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PROCEDURA DI ASSUNZIONE

Aggiornato a Dicembre 2007

Per assumere lavoratori non comunitari residenti all'estero si deve presentare domanda di nulla osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione della provincia ove avrà luogo la prestazione lavorativa, nell’ambito delle quote previste dall’apposito “decreto-flussi”, che stabilisce il numero massimo di cittadini stranieri non comunitari ammessi annualmente a lavorare sul territorio nazionale.

Come si presenta la domanda
Nel caso in cui si conosca il lavoratore da assumere, occorre presentare allo Sportello Unico:

  • richiesta nominativa di nulla osta al lavoro secondo le nuove procedure e modalità avviate con il decreto flussi 2007
  • documentazione che certifichi l’esistenza di idonea sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, secondo le regole previste dalle leggi di ciascuna regione
  • proposta di contratto di soggiorno contenente, oltre agli elementi essenziali dell'accordo, impegno del datore di lavoro al pagamento del viaggio di ritorno del cittadino straniero nel Paese di provenienza
  • dichiarazione di impegno del datore di lavoro a comunicare allo Sportello Unico le variazioni concernenti il rapporto di lavoro (cessazione del rapporto, cambio sede, ecc.).

PRIMA FASE ALLO SPORTELLO UNICO IMMIGRAZIONE
Lo Sportello Unico, per consentire al locale Centro per l’Impiego (CPI) di dare la dovuta pubblicità delle richieste di lavoro nei confronti dei lavoratori già iscritti nelle liste di collocamento, le diffonde, per via telematica, agli altri CPI territoriali e le rende altresì pubbliche sul sito Internet o con ogni altro mezzo possibile.

Lo Sportello Unico:

  • acquisisce il parere del Questore circa la sussistenza, nei confronti del lavoratore straniero, dei motivi ostativi al rilascio del nulla osta
  • acquisisce il parere della Direzione Provinciale del Lavoro circa la sussistenza o meno dei requisiti minimi contrattuali e della capienza reddituale del datore di lavoro.

In caso di parere negativo da parte di almeno uno degli Uffici, lo Sportello rigetta l’istanza.

In caso di parere favorevole:

  • convoca il datore di lavoro per la consegna del nulla osta e per la firma del contratto;
  • trasmette per via telematica la documentazione agli uffici consolari.

E’ importante sapere che il nulla osta al lavoro subordinato ha validità pari a 6 mesi dalla data del rilascio, entro i quali il lavoratore deve richiedere il rilascio del visto.
Il lavoratore straniero, appresa la notizia dell’avvenuto rilascio del nulla osta da parte del datore di lavoro, deve richiedere il visto all’autorità consolare presso il Paese di residenza. Quest’ultima, alla quale nel contempo è stata trasmessa per via telematica la documentazione comprensiva del relativo nulla osta, comunica al cittadino straniero la proposta di contratto e rilascia il visto d’ingresso entro 30 giorni, dandone comunicazione al Ministero dell’Interno, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, all’INPS ed all’INAIL.
Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, il lavoratore si deve recare presso lo Sportello che ha rilasciato il nulla osta per sottoscrivere il contratto di soggiorno e presentare la richiesta di permesso di soggiorno, altrimenti è considerato irregolarmente presente sul territorio nazionale.

SECONDA FASE ALLO SPORTELLO UNICO IMMIGRAZIONE
Una volta presentatosi il lavoratore, lo Sportello:

  • verifica il visto rilasciato dall’autorità consolare e i dati anagrafici del lavoratore;
  • consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale;
  • provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il contratto di soggiorno;
  • consegna il modulo di richiesta di permesso di soggiorno e ne inoltra i dati alla Questura competente.

Rilascio del permesso di soggiorno
Una volta ritirato il modulo per la richiesta del permesso di soggiorno presso lo Sportello Unico, il lavoratore deve recarsi presso un Ufficio Postale per spedire il modulo ritirato allo Sportello Unico con l’apposita busta. L’Ufficio Postale rilascia una ricevuta recante due codici identificativi personali (user id e password) tramite i quali lo stesso potrà conoscere, collegandosi a www.portaleimmigrazione.it, lo stato della pratica.

La Questura comunicherà all’indirizzo o all’utenza telefonica mobile indicati nella domanda la data della convocazione presso i propri uffici per procedere ai rilievi foto-dattiloscopici e successivamente procederà ad una ulteriore comunicazione per la consegna del permesso di soggiorno.

Richiesta nulla osta al lavoro per un cittadino straniero residente all'estero, nei casi previsti dall'art. 27, I comma del T.U. che non rientrano nella programmazione annuale dei flussi d'ingresso (Modelli D,E,F,G,H,I,L,M,N,O)

La procedura per il rilascio del nulla osta all'accesso al lavoro nei casi particolari previsti dall'art. 27, I comma, lett. a), b), c), d), e), f), g), i), r) e r-bis) del T.U. sull'immigrazione, è analoga a quella sopra descritta.

Per i casi previsti dalle lettere l) ,m) ,n) e o) dell'art. 27 del T.U. [lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero; personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto; ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento; artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche] le istanze – anziché allo Sportello - vanno presentate alla Direzione Generale del Mercato del Lavoro – Ufficio per il collocamento nazionale lavoratori dello spettacolo , competente al rilascio del relativo nulla osta.

Per gli stranieri destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane, ai sensi della lett. p) del citato art. 27, il nulla osta al lavoro è sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso che viene rilasciata dal CONI.

I predetti nulla osta e dichiarazioni debbono, quindi, essere comunicati, da parte degli Uffici competenti, allo Sportello Unico al fine della stipula del contratto di soggiorno: per i lavoratori dello spettacolo, a quello della provincia ove ha sede legale l'impresa; per gli sportivi, a quello della provincia ove ha sede la società destinataria delle prestazioni sportive. In tali ipotesi, pertanto, lo Sportello è competente solo per le fasi finali relative alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e al rilascio del permesso di soggiorno.

Non è, invece, previsto il rilascio del nulla osta per i lavoratori marittimi e per i giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere - art. 27, rispettivamente lett. h) e q), nonché per i lavoratori occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o enti di diritto internazionale aventi sede in Italia). In tali ipotesi, pertanto, non viene svolta alcuna procedura presso lo Sportello Unico.

Stipula contratti con stranieri regolarmente soggiornanti (Modelli Q-R)

Riguardo alla stipula di un nuovo contratto di soggiorno subordinato tra lo straniero regolarmente soggiornante ed un datore di lavoro che si sostituisce o si aggiunge al primo e i casi di stipula del contratto di soggiorno relativamente ai rapporti di lavoro instaurati prima dell'entrata in vigore della legge n. 189/02 e del D.P.R. 334/04, si richiamano le disposizioni di cui alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9 dell'8 marzo 2005.

Nelle suddette ipotesi, le parti devono stipulare e sottoscrivere autonomamente il contratto di soggiorno, redatto sull'apposita modulistica, che deve essere inviato, a mezzo raccomandata postale A.R., allo Sportello Unico, il quale provvede a restituire la ricevuta di ritorno, timbrata dallo Sportello stesso. Detto contratto viene acquisito agli atti dell'Ufficio, il quale potrà effettuare gli accertamenti del caso, come stabilito dalla legge.

All'atto del rinnovo del permesso di soggiorno, pertanto, il lavoratore straniero presenterà la relativa istanza alla Questura esibendo la ricevuta di ritorno della suddetta raccomandata, debitamente timbrata dallo Sportello.

Conversione permesso di soggiorno per studio e per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato (Modello V) (Salvo che nei casi di cui al punto 6, le domande potranno essere presentate allo Sportello Unico soltanto quando saranno stabilite le quote d'ingresso per l'anno 2006)

  1. Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno per studio o per formazione professionale in corso di validità, che intende richiedere la conversione di tale titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, inoltra allo Sportello Unico competente la domanda di verifica della sussistenza di quote per lavoro subordinato, allegando alla stessa il contratto sottoscritto dal solo datore di lavoro (Modello Q).
  2. Lo Sportello invia la richiesta alla Direzione Provinciale del Lavoro, che provvede a verificare la disponibilità delle quote di ingresso e ne comunica l'esito allo Sportello.
  3. Nell'ipotesi in cui non vi sia disponibilità di quote, lo Sportello Unico ne dà comunicazione allo straniero.
  4. In caso di sussistenza della quota, lo straniero, convocato presso lo Sportello Unico, provvede a sottoscrivere il contratto di soggiorno e a richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
  5. Lo Sportello informa, quindi, lo straniero circa la data in cui potrà ritirare il permesso di soggiorno.
  6. La verifica della disponibilità delle quote per lavoro subordinato relative all'anno in corso, non viene effettuata nel caso di conversione del permesso di soggiorno richiesta da stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età, nonché dagli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia. In queste ipotesi, infatti, il numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione convertiti in permessi di soggiorno per lavoro subordinato andrà decurtato dalle quote di ingresso definite nei decreti flussi dell'anno successivo.

Richiesta certificazione attestante i requisiti per lavoro autonomo, nel caso di conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo del permesso di soggiorno per motivi di studio (Modello Z) (Le domande potranno essere presentate allo Sportello Unico soltanto quando saranno stabilite le quote d'ingresso per l'anno 2006)

  1. Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno per studio o per formazione professionale in corso di validità, che intende richiedere la conversione di tale titolo in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, inoltra allo Sportello Unico competente la domanda, redatta sull'apposita modulistica per il rilascio della certificazione. La domanda deve essere corredata della documentazione indicata nella stessa modulistica, in base alla tipologia di lavoro autonomo per la quale si richiede la certificazione.
  2. Lo Sportello invia la richiesta alla Direzione Provinciale del Lavoro, che provvede a verificare la disponibilità delle quote di ingresso per lavoro autonomo e ne comunica l'esito allo Sportello.
  3. Nell'ipotesi in cui non vi sia disponibilità di quote o non sussistano i requisiti previsti dall'art. 26 del T.U. sull'immigrazione per l'esercizio di attività di lavoro autonomo, lo Sportello Unico ne dà comunicazione allo straniero.
  4. In caso di sussistenza delle quote, lo Sportello Unico convoca lo straniero per il rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei prescritti requisiti e provvede a far sottoscrivere all'interessato la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
  5. Lo Sportello Unico informa, quindi, lo straniero circa la data in cui potrà ritirare il permesso di soggiorno.

(realizzato a cura del Ministero dell'Interno)

30.06.2005/30.11.2007