Preambolo
Gli Stati Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,
Considerando che il fine del Consiglio di Europa è di realizzare un'unione più
stretta tra i suoi membri allo scopo di salvaguardare e di promuovere gli ideali
ed i principi che sono loro eredità comune e di facilitare il loro progresso
economico e sociale nel rispetto dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali;
Riaffermando il loro impegno alla natura universale ed indivisibile dei Diritti
dell'Uomo e delle libertà fondamentali fondati sulla dignità di tutti gli esseri
umani;
Visti gli articoli 10, 11, 16 e 60 della Convenzione per la protezione dei
Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali;
Considerando che gli stranieri residenti sul territorio nazionale sono ormai una
caratteristica permanente delle società europee;
Considerando che i residenti stranieri sono sottoposti generalmente agli stessi
doveri dei cittadini a livello locale;
Consapevoli della partecipazione attiva dei residenti stranieri alla vita e
allo sviluppo della prosperità della Comunità locale e convinti della
necessità di migliorare la loro integrazione nella Comunità locale, in
particolare aumentando le loro possibilità di partecipazione agli affari
pubblici locali,
Hanno convenuto quanto segue:
Parte I
Articolo 1
- Ciascuna Parte applicherà le disposizioni dei capitoli A, B e C. Tuttavia,
ogni Stato può dichiarare nel depositare il suo strumento di ratifica,
l'accettazione, l'approvazione o l'adesione, riservandosi il diritto di non
applicare le disposizioni del capitolo B o del capitolo C o entrambi.
- Ciascuna Parte che ha dichiarato che applicherà uno o due capitoli può,
in una fase successiva, notificare al Segretario Generale che accetta di applicare
le disposizioni del capitolo o dei capitoli che non aveva accettato all'atto del
deposito del suo strumento di ratifica, l'accettazione, l'approvazione o
l'adesione.
Articolo 2
Ai fini della presente Convenzione, il termine "residenti stranieri"
indica le persone che non sono cittadine dello Stato in questione e che risiedono
legittimamente nel suo territorio.
Capitolo A - Libertà di espressione, di riunione e di
associazione
Articolo 3
Ciascuna Parte si impegna, conforme alle disposizioni dell'articolo 9, a garantire ai residenti stranieri, le stesse condizioni che ai suoi propri cittadini:
- il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la
libertà di opinioni e di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza
l'interferenza delle Autorità pubbliche e senza riguardo ai confini. In presente
articolo non impedisce agli Stati di assoggettare le imprese di radiodiffusione,
di televisione o di cinema a la loro autorizzazione;
- il diritto alla libertà di riunirsi pacificamente ed alla libertà di
associazione, compreso il diritto di fondare sindacati assieme e a fare parte di
sindacati per la difesa dei loro interessi. In particolare, il diritto alla libertà
di associazione implica il diritto per i residenti stranieri, di formare le loro
associazioni ai scopi di assistenza reciproca, di mantenimento e di espressione
della loro identità culturale o di difesa dei loro interessi rispetto a questioni
di competenza nella regione provincia dell'autorità locale, nonché il diritto di
aderire ad qualunque associazione.
Articolo 4
Ciascuna Parte dovrà accertarsi che sforzi ragionevoli siano posti in atto per
fare partecipare i residenti stranieri alle inchieste pubbliche, alle procedure di
pianificazione ed agli altri processi di consultazione sugli questioni locali.
Capitolo B - Organismi consultativi volti a rappresentare i residenti stranieri
a livello locale
Articolo 5
- Ciascuna Parte si impegna, in conformità alle disposizioni
dell'articolo 9, paragrafo 1:
- a vigilare affinché non ci sia nessun ostacolo legale o di altra natura
che impedisca alle autorità locali in cui territori c'è un
significativo numero di residenti stranieri, di creare organi consultativi o di
adottare altre disposizioni appropriate a livello istituzionale per:
- provvedere un collegamento fra esse e i tali residenti,
- fornire una tribuna per la dibattito e la formulazione delle opinioni, dei
desideri e delle preoccupazioni dei residenti stranieri sui temi che li interessano
per quanto riguarda la vita pubblica locale, comprese le attività e le
responsabilità dell'autorità locale interessata, e
- promuovere la loro integrazione generale nella vita della Comunità;
- ad incoraggiare e facilitare la costituzione di tali organismi consultativi o
ad attuare altre disposizioni istituzionali per una adeguata rappresentazione dei
residenti stranieri preso le autorità locali in cui regioni c'è un numero
significativo di residenti stranieri.
- Ciascuna Parte accerterà che i rappresentanti dei residenti stranieri che
partecipano agli organismi consultativi o ad altre enti istituzionali di cui al
paragrafo 1 possano essere eletti dai residenti stranieri nelle autorità locali
regionali o essere nominati da singole associazioni di residenti stranieri.
Capitolo C - Diritto di voto alle elezioni delle autorità locali
Articolo 6
- Ciascuna Parte si impegna, conforme alle disposizioni dell'articolo 9, il
paragrafo 1, a concedere ad ogni residente straniero il diritto di voto e di
eleggibilità alle elezioni delle autorità locali, a condizione che soddisfino alle
stesse condizioni prescritte per i cittadini ed inoltre che siano stati residenti
legalmente e in modo abituale nello Stato in questione nei cinque ani precedenti
le elezioni.
- Tuttavia, uno Stato contraente può dichiarare all'atto del deposito del suo
strumento di ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione che intende
limitare nell'applicazione del paragrafo 1 al solo diritto di voto.
Articolo 7
Ciascuna Parte può, unilateralmente o nel quadro di accordi bilaterali o
multilaterali, stipulare che le condizioni stabilite all'articolo 6 possono
essere soddisfatte da un periodo di residenza più breve.
Parte II
Articolo 8
Ciascuna Parte farà in modo che le informazioni siano a disposizione dei
residenti stranieri per quanto riguarda i loro diritti ed obblighi nell'ambito
della vita pubblica locale.
Articolo 9
- In tempo di guerra o di altre emergenze emergenza pubbliche che minacciano la
vita della nazione, i diritti concessi ai residenti stranieri in conformità alla
Parte I possono essere sottoposti ad ulteriori limitazioni, rigorosamente nella
misura in cu ciò sia richiesto dalla situazione, a condizione che tali limitazioni
non sono contraddittorie con altri obblighi della Parte derivanti dal diritto
internazionale.
- Mentre il diritto riconosciuto dall'articolo 3.a comporta con esso i doveri
e le responsabilità, può essere assoggettato a determinate formalità, condizioni,
limitazioni o sanzioni previste dalla legge, necessarie in una società negli
interessi della sicurezza nazionale, la sua integrità territoriale o alle
circostanze, alle limitazioni o alle pene come si prescrivono da legge e sono
necessario in una società, negli interessi della sicurezza nazionale,
dell'integrità territoriale o della sicurezza pubblica, per la tutela
dell'ordine e la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della
morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, nonché per impedire
la divulgazione di informazioni riservate o confidenziali, o garantire
l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.
- Il diritto riconosciuto all'articolo 3.b può essere oggetto solo delle
limitazioni che, essendo previste dalla legge, rappresentano misure necessarie in
una società democratica, ai fini della sicurezza nazionale, della sicurezza
pubblica, della prevenzione di tumulti e di reati nonché della tutela della salute
o della morale e della protezione dei diritti e delle libertà altrui.
- Ogni misura adottata in conformità al presente deve essere notificata
al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che ne informerà le altre Parti.
La stessa procedura si applicherà quando tali misure vengano revocate.
- Nessuna disposizione della presente Convenzione si intenderà nel senso di
limitare o in detrimento di qualunque dei diritti che possono essere garantiti
secondo le leggi dei singoli Stati o in base ad ogni altro trattato di cui è
Parte.
Articolo 10
Ciascuna Parte informerà il Segretario Generale del Consiglio d'Europa di ogni
disposizione legislativa o di ogni altra misura adottata dalle autorità
competenti sul suo territorio relativa agli impegni da essa sottoscritta in base
ai termini della presente Convenzione.
Parte III
Articolo 11
La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del
Consiglio d'Europa. Essa sarà soggetta a ratifica, ad accettazione o ad
approvazione. Gli strumenti della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione
saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Articolo 12
- La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo
allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale quattro Stati membri
del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla
Convenzione, in conformità con le disposizioni dell'articolo 11.
- Per ogni Stato membro che esprima successivamente il suo consenso a far parte
della Convenzione, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo
allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
Articolo 13
- Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei
Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio
d'Europa ad aderire alla presente Convenzione, tramite una decisione adottata
dalla maggioranza prevista all'articolo 20.d dello statuto del Consiglio
d'Europa ed all'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti
ad avere diritto ad essere rappresentati al Comitato.
- Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del
mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito
dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Articolo 14
Gli impegni successivamente dalla Parti alla Convenzione, in conformità con
l'articolo 1, paragrafo 2, saranno considerate parte integrante della ratifica,
dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione della Parte che
effettua la notifica ed avranno gli stessi effetti dal primo giorno del mese
successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data del ricevimento
della notifica da parte del Segretario Generale.
Articolo 15
Le disposizioni della presente Convenzione si applicheranno a tutte le categorie
di autorità locali che esistono all'interno del territorio di ogni Parte.
Tuttavia, ciascun Stato può, all'atto di deposito del suo strumento di
ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, specificare le categorie
delle autorità territoriali per le quali intende limitare la sfera di applicazione
o che intende escludere della presente Convenzione.
Articolo 16
- Ogni Stato può, nel firmare o depositare il suo strumento di ratifica,
l'accettazione, l'approvazione o l'adesione, designare il territorio o
i territori cui si applicherà la presente Convenzione.
- Ogni Stato può in ogni altro momento successivo, mediante una dichiarazione
indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere
l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella
dichiarazione. Rispetto a tale territorio, la Convenzione entrerà in vigore il
primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la
data del ricevimento di tale dichiarazione da parte del Segretario Generale.
- Ogni dichiarazione resa in merito dei due paragrafi precedenti può, rispetto a
qualunque territorio designato in tale dichiarazione, essere ritirata mediante una
notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro entrerà in vigore il primo
giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data del
ricevimento di tale notifica da parte del Segretario Generale.
Articolo 17
Nessuna riserva è ammessa alle disposizioni della presente Convenzione,
oltre a quella accennata all'articolo 1, paragrafo 1.
Articolo 18
- Ogni Parte può in qualunque momento denunciare la presente Convenzione
mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- Tale denuncia entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo
scadere di un periodo di sei mesi dopo la data del ricevimento della notifica da
parte del Segretario Generale.
Articolo 19
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati
membri del Consiglio e ad ogni Stato che ha aderito alla presente Convenzione:
ogni firma;
il deposito di qualunque strumento di ratifica, di accettazione, di
approvazione o di adesione;
ogni data dell'entrata in vigore della presente Convenzione in
conformità con gli articoli 12, 13 e 16;
ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 1,
paragrafo 2;
ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 9,
paragrafo 4;
ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione.
In fede che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a ciò, hanno
firmato la presente Convenzione.
Fatto a Strasburgo, il 5 Febbraio 1992, in inglese ed in francese, entrambi i
testi facenti ugualmente fede, in una singola copia che sarà depositata negli
archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne
comunicherà copia certificata a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa
e ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.
Traduzione non ufficiale da MONDO LATINO
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