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ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA


Dipartimento per l'Istruzione
Circolare Ministeriale 23 dicembre 2005, n. 93

Stralcio della circolare che riguarda gli alunni con cittadinanza non italiana:

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Alunni con cittadinanza non italiana
Come è noto, la presenza, in continuo aumento, di soggetti con cittadinanza non italiana ha assunto da diversi anni le caratteristiche di un fenomeno strutturale, con il quale la nostra società ormai convive con carattere di normalità ed ordinarietà. È opportuno ricordare che i minori, presenti in tutto il territorio nazionale e nei diversi gradi e ordini di scuola, ai sensi dell'articolo 45 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 286/1998 sulla disciplina dell'immigrazione e sulle condizioni dello straniero, hanno diritto all'istruzione, indipendentemente dalla regolarità della loro posizione di soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani, e sono soggetti al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 76/2005.

L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica, ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta, sono iscritti con riserva alla classe di assegnazione. I minori stranieri soggetti al diritto-dovere all'istruzione e formazione vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

  • dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
  • dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione;
  • del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza;
  • del titolo di studio eventualmente posseduto.
Al fine di realizzare nella maniera più idonea l'integrazione dei minori stranieri e creare i presupposti per una effettiva funzionalità ed efficacia dell'attività didattica, il collegio dei docenti delle istituzioni scolastiche interessate formulerà proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi, evitando la costituzione di classi in cui risulti predominante la loro presenza. Per un ulteriore approfondimento delle misure di accompagnamento consigliate per favorire l'integrazione dei minori stranieri, si rimanda alla lettura del citato articolo 45 del DPR 394/2005.

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