenzione si applicheranno a tutte le categorie di autorità locali che esistono all'interno del territorio di ogni Parte. Tuttavia, ciascun Stato può, all'atto di deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, specificare le categorie delle autorità territoriali per le quali intende limitare la sfera di applicazione o che intende escludere della presente Convenzione.

Articolo 16

  1. Ogni Stato può, nel firmare o depositare il suo strumento di ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione, designare il territorio o i territori cui si applicherà la presente Convenzione.
  2. Ogni Stato può in ogni altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. Rispetto a tale territorio, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data del ricevimento di tale dichiarazione da parte del Segretario Generale.
  3. Ogni dichiarazione resa in merito dei due paragrafi precedenti può, rispetto a qualunque territorio designato in tale dichiarazione, essere ritirata mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data del ricevimento di tale notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 17

Nessuna riserva è ammessa alle disposizioni della presente Convenzione, oltre a quella accennata all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 18

  1. Ogni Parte può in qualunque momento denunciare la presente Convenzione mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
  2. Tale denuncia entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data del ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 19

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che ha aderito alla presente Convenzione:

  • ogni firma;
  • il deposito di qualunque strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
  • ogni data dell'entrata in vigore della presente Convenzione in conformità con gli articoli 12, 13 e 16;
  • ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2;
  • ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 4;
  • ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione.

    In fede che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a ciò, hanno firmato la presente Convenzione.

    Fatto a Strasburgo, il 5 Febbraio 1992, in inglese ed in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in una singola copia che sarà depositata negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.

    Traduzione non ufficiale da MONDO LATINO