Aggiornato a Dicembre 2007
Per assumere lavoratori non comunitari residenti all'estero si deve
presentare domanda di nulla osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione della
provincia ove avrà luogo la prestazione lavorativa, nell’ambito delle quote
previste dall’apposito “decreto-flussi”, che stabilisce il numero massimo di
cittadini stranieri non comunitari ammessi annualmente a lavorare sul territorio
nazionale.
Come si presenta la domanda
Nel caso in cui si conosca il lavoratore da assumere, occorre presentare allo
Sportello Unico:
- richiesta nominativa di nulla osta al lavoro secondo le nuove procedure e
modalità avviate con il decreto flussi 2007
- documentazione che certifichi l’esistenza di idonea sistemazione
alloggiativa per il lavoratore straniero, secondo le regole previste dalle leggi
di ciascuna regione
- proposta di contratto di soggiorno contenente, oltre agli elementi
essenziali dell'accordo, impegno del datore di lavoro al pagamento del viaggio
di ritorno del cittadino straniero nel Paese di provenienza
- dichiarazione di impegno del datore di lavoro a comunicare allo Sportello
Unico le variazioni concernenti il rapporto di lavoro (cessazione del rapporto,
cambio sede, ecc.).
PRIMA FASE ALLO SPORTELLO UNICO IMMIGRAZIONE
Lo Sportello Unico, per consentire al locale Centro per l’Impiego (CPI) di dare
la dovuta pubblicità delle richieste di lavoro nei confronti dei lavoratori già
iscritti nelle liste di collocamento, le diffonde, per via telematica, agli
altri CPI territoriali e le rende altresì pubbliche sul sito Internet o con ogni
altro mezzo possibile.
Lo Sportello Unico:
- acquisisce il parere del Questore circa la sussistenza, nei confronti del
lavoratore straniero, dei motivi ostativi al rilascio del nulla osta
- acquisisce il parere della Direzione Provinciale del Lavoro circa la
sussistenza o meno dei requisiti minimi contrattuali e della capienza reddituale
del datore di lavoro.
In caso di parere negativo da parte di almeno
uno degli Uffici, lo Sportello rigetta l’istanza.
In caso di parere favorevole:
- convoca il datore di lavoro per la consegna del nulla osta e per la firma
del contratto;
- trasmette per via telematica la documentazione agli uffici consolari.
E’ importante sapere che il nulla osta al lavoro subordinato ha validità pari
a 6 mesi dalla data del rilascio, entro i quali il lavoratore deve richiedere il
rilascio del visto. Il lavoratore straniero, appresa la notizia
dell’avvenuto rilascio del nulla osta da parte del datore di lavoro, deve
richiedere il visto all’autorità consolare presso il Paese di residenza.
Quest’ultima, alla quale nel contempo è stata trasmessa per via telematica la
documentazione comprensiva del relativo nulla osta, comunica al cittadino
straniero la proposta di contratto e rilascia il visto d’ingresso entro 30
giorni, dandone comunicazione al Ministero dell’Interno, al Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale, all’INPS ed all’INAIL. Entro 8 giorni
dall’ingresso in Italia, il lavoratore si deve recare presso lo Sportello che ha
rilasciato il nulla osta per sottoscrivere il contratto di soggiorno e
presentare la richiesta di permesso di soggiorno, altrimenti è considerato
irregolarmente presente sul territorio nazionale.
SECONDA FASE ALLO SPORTELLO UNICO IMMIGRAZIONE
Una volta presentatosi il lavoratore, lo Sportello:
- verifica il visto rilasciato dall’autorità consolare e i dati anagrafici
del lavoratore;
- consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale;
- provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il contratto di
soggiorno;
- consegna il modulo di richiesta di permesso di soggiorno e ne inoltra i dati
alla Questura competente.
Rilascio del permesso di soggiorno
Una volta ritirato il modulo per la richiesta del permesso di soggiorno presso
lo Sportello Unico, il lavoratore deve recarsi presso un Ufficio Postale per
spedire il modulo ritirato allo Sportello Unico con l’apposita busta. L’Ufficio
Postale rilascia una ricevuta recante due codici identificativi personali (user
id e password) tramite i quali lo stesso potrà conoscere, collegandosi a
www.portaleimmigrazione.it, lo stato della pratica. La Questura
comunicherà all’indirizzo o all’utenza telefonica mobile indicati nella domanda
la data della convocazione presso i propri uffici per procedere ai rilievi
foto-dattiloscopici e successivamente procederà ad una ulteriore comunicazione
per la consegna del permesso di soggiorno.
Richiesta nulla osta al lavoro per un cittadino straniero
residente all'estero, nei casi previsti dall'art. 27, I comma del T.U.
che non rientrano nella programmazione annuale dei flussi d'ingresso
(Modelli
D,E,F,G,H,I,L,M,N,O)
La procedura per il rilascio del nulla osta all'accesso al lavoro nei casi
particolari previsti dall'art. 27, I comma, lett. a), b), c), d), e), f), g),
i), r) e r-bis) del T.U. sull'immigrazione, è analoga a quella sopra descritta.
Per i casi previsti dalle lettere l) ,m) ,n) e o) dell'art. 27 del T.U.
[lavoratori occupati presso circhi o spettacoli
viaggianti all'estero; personale artistico e tecnico per
spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto; ballerini, artisti e
musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento; artisti da impiegare da
enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive,
pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali
o folcloristiche] le istanze – anziché allo Sportello - vanno presentate alla
Direzione Generale del Mercato del Lavoro – Ufficio per il collocamento
nazionale lavoratori dello spettacolo , competente al rilascio del relativo
nulla osta.
Per gli stranieri destinati a svolgere qualsiasi tipo di
attività sportiva professionistica presso società sportive italiane, ai
sensi della lett. p) del citato art. 27, il nulla osta al lavoro è sostituito
dalla dichiarazione nominativa di assenso che viene rilasciata dal CONI.
I predetti nulla osta e dichiarazioni debbono, quindi, essere comunicati, da
parte degli Uffici competenti, allo Sportello Unico al fine della stipula del
contratto di soggiorno: per i lavoratori dello spettacolo, a quello della
provincia ove ha sede legale l'impresa; per gli sportivi, a quello della
provincia ove ha sede la società destinataria delle prestazioni sportive. In
tali ipotesi, pertanto, lo Sportello è competente solo per le fasi finali
relative alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e al rilascio del
permesso di soggiorno.
Non è, invece, previsto il rilascio del nulla osta per i
lavoratori marittimi e per i giornalisti corrispondenti ufficialmente
accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di
stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive
straniere - art. 27, rispettivamente lett. h) e q), nonché per i lavoratori
occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o enti di
diritto internazionale aventi sede in Italia). In tali ipotesi, pertanto, non
viene svolta alcuna procedura presso lo Sportello Unico.
Stipula contratti con stranieri regolarmente soggiornanti
(Modelli Q-R)
Riguardo alla stipula di un nuovo contratto di soggiorno
subordinato tra lo straniero regolarmente soggiornante ed un datore di lavoro
che si sostituisce o si aggiunge al primo
e i casi di stipula del contratto di soggiorno relativamente ai rapporti di
lavoro instaurati prima dell'entrata in vigore della legge n. 189/02 e del
D.P.R. 334/04, si richiamano le disposizioni di cui alla circolare del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9 dell'8 marzo 2005.
Nelle suddette ipotesi, le parti devono stipulare e
sottoscrivere autonomamente il contratto di soggiorno, redatto sull'apposita
modulistica, che deve essere inviato, a mezzo raccomandata postale A.R., allo
Sportello Unico, il quale provvede a restituire la ricevuta di ritorno, timbrata
dallo Sportello stesso. Detto contratto viene acquisito agli atti
dell'Ufficio, il quale potrà effettuare gli accertamenti del caso, come
stabilito dalla legge.
All'atto del rinnovo del permesso di soggiorno, pertanto, il lavoratore
straniero presenterà la relativa istanza alla Questura esibendo la ricevuta di
ritorno della suddetta raccomandata, debitamente timbrata dallo Sportello.
Conversione permesso di soggiorno per studio e per lavoro
stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato (Modello V) (Salvo che nei casi di cui al punto 6, le
domande potranno essere presentate allo Sportello Unico soltanto quando saranno
stabilite le quote d'ingresso per l'anno 2006)
- Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno per studio o per
formazione professionale in corso di validità, che intende richiedere
la conversione di tale titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
inoltra allo Sportello Unico competente la domanda di verifica della sussistenza
di quote per lavoro subordinato, allegando alla stessa il contratto sottoscritto
dal solo datore di lavoro (Modello
Q).
- Lo Sportello invia la richiesta alla Direzione Provinciale del Lavoro, che
provvede a verificare la disponibilità delle quote di ingresso e ne comunica
l'esito allo Sportello.
- Nell'ipotesi in cui non vi sia disponibilità di quote, lo Sportello Unico ne
dà comunicazione allo straniero.
- In caso di sussistenza della quota, lo straniero, convocato presso lo
Sportello Unico, provvede a sottoscrivere il contratto di soggiorno e a
richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
- Lo Sportello informa, quindi, lo straniero circa la data in cui potrà
ritirare il permesso di soggiorno.
- La verifica della disponibilità delle quote per lavoro subordinato relative
all'anno in corso, non viene effettuata nel caso di conversione del permesso di
soggiorno richiesta da stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio
nazionale al raggiungimento della maggiore età, nonché dagli stranieri che hanno
conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito
della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia. In queste ipotesi,
infatti, il numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione
convertiti in permessi di soggiorno per lavoro subordinato andrà decurtato dalle
quote di ingresso definite nei decreti flussi dell'anno successivo.
Richiesta certificazione attestante i requisiti per lavoro
autonomo, nel caso di conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo
del permesso di soggiorno per motivi di studio
(Modello
Z) (Le domande potranno essere presentate allo Sportello Unico soltanto
quando saranno stabilite le quote d'ingresso per l'anno 2006)
- Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno per studio o per
formazione professionale in corso di validità, che intende richiedere la
conversione di tale titolo in permesso di soggiorno per lavoro
autonomo, inoltra allo Sportello Unico competente la domanda, redatta
sull'apposita modulistica per il rilascio della certificazione. La domanda deve
essere corredata della documentazione indicata nella stessa modulistica, in base
alla tipologia di lavoro autonomo per la quale si richiede la certificazione.
- Lo Sportello invia la richiesta alla Direzione Provinciale del Lavoro, che
provvede a verificare la disponibilità delle quote di ingresso per lavoro
autonomo e ne comunica l'esito allo Sportello.
- Nell'ipotesi in cui non vi sia disponibilità di quote o non sussistano i
requisiti previsti dall'art. 26 del T.U. sull'immigrazione per l'esercizio di
attività di lavoro autonomo, lo Sportello Unico ne dà comunicazione allo
straniero.
- In caso di sussistenza delle quote, lo Sportello Unico convoca lo straniero
per il rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei prescritti
requisiti e provvede a far sottoscrivere all'interessato la richiesta di
permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
- Lo Sportello Unico informa, quindi, lo straniero circa la data in cui potrà
ritirare il permesso di soggiorno.
(realizzato a cura del Ministero dell'Interno)
30.06.2005/30.11.2007
|