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SEPARAZIONE E DIVORZIO

La separazione può essere consensuale o giudiziale. Se dice consensuale quando è richiesta insieme dai due coniugi che hanno già trovato un accordo anche sulle condizioni: affidamento dei figli, soldi, casa e cosi via. In questo caso non è necessaria la presenza di un legale. Non è nemmeno esclusa: i coniugi possono decidere di farsi seguire dello stesso avvocato o anche sceglierne uno per ciascuno.

È separazione giudiziale (o contenziosa) invece quando è richiesta da uno solo dei due contro la volontà dell'altro; oppure quando è richiesta da entrambi ma non è possibile trovare un accordo sulle condizioni. È necessaria la presenza di un legale per parte.

Procedure : il ricorso va scritto in carta libera (vedi facsimile) e depositato alla Cancilleria del Tribunale del luogo di residenza dei coniugi insieme a questi certificati in carta libera:

  • matrimonio, da richiedere al Comune dove il matrimonio è stato celebrato
  • autocertificazione o stato di familia e residenza di entrambi i coniugi.

Il provvedimento che attesterà l'avvenuta separazione sarà, in caso di separazione consensuale, il verbale d'udienza di comparizione delle parti omologato dal Tribunale; in caso di separazione giudiziale una sentenza.

Il divorzio può esssere richiesto da uno o entrambi i coniugi separati da almeno tre anni. La data di separazione si calcola dal giorno dell'omologa (vedi separazione) in caso di separazione consensuale e dal giorno del deposito della sentenza in caso di separazione giudiziale. È sempre necessaria la presenza del legale. La normativa di riferimento e la Legge n. 898 dell'1 dicembre 1970.

Divorzio congiunto

Procedure: occorrono i seguenti documenti in carta libera:

  • copia autentica del verbale di separazione omologato o della sentenza di separazione
  • atto integrale di matrimonio da richiedere presso il comune dove il matrimonio è stato celebrato (previa presentazione di una istanza presso la Procura della Repubblica competente)
  • stato di famiglia di entrambi i coniugi
  • certificato di residenza di entrambi i coniugi

Divorzio contenzioso

Procedure: occorrono i medesimi documenti richiesti per il divorzio congiunto, ma è necessario anche produrre all'udienza tutti i documenti relativo al reddito e al patrimonio. I coniugi devono essere assistiti da un legale.

Spese: non ce ne sono, tranne naturalmente l'onorario degli avvocati. Se però non potete affrontare la spesa per l'assistenza legale potete rivolgervi alla Commissione Gratuito Patrocinio, presente in ogni Tribunale, che vi assegnerà un avvocato d'ufficio (cioè, voi non potete intervenire nella scelta della persona).

Domanda de scioglimento

La domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili da parte di uno dei coniugi può essere presentata nei seguenti casi:

  1. in caso di separazione legale protratta ininterrottamente da almeno tre anni;
  2. in caso in cui l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero un nuovo matrimonio;
  3. se l'altro coniuge, dopo il matrimonio, è stato condannato con sentenza definitiva:
    • all'ergastolo o a una pena detentiva superiore a quindici anni per delitti non colposi
    • a qualsiasi pena defintiva per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione, per omicidio volontario di un figlio o per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio
    • a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne per i delitti di cui all'art. 582 quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 583 e agli articoli 570, 572, 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio
  4. se il matrimonio non è stato consumado;
  5. se è passata in giudicato la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso.