Dipartimento per l'Istruzione
Circolare Ministeriale 23 dicembre 2005, n. 93
Stralcio della circolare che riguarda gli alunni con cittadinanza non
italiana:
...
Alunni con cittadinanza non italiana
Come è noto, la presenza, in continuo aumento, di soggetti con cittadinanza non
italiana ha assunto da diversi anni le caratteristiche di un fenomeno
strutturale, con il quale la nostra società ormai convive con carattere di
normalità ed ordinarietà. È opportuno ricordare che i minori, presenti in tutto
il territorio nazionale e nei diversi gradi e ordini di scuola, ai sensi
dell'articolo 45 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento di attuazione del
decreto legislativo n. 286/1998 sulla disciplina dell'immigrazione e sulle
condizioni dello straniero, hanno diritto all'istruzione,
indipendentemente dalla regolarità della loro posizione di soggiorno,
nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani, e sono soggetti al
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, secondo le disposizioni di cui
al decreto legislativo n. 76/2005.
L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e
grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa
può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico.
I minori stranieri privi di documentazione anagrafica, ovvero in possesso di
documentazione irregolare o incompleta, sono iscritti con riserva alla classe di
assegnazione. I minori stranieri soggetti al diritto-dovere
all'istruzione e formazione vengono iscritti alla classe corrispondente all'età
anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una
classe diversa, tenendo conto:
- dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza, che può determinare
l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a
quella corrispondente all'età anagrafica;
- dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione;
- del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza;
- del titolo di studio eventualmente posseduto.
Al fine di realizzare nella maniera più idonea l'integrazione dei minori
stranieri e creare i presupposti per una effettiva funzionalità ed efficacia
dell'attività didattica, il collegio dei docenti delle istituzioni scolastiche
interessate formulerà proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle
classi, evitando la costituzione di classi in cui risulti predominante la loro
presenza. Per un ulteriore approfondimento delle misure di accompagnamento
consigliate per favorire l'integrazione dei minori stranieri, si rimanda alla
lettura del citato articolo 45 del DPR 394/2005.
...
|